TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-05-18, n. 202105835

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-05-18, n. 202105835
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105835
Data del deposito : 18 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/05/2021

N. 05835/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09066/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9066 del 2017, proposto da
S B, F C, G C, L C, D D B, Luigi D'Ignoto, N F, N I, N L, C P, Giosue' Piacenti, C P, M R, G R, N R, A S, S S, A S, S T, G B T, M V, R L, P N, E R, G F, G L, C G F, A R, C D, S C, Stefano Pra', T R, G G, rappresentati e difesi dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero per la Pubblica Amministrazione e La Semplificazione dello Sviluppo Economico, Ente Strumentale della Croce Rossa, Titolare della Funzione pubblica presso il Consiglio dei Ministri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari

- del D.M. del 14.9.2015 emesso dal Ministero per la semplificazione con la istituzione della mobilità per i dipendenti Civili della CRI e del Corpo Militare;

- del DM del 30.12.2016-ID - 15629423 del Dipartimento della Funzione Pubblica, con il quale è stata approvata la graduatoria predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica di assegnazione come Amministrazione di dipendenza al MIUR ATA dei ricorrenti e che ha determinato l'area di inquadramento e la Provincia di riferimento, di mobilità del personale, e di tutti gli altri decreti antecedenti e successivi, ma connessi con la questione trattata e per la non applicazione degli artt.

1751 e 1780 del d.lgs. del 15.3.2010, nr. 66;

- del provvedimento MIUR del 12.04.2017 ID 0016128 riguardante il

CCNL

Integrativo relativa alla Mobilità del Personale della Scuola per l'anno scolastico 2017/18 sottoscritto in via definitiva in data 11.04.2017 in relazione all'Ordinanza Ministeriale della mobilità del Personale della Scuola e Dipendenti CRI;

e per la mancata attuazione dei decreti successivi ex comma 425 della legge n. 190 del 23.12.2014 relativi al sistema di mobilità del DPCM del 25.03.2016 di equiparazione del personale militare CRI a livello del personale civile;

e per l'esecuzione dell’ordinanza n.08697/2019 del 19.6.2019, nonché delle precedenti n.5934/2017

dell’8.11.2016 e n.07436/2018 del 5.12.2018 relativamente al ricorso di merito n. 9066-2017 - da parte del Commissario ad acta


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Difesa e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8 settembre 2017 e depositato il successivo 28 settembre i ricorrenti (in numero pari a 34), quali dipendenti della Croce Rossa Italiana (CRI) appartenenti al corpo militare ovvero al personale civile, impugnavano gli atti concernenti la procedura di mobilità del personale alla quale avevano preso parte a seguito del processo di trasformazione della CRI, disposto ai sensi del d.lgs. n. 178/2012, da ente pubblico ad associazione con personalità giuridica di tipo privato.

1.1. Parte ricorrente in via preliminare rappresentava il quadro giuridico in materia.

Esponeva al riguardo che con decreto del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione in data 14.09.2015 sono stati determinati i criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato di alcuni enti, inclusa la CRI.

L’articolo 6, comma 2 del predetto decreto dispone, in particolare, che “i dipendenti CRI possono indicare soltanto posti disponibili presso le Amministrazioni di cui al comma 425” (di cui all’articolo 1 della Legge n. 190/2014).

Il successivo articolo 7, comma 1, lett. e) specifica che “Al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di mobilità, i posti disponibili sono assegnati … ai dipendenti CRI secondo i seguenti criteri, in ordine di priorità: … assegnazione … dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425, con priorità per il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 530 rispettando l’area funzionale e la categoria di inquadramento”.

Il richiamato comma 425 della Legge n. 190/2014 (articolo 1) prevede altresì che “Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 1075 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta…”, dando incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di effettuare una ricognizione presso gli altri Ministeri dei posti disponibili.

Ciò premesso, parte ricorrente riferiva in punto di fatto che dopo l’avvio della prima fase della procedura di mobilità i componenti del corpo militare e i civili presso la CRI erano stati invitati ad indicare la loro preferenza con l’iscrizione al relativo portale.

In tale contesto i ricorrenti esprimevano la loro preferenza per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), anche in forza del DPCM del 25.03.2016 secondo il quale al personale già appartenente al Corpo Militare continua ad essere corrisposta la differenza tra il trattamento economico precedente e quello futuro – oltre il previsto assegno ad personam e l’inquadramento in area compatibile con il lavoro pregresso.

Esponeva parte ricorrente che con DPCM del 30.12.2016 i ricorrenti medesimi (salvo uno di essi) erano stati assegnati al MIUR con profilo “Organo Amministrativo Tecnico Ausiliare” (ATA) e destinati presso le scuole elementari o comprensoriali di Bari, di Palermo e di Roma, con inizio di attività al 1.2.2017;
solo uno dei ricorrenti (il sig. Fornito) veniva assegnato al Ministero della Giustizia.

Parte ricorrente appresentava che gli interessati venivano inseriti nelle corrispondenti qualifiche del personale ATA del Comparto Scuola con l’assegnazione in area B;
il sig. Fornito (con la qualifica di maresciallo capo presso la CRI), in possesso del diploma universitario di Infermiere, veniva destinato al Tribunale di Catania.

2. Avverso gli atti in epigrafe indicati hanno quindi proposto ricorso gli interessati deducendo quattro motivi di gravame (contrassegnati con le lettere “a”, “b”, “c”, “d”), come di seguito riportati.

2.1. “a ) Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento di norme giuridiche, manifesta irragionevolezza, mancanza e/o carenza di motivazione, manifesta ingiustizia in relazione al decreto del 14.09.2015 (Dec. Madia) e alla sua attuazione, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.03.2016 e del 25.03.2016 e 30.12.2016 e della determina nr. 40 del 21.07.2016 emessa dall’Ente Strumentale per la CRI in relazione all’art. 5 del D.lgs. 178/2012 con violazione al d.lgs. 66/2010e DPR 90/2010, contraddittorietà di comportamento;
violazione all’art. 1 del protocollo 1 CEDU per la tutela dello stato giuridico ed economico dell’uomo. Violazione dell’art. 18 della Carta Costituzionale
”.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente articolata nel primo motivo di gravame, il d.lgs. n. 178/2012 non rispetterebbe la delega ricevuta dal Parlamento che si sarebbe limitato ad autorizzare la riorganizzazione della CRI e non la eliminazione del Corpo Militare ausiliario delle FF.AA., così come previsto dalle leggi nazionali ed internazionali, con conseguente violazione dell’articolo 18 della Costituzione da cui deriverebbe, nella prospettiva di parte ricorrente, l’esigenza di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale.

2.2. “ b) Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento di norme giuridiche, manifesta irragionevolezza, mancanza e/o carenza di motivazione, manifesta ingiustizia in relazione al decreto del 14.09.2015 (Dec. Madia) e alla sua attuazione, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.03.2016 e del 25.03.2016 e 30.12.2016 e della determina nr. 40 del 21.07.2016 emessa dall’Ente Strumentale per la CRI in relazione all’art. 5 del D.lgs. 178/2012 con violazione al d.lgs. 66/2010e DPR 90/2010, contraddittorietà di comportamento;
violazione all’art. 1 del protocollo 1 CEDU per la tutela dello stato giuridico ed economico dell’uomo. Violazione agli artt. 1,3,97,111 e 117 della Carta Costituzionale
”.

Con il secondo motivo di gravame proposto, evidenziava parte ricorrente in via preliminare che l’articolo 7 del decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione datato 14 settembre 2015 alla lettera e) dispone “l’assegnazione dei dipendenti in soprannumero e dei dipendenti CRI alle amministrazioni di cui al comma 425 (legge 190) con priorità per il Ministero della Giustizia ai sensi del comma 530, rispettando l’area funzionale e la categoria di inquadramento”.

Rappresentava poi che in esecuzione del suddetto decreto erano stati pubblicati (con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25.3.2016) i criteri e le modalità di equiparazione tra i livelli di inquadramento previsti dal Contratto Collettivo relativo al personale civile con contratto a tempo indeterminato della CRI e quelli del Personale di cui all’art. 5 del d.lgs. 178/2012 già appartenenti al Corpo Militare.

Lamentava parte ricorrente che tale decreto era stato disatteso, in quanto gli interessati venivano assegnati non al Ministero della Giustizia ovvero ad altri Ministeri bensì al MIUR nel profilo ATA, con destinazione nell’ambito della Area B2 invece di essere confermati nell’Area di provenienza A2 F4.

Denunciava che ciò aveva comportato una reformatio in peius della loro condizione economica in base ai contratti applicativi dell’Ente di provenienza, senza alcuna possibilità di miglioramento della loro posizione professionale, determinando una manifesta ingiustizia e disparità di trattamento, considerato che i soggetti viceversa transitati presso altri Ministeri avrebbero conservato l’area di provenienza e l’assegno ad personam , con ulteriori benefici previsti dalla nuova condizione giuridica e possibilità di progressione in carriera.

2.3. “ c) Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento di norme giuridiche, manifesta irragionevolezza, mancanza e/o carenza di motivazione, manifesta ingiustizia in relazione al decreto del 14.09.2015 (Dec. Madia) e alla sua attuazione, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.03.2016 e del 25.03.2016 e 30.12.2016 e della determina nr. 40 del 21.07.2016 emessa dall’Ente Strumentale per la CRI in relazione all’art. 5 del D.lgs. 178/2012 con violazione al d.lgs. 66/2010e DPR 90/2010, contraddittorietà di comportamento;
violazione all’art. 1 del protocollo 1 CEDU per la tutela dello stato giuridico ed economico dell’uomo. Violazione agli artt. 1,3,97,111 e 117 della Carta Costituzionale
”.

Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente osservava che, in base a quanto disposto dall’art. 3 del decreto in data 31.12.2016 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’inquadramento sarebbe dovuto avvenire sulla base di una graduatoria formulata con elementi forniti dall’ente strumentale e dall’ispettorato militare: ciò avrebbe dovuto determinare l’individuazione per ciascuno dei dipendenti del profilo in base ai rispettivi ordinamenti professionali.

Evidenziava parte ricorrente che l’articolo 4 del medesimo decreto prevede che le amministrazioni di provenienza, sulla base dei dati pubblicati sul portale “ mobilità.gov ”, devono comunicare a quelli di destinazione e al personale interessato tutti gli atti necessari e le informazioni relative al trattamento economico, connessi con la procedura di mobilità, inviandoli per conoscenza al Dipartimento della funzione pubblica.

Lamentava parte ricorrente che, contrariamente alle riferite previsioni contenute nel suddetto decreto del Dipartimento della funzione pubblica, gli interessati con provvedimento ministeriale venivano assegnati alle scuole elementari e comprensoriali di Puglia, della Sicilia e del Lazio senza alcun incarico, con conseguenze lesive non solo di carattere economico, nessun aumento dell’assegno ad personam , e con inserimento nell’area B anziché in quella A2/F4 come invece avvenuto per diversi colleghi transitati presso altri Ministeri;

2.4. “ d) Violazione di legge, eccesso di potere, travisamento di norme giuridiche, manifesta irragionevolezza, mancanza e/o carenza di motivazione, manifesta ingiustizia in relazione alla applicazione del decreto del 14.09.2015 (Dec. Madia) e alla sua attuazione, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15.03.2016 e del 25.03.2016 e 30.12.2016 e della determina nr. 40 del 21.07.2016 emessa dall’Ente Strumentale per la CRI in relazione all’art. 5 del D.lgs. 178/2012 con violazione al d.lgs. 66/2010 e DPR 90/2010, contraddittorietà di comportamento;
violazione all’art. 1 del protocollo 1 CEDU per la tutela dello stato giuridico ed economico dell’uomo. Violazione agli artt. 1, 3, 97, 111 e 117 della Carta Costituzionale
”.

Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente rappresentava che gli interessati avevano tempestivamente posto all’attenzione dei vari Ministeri e dell’Ente Strumentale della CRI quanto accaduto, denunciando l’errata applicazione del Decreto Madia e dei decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Pubblica Funzione, ma tutto senza alcun risultato.

I ricorrenti deducevano di aver conseguentemente subito un danno di natura non solo patrimoniale ma anche morale.

2.5. Parte ricorrente chiedeva, in conclusione, di accogliere ricorso sollevando la questione di manifesta illegittimità costituzionale dei decreti emessi sia prima che successivamente al d.lgs. n. 178/2012, nonché di sospendere con effetto immediato le assegnazioni dei ricorrenti (al MIUR ATA e, per il solo ricorrente sig. Fornito, al Ministero della Giustizia), nonché di condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti dagli istanti.

3. Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

4. Con ordinanza cautelare n. 5934 del 10 novembre 2017 la Sezione accoglieva la domanda cautelare di parte ricorrente ai soli fini di “un riesame dei profili di inquadramento dei ricorrenti nell’ambito delle amministrazioni di destinazione”.

5. I ricorrenti proponevano istanza di esecuzione della predetta ordinanza n. 5934/2017, deducendo che l’Amministrazione sul punto era rimasta sostanzialmente inerte.

6. Con ordinanza n. 3119 del 24 maggio 2018 l’istanza di parte ricorrente veniva respinta sul presupposto che “la richiesta dei ricorrenti attiene a materia per la quale è stata avviata una complessa attività di riorganizzazione dell’Ente Strumentale della Croce Rossa, sulla quale pende peraltro un giudizio di legittimità costituzionale della disciplina di riordino …” attesa, inoltre, la “imminente data di trattazione del merito del medesimo ricorso fissata per il … 6 giugno 2018”.

7. Con successiva ordinanza del 25 giugno 2018 n. 7084 la Sezione disponeva la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79, comma 1, e 80, comma 1, c.p.a., in attesa della decisione della Corte Costituzionale investita – nel contesto di diversi giudizi – della questione di legittimità costituzionale in relazione agli esiti del procedimento di trasformazione della Croce Rossa Italiana (avviato con la legge n. 183 del 4 novembre 2010, recante deleghe al Governo in materia di lavoro, nonché, specificamente, di riorganizzazione di enti, e concluso con il citato d.lgs. n. 178/2012 recante la “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa, a norma dell’art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183”).

8. Con istanza notificata il 27 maggio 2019 e depositata il successivo 6 giugno parte ricorrente chiedeva l’esecuzione della richiamata ordinanza cautelare della Sezione n. 5934/2017 con contestuale nomina di un commissario ad acta , deducendo la perdurante inadempienza dell’Amministrazione intimata e rappresentando l’omesso riscontro alla domanda nelle more avanzata dai ricorrenti al Dipartimento della Funzione Pubblica e allo stesso MIUR di applicazione in loro favore del decreto del Presidente della Repubblica emesso il 09.08.2017 (e pubblicato nella G.U. del 25.10.2017) con il quale, in accoglimento della richiesta presentata dal MIUR, era stata disposta “la relativa autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato n.

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