TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-03-31, n. 201600355

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-03-31, n. 201600355
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600355
Data del deposito : 31 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00096/2015 REG.RIC.

N. 00355/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00096/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. D T, A F S A, con domicilio eletto presso Massimiliano Iovino in Bologna, piazza Galileo, 4;



contro

U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria in Bologna, Via Guido Reni n.4;
Camera di Commercio di Reggio Emilia, rappresentata e difesa dagli avv.ti C P, A M C, con domicilio eletto presso l’Unione regionale delle Camere di Commercio dell’E.R in Bologna, Viale Aldo Moro n.62;



per l'annullamento

dell'informativa interdittiva antimafia emessa in data 27.10.2014 dalla Prefettura di Reggio Emilia;

della nota della Camera di Commercio di Reggio Emilia n. -OMISSIS-del 20.11.2014 e della successiva comunicazione n. prot. -OMISSIS- del 22.12.2014;

di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Reggio Emilia e di Camera di Commercio di Reggio Emilia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2016 il dott. A P e uditi per le parti i difensori Vittorio Paolucci, C P e Laura Paolucci;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento interdittivo antimafia emesso a suo carico dal Prefetto di Reggio Emilia il 27.10.14 e le consequenziali comunicazioni 20.11.14 della Camera di Commercio di Reggio Emilia recanti avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese esercenti il commercio all’ingrosso, deducendo rispettivamente che l’interdittiva antimafia non gli è stata comunicata ex art. 92 D.Lgs. 159/11, e che essa non comporta anche il divieto all’esercizio del commercio con soggetti privati.

Con motivi aggiunti estesi alla relazione 21.7.14 dello U.T.G. di Bergamo, la ricorrente ha lamentato che l’interdittiva si basa soltanto su elementi asintomatici (cioè mere frequentazioni e un rapporto di affinità con presunti esponenti di sodalizio mafioso, del tutto estranei alla società, i cui soci sono invece esenti da qualsiasi segnalazione o precedente) e su dichiarazioni non probanti perché non assunte in dibattimento.

Con ulteriori motivi aggiunti, estesi alle note camerali 20 e 27.4.2015 di cancellazione dal registro, la ricorrente ha rilevato che di tali soggetti il giudice penale ha ritenuto marginale il ruolo svolto nel sodalizio criminale (cfr. revoca della custodia cautelare del sig. -OMISSIS-16.3.15 del Tribunale di Bologna), ovvero non provata la appartenenza allo stesso (del sig. -OMISSIS-, provvedimento 21.2.15 del Tribunale della Libertà di Bologna), e che la cancellazione dal registro delle imprese sarebbe priva di base normativa specifica, costituendo illegittima estensione analogica di norme eccezionali, nonché carente di istruttoria e motivazione.

Resistono la Prefettura e la Camera di Commercio di Reggio Emilia, cui replica la ricorrente con successive memorie.

E’ infondato il primo motivo del ricorso introduttivo.

L’invocato art. 92/2 bis del Codice antimafia, recante l’obbligo di comunicare l’interdittiva entro 5 giorni è stato introdotto con D.Lgs. 13 ottobre 2014, n. 153, pubblicato in G.U. il 27 ottobre 2014, e quindi entrato in vigore il 26 novembre 2014 e perciò non applicabile “ratione temporis” al provvedimento prefettizio del precedente 27 ottobre, a prescindere dalla pretesa (del ricorrente) funzione integrativa rispetto all’art. 7 della legge 241/90.

Viceversa, la violazione di quest’ultimo è stata lamentata per la prima volta con semplice memoria del 24/12/15 (cfr. pag. 3 ultimo cpv.), e pertanto tale censura è inammissibile per difetto di notifica e tardività.

Con

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