TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800775

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800775
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201800775
Data del deposito : 25 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2018

N. 00775/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00402/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 402 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F, M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A F in -OMISSIS-, via Susa 35;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, -OMISSIS- - Comando Generale, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in -OMISSIS-, via Arsenale, 21;
Comando Regionale -OMISSIS-e della -OMISSIS-, Reparto Tecnico Logistico Amministrativo -OMISSIS- della -OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della Determinazione n. 51946/17, emanata dalla -OMISSIS- - Comando Regionale del -OMISSIS-, in data 15 febbraio 2017, a firma del Generale -OMISSIS-, notificata al -OMISSIS- -OMISSIS- in data 16 febbraio 2017, concernente un atto di diffida, ai sensi dell'art. 898 del D. Lgs. n. 66/2010, a cessare dallo svolgimento delle attività ivi descritte, in quanto “incompatibili con lo status di appartenente al Corpo”, con l'avvertimento che, in caso di inadempimento alla suddetta prescrizione, “si renderà applicabile il provvedimento di decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 898 e 923 del D. Lgs. 66/2010 ” ;

nonché della Nota n. 49959/17, emanata dalla -OMISSIS- - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo -OMISSIS-- Ufficio amministrazione - Sezione Gestione Finanziaria in data 14 febbraio 2017, a firma del Comandante del Reparto T.L.A., Col. -OMISSIS-, notificata al -OMISSIS- -OMISSIS- in data 16 febbraio 2017, unitamente alla Nota n. 43639/2017 del Comando Regionale -OMISSIS-, alla Nota n. 7661 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Nota n. 167242/2016 con annessa “Relazione” del Nucleo Speciale Anticorruzione -OMISSIS- - Gruppo Funzione Pubblica - III Sezione - trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Ispettorato, concernente la “comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990

nonche' ed in ogni caso di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi ai predetti provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OMISSIS- - Comando Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 la dott.ssa R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente é -OMISSIS- della -OMISSIS-.

2. Nel 2012 la Procura della Repubblica di -OMISSIS-, nell’ambito del procedimento n. 8324/12 R.G.N.R. riguardante frodi nella concessione di finanziamenti pubblici a privati, ha indagato alcuni clienti di tale ditta -OMISSIS- per aver presentato documentazione attestante falsi costi sostenuti per determinati progetti finanziabili: l’indagine faceva emergere la possibile corresponsabilità della citata ditta -OMISSIS-, di cui era ed è titolare la -OMISSIS-del ricorrente, ed anche questo ultimo, che i componenti del Nucleo di Polizia Tributaria di -OMISSIS- identificavano come collaboratore di fatto della -OMISSIS-.

3. In esito alla indagine della Procura della Repubblica il ricorrente veniva rinviato a giudizio per due episodi: è poi stato prosciolto da uno dei capi di imputazione per intervenuta prescrizione, e nell’altro caso per non aver commesso il fatto. Dalla vicenda, tuttavia, è conseguito un procedimento disciplinare, essendo emerso, dagli atti di indagine, che il -OMISSIS- si era iscritto, senza darne comunicazione ai Superiori e senza aver ottenuto autorizzazione, all’Albo dei -OMISSIS-e -OMISSIS-;
è emerso inoltre che proprio grazie a tale iscrizione il ricorrente aveva asseverato, quale perito, circostanze non rispondenti al vero, utili ad ottenere un finanziamento pubblico. Pertanto il -OMISSIS- è stato sanzionato: da una parte in relazione alla iscrizione all’Albo, e ciò con provvedimento del 30 gennaio 2013, che ha comminato nei di lui confronti il rimprovero;
d’altra parte in relazione ai fatti oggetto dei capi di imputazione, e ciò con il provvedimento del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-occidentale della -OMISSIS- del 26 agosto 2016, a mezzo del quale il ricorrente è stato sospeso disciplinarmente dal servizio per un mese con particolare riferimento alle false attestazioni rilasciate in qualità di perito, circostanze non rispondenti al vero, utili ad ottenere un finanziamento pubblico.

4. Per quanto riguarda il possibile ruolo di “collaboratore di fatto” del ricorrente nella impresa -OMISSIS- della moglie, egli veniva rinviato a giudizio, ma il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. 3271/2015 del 27 luglio 2015, lo assolveva dai capi di imputazione con formula dubitativa, ritenendo non sufficientemente provata la partecipazione del medesimo, come amministratore di fatto, alla -OMISSIS-.

5. Il Comandante Regionale per il -OMISSIS- riteneva tuttavia necessario effettuare delle indagini più approfondite e quindi disponeva affinché il Nucleo di Polizia Tributaria proseguisse gli accertamenti necessari, che si sono estrinsecati in appostamenti, pedinamenti, assunzione di sommarie informazioni testimoniali da parte di alcuni clienti della -OMISSIS- o di loro dipendenti.

6. Gli esiti degli accertamenti sono stati riferiti in una nota del 24 gennaio 2017, ove i militari del Nucleo di Polizia Tributaria hanno concluso nel senso che il ricorrente effettivamente svolgesse, a favore di certi clienti della -OMISSIS-, una attività che non poteva definirsi di mero aiuto al coniuge, ma che invece assumeva i caratteri di una vera e propria attività extra-professionale incompatibile con l’appartenenza al Corpo: a tale conclusioni i militari pervenivano, precisamente, in ragione del fatto che il ricorrente era stato visto spesso recarsi presso la -OMISSIS-ove si intratteneva a lungo ed anche sino a tarda sera, ed a favore della quale il ricorrente aveva predisposto un software utile alla gestione della contabilità di cantiere ed alla redazione di computi metrici, tutto ciò senza interfacciarsi con la moglie.

7. Con la Determinazione n. 51946/17 il Comandante Regionale per il -OMISSIS- della -OMISSIS-, richiamati gli esiti della indagine nonché la Circolare n. 200000/109/4, che afferma la assoluta impossibilità per gli appartenenti al Corpo in servizio di esercitare qualsiasi tipo di attività commerciale, industriale o di amministrazione in enti societari, e comunque il generale divieto di assumere incarichi incompatibili con l’adempimento dei doveri, ai sensi e per gli effetti degli artt. 898 e 6082a541f0::LRE3A0368FAA5DEE4078E2::2016-12-21" href="/norms/codes/itatext250hgyklbddkax/articles/itaart74wcitccr2il4w4?version=56a8a414-804c-5d39-a1a1-e56082a541f0::LRE3A0368FAA5DEE4078E2::2016-12-21">923 del D. L.vo 66/2010 ha diffidato il ricorrente a cessare, entro i successivi 15 giorni, dallo svolgimento di tale attività, incompatibile con lo status di appartenente al Corpo, con avvertimento che proseguendo l’attività sarebbe incorso nella decadenza dal rapporto di impiego per incompatibilità professionale.

8. Con successiva nota n. 49959/17, emanata il 14 febbraio 2017 dal reparto Tecnico Logistico Amministrativo del -OMISSIS-, è stata data al ricorrente comunicazione di avvio del procedimento di recupero di somme indebitamente percepite dalla -OMISSIS-in relazione a due fatture che il ricorrente avrebbe incassato dalla -OMISSIS-per un importo complessivo di E. 2.640,40, maggiorata delle sanzioni previste dall’art. 53 del D. L.vo 165/2001, questi di importo pari a 5.280,80.

9. Avverso gli indicati provvedimenti il ricorrente ha proposto impugnazione, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:

I) Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità dei provvedimenti impugnati, ex art. 21 octies, legge 7 agosto 1990, n. 241, eccesso di potere nell’accezione di difetto di istruttoria e manifesta irragionevolezza sulla valutazione dei fatti tali da incidere sui provvedimenti adottati, carenza di motivazione: con questo motivo il ricorrente in pratica sostiene che gli elementi raccolti nel corso della indagine non sono sufficienti a suffragare la tesi secondo cui egli avrebbe svolto una attività istituzionale incompatibile, essendosi trattato di aiuto sporadico alla moglie, fornito ad un cliente che era anche amico personale, dal quale non ha mai percepito alcun compenso;
le fatture cui si fa riferimento nel provvedimento impugnato sono infatti state intestate e pagate alla -OMISSIS-del -OMISSIS-;

II) Illegittimità e/o invalidità e/o annullabilità della nota n. 49959/17, concernente la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 per il recupero di somme indebitamente percepite, ex art. 21 octies, legge 7 agosto 1990, n. 241, violazione di legge: l’illecito amministrativo contestato al -OMISSIS- P è stato contestato anche al rappresentante legale della -OMISSIS-con processo verbale del 13 ottobre 2016, il quale ha provveduto al pagamento della sanzione nella misura ridotta di un terzo;
la sanzione non può quindi essere ripetuta anche dal ricorrente, sia perché è dovuta solo dal soggetto che usufruito della prestazione non autorizzata, sia perché comunque è già stata estinta.

10. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.

11. Alla camera di consiglio del 24 maggio 2017 il Collegio ha accolto la domanda cautelare limitatamente al provvedimento sanzionatorio, ritenendo sussistente sia il periculum che il fumus di fondatezza del secondo dei motivi di ricorso.

12. Il ricorso è stato infine chiamato alla pubblica udienza del 21 marzo 2018, allorché è stato introitato a decisione.

13. Il Collegio ritiene inammissibile l’impugnazione spiegata nei confronti della Determinazione n. 51946/17, con la quale il ricorrente è stato diffidato a cessare le condotte consistenti nello svolgere attività extraistituzionale incompatibile con lo status di appartenente al Corpo, comunque incompatibili con tale attività.

13.1. Con dichiarazione sottoscritta del 28 febbraio 2017, infatti, il ricorrente, ha dichiarato “ di non volgere e che non intende svolgere alcuna attività incompatibile con lo status di militare della -OMISSIS- ”: ciò all’evidente fine di far constare l’atto di obbedienza alla diffida ed evitare la decadenza automatica dall’impiego.

13.2. L’art. 898 del Codice dell’Ordinamento Militare infatti prevede: “ 1. Il militare che non osserva le norme sulle incompatibilità professionali è diffidato su determinazione ministeriale a cessare immediatamente dalla situazione di incompatibilità.

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