TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-01-04, n. 202200056

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2022-01-04, n. 202200056
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200056
Data del deposito : 4 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2022

N. 00056/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13802/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13802 del 2018, proposto da:
Radio Puglia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Caporaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Crc Centro Radiodiffusione Campania Soc. Coop., non costituita in giudizio;



I) per l'annullamento:

a) del Decreto Direttoriale Ministero Sviluppo Economico n.58967 del 01.10.2018 di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo (per l’anno 2016) delle emittenti radiofoniche;

b) degli atti in essi richiamati e, in particolare, dei verbali istruttori del M.I.S.E. e della nota M.I.S.E. prot.n.0060322 dell’08.10.2018;

c) ove occorra, del Decreto M.I.S.E. del 20.10.2017 e del Regolamento di cui al d.p.r. 23.08.2017 n.146 nonché dei Decreti di liquidazione dei contributi di cui agli allegati A e B del D.D. n.58967/2018, ivi compreso quello in favore della ricorrente per il minore importo di € 12.556,37;

II) per il risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2021 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Radio Puglia s.r.l. emittente radiofonica concessionaria per l’esercizio di radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito locale partecipava alla procedura indetta dal Ministero dello sviluppo economico con Decreto del 20.10.2017, in G.U. n.263 del 10.11.17 (recante le “modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali”) per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Tale procedura è stata indetta dal Ministero in attuazione dell’art. 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di promuovere il pluralismo dell’informazione locale ed il sostegno nel settore radio-televisivo.

All’esito della pubblicazione della graduatoria provvisoria per l’anno 2016 di cui al D.D. 6 agosto 2018 Radio Puglia s.r.l. non risultava ammessa.

L’emittente presentava reclamo ai sensi dell’art. 5 del regolamento approvato con D.P.R.23 agosto 2017, n. 146.

In accoglimento dell’istanza di riesame Radio Puglia era ammessa alla graduatoria definitiva delle emittenti ammesse a contributo approvata con decreto 1.10. 2018, n.58967.

1.1.- Con il ricorso in epigrafe l’emittente radiofonica Radio Puglia s.r.l. chiede l’annullamento della graduatoria, nella parte in cui risulta collocata nella posizione n. 175, con 36,161 punti, con la corrispondente assegnazione del contributo per Euro 12.556, 37.

La ricorrente lamenta l’erronea attribuzione del punteggio, in quanto sarebbe stato calcolato su soli quattro dipendenti anziché sugli undici che sarebbero stati dichiarati in domanda: per il criterio degli 11 dipendenti avrebbero dovuto essere attribuiti 187,839 punti in luogo dei 22,749 assegnati e quindi le sarebbe spettato il punteggio totale

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