TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-02-03, n. 202300016
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/02/2023
N. 00016/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00145/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 145 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- Comando Generale della Guardia di Finanza;
- Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto-Adige;
- Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento;
- Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Trento;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
per l’annullamento
- del trasferimento d’autorità disposto con la determinazione n. -OMISSIS-
- della determinazione n. -OMISSIS- di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso il predetto provvedimento,
- nonché ogni altro atto e/o provvedimento diverso da quelli sopra citati e/o comunque presupposto, successivo, conseguente e, comunque, connesso a quelli impugnati, anche non noto;
con richiesta in via istruttoria di:
- ordinare, ex art. 63, co. 2, c.p.a., all’Amministrazione resistente di esibire in giudizio i documenti o quanto altro necessario, secondo il disposto degli artt. 210 e seg., c.p.c., a cui si riferisce il rigetto del ricorso gerarchico e, in particolare, l’istruttoria svolta a monte del provvedimento di trasferimento;
- in ogni caso, ex art. 64, co. 3, c.p.a., disporre l’acquisizione di ogni informazione e/o documento utili ai fini del decidere che siano nella disponibilità dell’Amministrazione resistente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Comando Regionale della Guardia di Finanza del Trentino Alto-Adige, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trento nonché del Nucleo di Polizia Economico - Finanziaria di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno del giorno 26 gennaio 2023, il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi, per il ricorrente, l’avvocato G Z e, per l’Amministrazione resistente, l’avvocato dello Stato Davide Volpe, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il -OMISSIS- della Guardia di Finanza -OMISSIS-, -OMISSIS- all’atto della presentazione del ricorso in esame, impugna la determinazione n. -OMISSIS- con cui il Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Trentino-Alto Adige ha respinto il ricorso gerarchico da lui presentato avverso la determinazione n. -OMISSIS- con cui è stato disposto il suo trasferimento da -OMISSIS- stante “ l’esistenza di adeguate motivazioni a sostegno della proposta di avvicendamento del -OMISSIS- ad altro reparto non operativo ravvisabili in un quadro fattuale e documentato di incompatibilità ambientale derivante: dall’oggettiva e palese sussistenza di una situazione impeditiva del sereno svolgimento degli incarichi nell’articolazione di appartenenza, dovuta alla necessità -OMISSIS-;dalla conseguente esigenza di tutelare il buon andamento dell’azione amministrativa, rimuovendo situazioni pregiudizievoli per il corretto svolgimento delle funzioni del reparto ”.
2. Il ricorso è affidato al seguente, articolato motivo di censura: “ Violazione di legge: violazione dell’art. 97, Cost.;violazione dell’art. 24, Cost.;violazione dell’art. 31, comma 2, Cost;violazione dell’art.7, L. 241/1990;violazione dell’art. 3, L. 241/1990;violazione e dell’art. 7, CEDU e dell’art. 41, Carta di Nizza;violazione dei principi di cui al D.lgs. 151/2001 e degli artt. 28 e ss.. Eccesso di potere per difetto/carenza di motivazione;travisamento dei fatti;difetto dei presupposti;contraddittorietà;sviamento;illogicità;ingiustizia manifesta. Mancata e/o travisata applicazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità ”.
Il mezzo di gravame lamenta il fatto che il trasferimento è stato disposto “ non per effettive esigenze di <incompatibilità>ambientale e di tutela del <buon andamento dell’azione amministrativa>, come si legge nel provvedimento gravato, bensì con finalità sanzionatorie dell’attività svolta dal ricorrente e dei dissapori insorti con i superiori in relazione alle vicende all’origine dei due procedimenti disciplinari citati nella parte in fatto - e che, non a caso, nel provvedimento di trasferimento, non si menzionano - ”. In altri termini, in tesi del ricorrente, il disposto avvicendamento da -OMISSIS- risulta strettamente connesso alle vicende culminate nell’irrogazione di precedenti sanzioni disciplinari, e dunque assume “ soprattutto, se non addirittura esclusivamente, una valenza disciplinare ”, venendo a rafforzare (o a sostituire) le sanzioni disciplinari già a lui inflitte. In particolare, il provvedimento impugnato sarebbe inficiato dal vizio di eccesso di potere nella figura sintomatica dello sviamento, di cui ricorrerebbero i presupposti in quanto l’Amministrazione non avrebbe, in realtà, evidenziato le ragioni in base alle quali è risultato necessario ricorrere ad una misura “ così traumatica ”, che “ esibisce oggettivi profili di irragionevolezza e di mancanza di proporzionalità ”. Deduce il -OMISSIS- al riguardo che “ Pare evidente che, nel caso di specie, il provvedimento impugnato è palesemente illegittimo/sproporzionato in quanto non rispettoso né del canone di ragionevolezza (dal predetto provvedimento non emerge la logicità e congruità dell’azione pubblica rispetto al fine prefissato) né la proporzionalità (l’organo procedente avrebbe ben potuto, in ogni caso, emettere un atto meno lesivo) ”. Inoltre, in tesi del ricorrente, il mancato suo coinvolgimento nel procedimento gli avrebbe precluso di ivi evidenziare -OMISSIS-: “ La nuova sede prescelta -OMISSIS- e non è nemmeno agevolmente raggiungibile a -OMISSIS-;né le esigenze -OMISSIS- – avrebbero potuto essere soddisfatte mediante gli strumenti che l’ordinamento di settore appresta in casi consimili (congedi, permessi, ecc.). Pare quindi evidente che una modalità accettabile sarebbe un trasferimento che non superi qualche decina di km – e le sedi più vicine non mancano, per es. -OMISSIS- – al fine di poter intervenire in caso di necessità almeno -OMISSIS- ”. Siffatto trasferimento, infatti, non consentirebbe la necessaria tutela della maternità e della paternità ex d.lgs. 151/2001.
In conclusione è richiesto l’annullamento degli atti gravati, previa istanza istruttoria intesa ad ordinare alla resistente Amministrazione di esibire in giudizio tutti i documenti relativi all’istruttoria a cui si riferisce il rigetto del ricorso gerarchico e, a monte, il trasferimento nonché di ogni altra informazione e documento utili.
3. Si è costituita l’Amministrazione intimata, a ministero dell’Avvocatura distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege , ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. In premessa la resistente deduce il carattere ampiamente discrezionale della valutazione concernente l’accertamento dell’incompatibilità ambientale, che prescinde dalla verifica di specifiche responsabilità a carico del militare, mirata com’è “ a evitare il profilarsi di una situazione di disagio suscettibile di mettere anche -OMISSIS-, l’ordinato svolgimento dei delicati compiti istituzionali demandati all’Amministrazione nonché il suo prestigio ”. Inoltre, esclude nel caso di specie la natura sanzionatoria del disposto trasferimento, che invece ha voluto solo risolvere una “ situazione di criticità che stava determinando un potenziale nocumento non solo per il sereno svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Reparto interessato, ma anche e soprattutto in capo al ricorrente stesso ”. Tanto può desumersi dalla motivata proposta formulata dalla gerarchia intermedia, richiamata per relationem nell’atto avversato laddove ha evidenziato le effettive esigenze di servizio a giustificazione del trasferimento, quali desumibili da specifici elementi informativi ivi versati, circostanze “ ampiamente idonee a fondare un giudizio di grave incompatibilità ambientale del -OMISSIS-, che ne preclude l’impiego sia -OMISSIS- che nell’ambito delle -OMISSIS-”. La decisione è stata peraltro adottata anche per la -OMISSIS-. L’individuazione della -OMISSIS- è stata di fatto vincolata dalla necessità di -OMISSIS- da contesti ambientali -OMISSIS- “ al fine -OMISSIS-;di evitare che, -OMISSIS-; di consentirgli un periodo di totale <-OMISSIS->utile per un pieno e completo recupero psico-fisico, in un contesto di servizio che, oltre ad essere non operativo, esulasse totalmente (nei limiti del possibile) -OMISSIS-”, rappresentando il Reparto -OMISSIS-, alla luce dei suddetti criteri, il reparto più vicino ai suoli luoghi d’origine. Deduce infine la resistente che, in disparte l’assenza della necessità di assicurare garanzie di partecipazione nel caso di specie, vertendosi in materia di veri e propri ordini militari ( ex art. 1349, comma 3 del Codice dell’ordinamento militare approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66), comunque la partecipazione del ricorrente non avrebbe potuto condurre ad una diversa scelta in un contesto complessivo così delicato, laddove le esigenze di cura da ultimo rappresentate “ ben potrebbero essere fronteggiate -OMISSIS-, soluzione che, come già evidenziato, permetterebbe -OMISSIS- -OMISSIS- ”, mentre è inconferente il richiamo fatto dal ricorrente al trasferimento per gravi motivi di famiglia, ex r.d. 126 del 1926, trattandosi anche di disciplina espressamente abrogata.
4. Con memoria di replica del 5 gennaio 2023 il ricorrente insiste per le conclusioni prospettate nel ricorso, evidenziando altresì come “ I comportamenti addebitati e la situazione ambientale esposta nella proposta di trasferimento, cui l’atto impugnato espressamente si richiama, risalgono a -OMISSIS- ” (-OMISSIS-) rilevandosi “ l’assenza di qualsivoglia motivazione in ordine all’attualità della affermata situazione di incompatibilità ambientale ”. Inoltre, ribadisce il ricorrente che “ -OMISSIS-, non possa non avere un contenuto ed un effetto sanzionatorio ”, mentre la prospettiva di -OMISSIS- del ricorrente medesimo a -OMISSIS- da casa, sradicandolo dalla famiglia, dagli amici, dalle abitudini quotidiane: il che certamente non può giovare la suo recupero psico-fisico.
5. Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2023 il Presidente ha disposto che la causa sia trattata a porte chiuse, visto l’art. 87, comma 1, c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera s), n. 1 del d.lgs 15 novembre 2011, n. 195, e l’articolo 12 delle disposizioni di attuazione del c.p.a.. Nell’ambito della discussione svoltasi tra le parti, in particolare, il difensore del ricorrente ha rimarcato la circostanza che, ai fini del trasferimento del ricorrente, non siano state valutate altre possibili sedi di servizio, diverse da quella -OMISSIS-, sia sotto il profilo della particolare situazione familiare del ricorrente, sia sotto il profilo -OMISSIS-. A sua volta il patrocinio della resistente ha sottolineato la particolare discrezionalità spettante all’Amministrazione nella fattispecie. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
I. Il ricorso si prospetta infondato nel merito e deve essere pertanto respinto, per le ragioni di seguito illustrate, precisando che al fine del decidere non è necessario disporre incombenti istruttori.
II. Giova preliminarmente rammentare il quadro generale nel quale si inserisce l’istituto del trasferimento disposto d’autorità nell’ambito dell’ordinamento militare, anche con specifico riguardo al trasferimento per incompatibilità ambientale, così come enucleato dalla condivisa giurisprudenza consolidatasi nel tempo (per tutte si veda Cons. Stato, sez. II, sentenza 22 luglio 2022, n. 6470; ibidem 21 giugno 2022, n. 5516 e l’ampia giurisprudenza ivi citata):
- 1) Il provvedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare disposto per esigenze di servizio rientra nella categoria degli ordini militari, che si connettono allo status di militare, connotato di speciali doveri di subordinazione gerarchica, rispetto ai quali l’interesse del dipendente a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto e non necessita né di particolare motivazione, né di comunicazione di avvio del procedimento e della partecipazione al procedimento dell’interessato, come risulta espressamente dall’articolo 1349 del Codice dell’ordinamento militare, approvato con d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
- 2) Se è vero che il trasferimento per motivi di opportunità ed incompatibilità ambientale non ha carattere sanzionatorio, né comunque assume valenza disciplinare, costituisce altresì ius receptum che lo stesso trasferimento è condizionato soltanto alla valutazione del suo presupposto essenziale, costituito dalla sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, decoro o funzionalità dell’Amministrazione che sia, da un lato, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e, dall’altro, suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione del dipendente medesimo ad altra sede, poiché la sua finalità è individuata nella tutela del prestigio e del corretto funzionamento degli uffici pubblici e nella garanzia della regolarità e continuità dell’azione amministrativa.
- 3) E’ altresì confermato anche dalla costante giurisprudenza di questo Tribunale (sentenze T.R.G.A Trento, 17 giugno 2019, n. 89; ibidem 28 marzo 2018, n. 75;28 giugno 2017, n. 218) che, nel disporre il trasferimento per incompatibilità ambientale di un militare, l’Amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che giustificano tale tipologia di trasferimenti, i quali neppure necessitano di una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del dipendente, cosicché il giudice chiamato a valutare la legittimità dei provvedimenti che dispongono questa misura deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità venutasi a creare, nonché della proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla.
- 4) Ne consegue che l’esercizio di tale potere è sindacabile da parte del giudice amministrativo unicamente ab externo , in relazione ai noti vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine di merito: “ Si tratta, infatti, di una discrezionalità riconosciuta come caratterizzata da maggiore ampiezza rispetto a quella di cui gode l’amministrazione nei confronti degli altri pubblici dipendenti, stante la rilevante esigenza che la funzione di pubblica sicurezza sia scevra da dubbi e da equivoci sul comportamento dei suoi agenti ” (cfr. le sentenze dianzi citate).
- 5) Infine tale provvedimento “ non presuppone una valutazione comparativa da parte dell’amministrazione circa le esigenze organizzative dei propri uffici, né l’espressa menzione dei criteri con cui sono stati determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini della selezione della sede più opportuna, né la scelta può essere condizionata dalle situazioni personali e familiari del dipendente, che sono recessive dinanzi all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione ” (cfr. ibidem ).
III. Alla luce delle predette coordinate ermeneutiche non meritano pertanto favorevole apprezzamento le censure versate nel ricorso in esame.
IV. L’istruttoria che ha condotto al disposto trasferimento è stata articolata e motivata, e poggia sulla proposta ampiamente argomentata della gerarchia locale, la quale, condivisa dai superiori, ha poi dato luogo al trasferimento osteggiato dal ricorrente.
Pertanto, tenuto conto dei limiti del sindacato di questo Giudice come sopra esposti, il provvedimento impugnato, ad avviso del Collegio, non sconta i lamentati vizi esposti nel ricorso, così come la decisione del ricorso gerarchico nel quale i motivi oggi versati in sede giurisdizionale sono stati pedissequamente proposti, e motivatamente rigettati.
V. In particolare, sono state evidenziate nell’istruttoria e adeguatamente motivate le plurime ragioni che hanno supportato la decisione di trasferimento d’autorità disposta nei confronti dell’attuale ricorrente, ed in sintesi riassumibili nella sussistenza di una situazione impeditiva del sereno svolgimento dei compiti istituzionali da parte del Reparto di appartenenza e del ricorrente medesimo, caratterizzata da plurime criticità comportamentali di quest’ultimo, -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” -OMISSIS- “ -OMISSIS- ” -OMISSIS-. Ne è conseguito il rilievo negli ultimi mesi di preoccupanti segnali espressivi di un “ cedimento ” delle capacità di resistenza da parte del -OMISSIS-, ovvero di una elevata condizione di stress psico-fisico nella gestione del ruolo a lui assegnato e nel controllo delle situazioni in cui si trovava ad essere impiegato. Il militare, infatti, ha attuato plurimi comportamenti, dettagliati nella proposta di trasferimento, obiettivamente destabilizzanti per un sereno rapporto gerarchico, riconducibili a -OMISSIS-. Inoltre assume importanza nel disposto trasferimento anche la fondamentale necessità di garantire al militare un-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”, -OMISSIS- “ -OMISSIS-” : e ciò proprio all’ulteriore e quanto mai irrinunciabile fine di -OMISSIS-.
VI. Dunque, alla luce delle argomentazioni a corredo della proposta, ampiamente circostanziata, alla quale il conseguente ordine di trasferimento fa rinvio per relationem , devesi concludere nel senso che il provvedimento non è inficiato dal difetto di motivazione, né da una manifesta irragionevolezza o non proporzionalità, trovando la propria logica giustificazione nella necessità di -OMISSIS- - -OMISSIS- - -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- -OMISSIS- : -OMISSIS-.
VII. Inoltre il trasferimento di cui trattasi realizza anche la necessità di assicurare -OMISSIS- -OMISSIS- , -OMISSIS-: ancora una volta la relazione che integra la proposta di trasferimento testimonia pertanto più di un elemento atto a corroborare la sussistenza anche di un -OMISSIS- in capo al ricorrente, e di conseguenza -OMISSIS-, per la permanenza, -OMISSIS-
VIII. Anche la scelta geografica del luogo di trasferimento non rileva sintomi di manifesta irrazionalità e sproporzione in quanto, motivatamente e non irragionevolmente, determinata discrezionalmente dalle-OMISSIS- esposte nella proposta di trasferimento e strettamente correlate agli -OMISSIS- -OMISSIS- e/o -OMISSIS-.
IX. Palesemente infondate sono inoltre le censure incentrate sull’eccesso di potere per sviamento. Secondo la consolidata giurisprudenza, anche di questo Tribunale ( ex multis , T.R.G.A. Trento, 22 dicembre 2022, n. 196; ibidem 1° giugno 2021, n. 92), invero “ la figura sintomatica dello sviamento di potere si configura quando il provvedimento è preordinato a perseguire finalità diverse da quelle enunciate dalla norma attributiva del potere stesso, se non addirittura finalità egoistiche, come si desume dal precetto, oggi codificato nell’art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990, per cui l’attività amministrativa deve perseguire i fini determinati dalla legge. Pertanto, stante la gravità della censura incentrata sullo sviamento di potere, la stessa deve essere supportata da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dare conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale, non bastando mere supposizioni o indizi che non si traducano nella dimostrazione dell’illegittima finalità perseguita dall’Amministrazione ”. Invece il ricorrente nel caso in esame si è limitato ad affermare la sussistenza di tale vizio, ma non ha fornito alcuna prova della materiale sussistenza dello sviamento da lui asserito. La circostanza che nella relazione di trasferimento siano stati citati anche i precedenti comportamenti che hanno assunto rilievo disciplinare in diversi ed autonomi procedimenti, unita all’assoluta contrarietà del dipendente al disposto trasferimento (percepito come sanzionatorio) non valgono certo a dimostrare l’illegittima finalità perseguita in concreto dall’Amministrazione, ed in particolare la funzione sanzionatoria da lui attribuita al provvedimento impugnato. In particolare, le condotte contestate in precedenza, nella valutazione operata dalla scala gerarchica costituiscono elementi fattuali che hanno concorso a definire un quadro oggettivo di contesto ben più complesso, fondato su molteplici altri elementi, a supporto della giustificazione del disposto trasferimento, come per l’appunto prescritto dalla specifica funzione dell’istituto attivato.
X. Vale da ultimo evidenziare che proporzionalità e ragionevolezza della scelta devono essere valutate con riferimento al momento di adozione del provvedimento impugnato, secondo il noto principio del tempus regit actum (cfr. sul punto, ex plurimis e tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. IV, 24 ottobre 2022, n. 9045) e, dunque non assume rilevanza in questa sede la prospettazione, versata nella memoria di replica, circa il venir meno dell’attualità della situazione di incompatibilità ambientale stante la risalenza delle situazioni rilevate a presupposto del provvedimento qui impugnato. Al contrario, tali situazioni si connotavano di prossimità cronologica rispetto al tempo di svolgimento dell’istruttoria e di assunzione del provvedimento di trasferimento: i comportamenti e le situazioni circostanziate si sono protratte, infatti, sino quasi alla -OMISSIS- e il provvedimento di trasferimento è datato -OMISSIS-. Per la stessa ragione, assente per quanto si è detto un obbligo di consentire la partecipazione al procedimento, non poteva essere attribuito rilievo, al momento dell’adozione del disposto trasferimento e sempre in dipendenza del predetto ed inderogabile principio del tempus regit actum , alla condizione che si è prospettata successivamente circa la necessità di prestare assistenza-OMISSIS-: situazione che, invece, potrebbe essere considerata nell’ambito di successive richieste di trasferimento presentate dall’istante, nel doveroso bilanciamento della persistente attualità dell’incompatibilità ambientale rispetto alla sede di residenza, -OMISSIS-, mediante l’approfondimento, in tale ulteriore e possibile contesto, anche dell’idoneità di territori limitrofi alla residenza medesima, più vicini rispetto all’attuale destinazione.
XI. Tenuto conto della particolarità del caso, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite.