TAR Roma, sez. I, sentenza 2011-02-01, n. 201100902
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Testo completo
N. 00902/2011 REG.PROV.COLL.
N. 05025/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 5025 del 2008, proposto da S S, rappresentato e difeso dagli avv.ti L N e L S, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Roma, via Sicilia n. 50;
contro
il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, nella persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è elettivamente domiciliato, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di non conferire al ricorrente il titolo di Presidente onorario della Corte dei Conti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Corte dei Conti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente, già Presidente della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania della Corte dei Conti per il periodo 1999-2007, di essere stato collocato in quiescenza a far tempo dal 21 dicembre 2007.
Assume l’illegittimità della determinazione con la quale il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha deliberato di non conferire il titolo di Presidente onorario sulla base delle seguenti censure:
Eccesso di potere per contraddittorietà con le deliberazioni del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti dell’8,9 e 10 aprile 1991, del 24 febbraio 1997 e del 21 giugno 1999. Eccesso di potere sotto il profilo dell’erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Nel rilevare come, a fondamento del mancato riconoscimento del titolo de quo, rileverebbero asserite ragioni di demerito concernenti l’insufficiente smaltimento del contenzioso pensionistico arretrato pendente dinanzi alla Sezione giurisdizionale per la Campania, assume il ricorrente come tale assunto sia affatto privo di consistenza, atteso che – a ciò sollecitato dal Consiglio di Presidenza con deliberazione del 17-18 maggio 2006 – il dott. Staro avrebbe adottato le necessarie iniziative per lo smaltimento delle pratiche arretrate in materia pensionistica (comunque osservandosi che, nell’arco temporale durante il quale l’interessato ha svolto le funzioni presidenziali, le pendenze delle controversie della specie hanno subito una decisa contrazione).
Nell’illustrare, con dettagliato ragguaglio numerico, le sopra indicate circostanze, ribadisce parte ricorrente la carenza di dimostrati presupposti a fondamento dell’avversata determinazione.
Con motivi aggiunti notificati alla controparte e depositati in atti il 9 luglio 2008, il dott. S – sulla base dell’acquisita conoscenza del verbale della seduta del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti nel corso della quale il titolo onorifico in discorso è stato riconosciuto ad altri colleghi – ha articolato le seguenti, ulteriori, doglianze:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 79 del R.D. 12 ottobre 1933 n. 1364 e della deliberazione 313/CP/99 della Corte dei Conti. Eccesso di potere sotto i profili della erronea valutazione dei presupposti di fatto e della disparità di trattamento.
Nell’osservare, preliminarmente, come il provvedimento impugnato non sia sorretto da alcun apparato motivazionale, soggiunge il ricorrente che il Consiglio di