TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-18, n. 202400693
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2024
N. 00693/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00141/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 141 del 2024, proposto da
C B, rappresentato e difeso dall'avvocato D D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asp - Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1137/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, notificata l’8/6/2023 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. A R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 14 marzo 2024 e depositato il giorno successivo, il sig. Barbato Claudio, dipendente dell’ASP di Reggio Calabria con la qualifica di Collaboratore professionale Infermiere sanitario, ha agito in ottemperanza per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, n. 1137/2023 del 7/06/2023, con la quale l’ASP di Reggio Calabria veniva condannata al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno per equivalente per la mancata erogazione di n. 404 buoni pasto, dell’importo di € 1.667,71, oltre spese di lite distratte in favore del difensore antistatario.
1.1. A fondamento della domanda deduce, e comprova con pertinente documentazione, che il titolo azionato veniva notificato all’ASP debitrice in data 8/06/2023, acquistando, quindi, autorità di giudicato per mancata impugnazione, per come attestato dalla Cancelleria del giudice procedente in data 26/01/2024.
1.2. Chiede, dunque, al Tribunale, risultando decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di adottare tutti gli atti necessari ad assicurare la piena ed integrale esecuzione del giudicato, invocando inoltre la nomina, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, di un Commissario ad acta che provveda in luogo e a spese