TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2016-10-25, n. 201602010
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Pubblicato il 25/10/2016
N. 02010/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01783/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1783 del 2015, proposto da:
C M, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della soc. Nuova Idea Informatica s.n.c. rappresentato e difeso dall'avvocato F P C.F. PRLFDN61E31G288L, con domicilio eletto presso Demetrio Battaglia in Catanzaro, via G. Da Fiore, 14;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato di cui al decreto della Corte d'appello di catanzaro n. 666/2012;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 il dott. Vincenzo Salamone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero resistente all’ottemperanza al decreto della Corte d’appello di Catanzaro n. 666 del 20/3/2012 in materia di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo, notificato al Ministero in data 17/12/2012, quanto alle somme ivi riconosciute.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti necessari, ai sensi degli artt. 112 e ss. d.lgs. 104/2010 per l'accoglimento della domanda di ottemperanza.
Quanto al requisito dell'avvenuto passaggio in giudicato, il comma 6 dell'art. 3 della legge 24/03/2001 n. 89, prevede che il decreto che decide in ordine alla concessione dell'indennizzo sia immediatamente esecutivo e impugnabile per Cassazione: dalla mancata proposizione della suddetta forma di impugnazione deriva la definitività del decreto.
Nonostante la notifica del decreto n. 666/2012 in forma esecutiva, avvenuta in data 17/12/2012, l’Amministrazione è rimasta inerte, non effettuando alcun pagamento in favore della parte ricorrente, ma neppure proponendo ricorso per Cassazione: sotto tale profilo, quale prova dell’assenza di impugnazione, la parte ha depositato la relativa attestazione della competente cancelleria, apposta in calce al decreto.
La domanda proposta da parte ricorrente merita, quindi, accoglimento e deve essere conseguentemente dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione al decreto in epigrafe, mediante il pagamento:
- della sorte capitale indicata € 6.000,00 a favore di Minasi Corrado e di € 6.000,00 a favore del medesimo quale legale rappresentante della soc. Nuova Idea Informatica s.n.c., e della somma liquidata a titolo di spese processuali, con gli accessori di legge, nonché degli interessi legali dalla notifica della domanda fino al saldo su tutte le somme;
- delle ulteriori spese relative al presente giudizio di ottemperanza, liquidate in dispositivo, assumendo come riferimento i parametri dettati dal D.M. 10/3/2014 n. 55 per le esecuzioni mobiliari, dimidiati in ragione della serialità e semplicità dei ricorsi per l’ottemperanza dei decreti ex l. 89/2001.
L'Amministrazione darà esecuzione al predetto decreto entro 90 giorni dalla data dell’integrale assolvimento, a cura di parte ricorrente, degli incombenti di cui all’articolo 5 sexies della legge n. 89/2001, introdotto dall’articolo 1, comma 777, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, il quale, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del c.8 art. 5 sexies l. 89/2001, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente.