TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-11, n. 202306279

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-04-11, n. 202306279
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306279
Data del deposito : 11 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/04/2023

N. 06279/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04090/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4090 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G T, A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. G T in Roma, piazza San Bernardo n.101;



contro

Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

-OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

PER QUANTO RIGUARDA IL RICORSO INTRODUTTIVO:

- del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, adottato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle Politiche Competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura – PEMAC III, avente ad oggetto “-OMISSIS- di -OMISSIS-: istanza di “restituzione” del permesso speciale di pesca del -OMISSIS-. D istanza del 26 dicembre 2019 Risposta alle osservazioni del 4 marzo 2022 (Prot. 7 marzo 2022). Prosecuzione nota n. -OMISSIS-”;

- di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la determinazione di comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, adottata ai sensi dell'art. 10-bis, con nota prot. 0-OMISSIS-, nonché, ove lesiva, la nota prot. 0105158 del 04/03/2021;

nonché

- per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno originante dall'illegittimità dei provvedimenti impugnati, mediante ristoro in forma specifica o per equivalente della posizione giuridica lesa corrispondente all'attribuzione della quota di cattura del tonno.

PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI AGGIUNTI PRESENTATI IL 9/5/2022:

- del Decreto del Direttore Generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali-Dipartimento delle Politiche Competitive, della Qualità Agroalimentare, della Pesca e dell'Ippica-Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura, prot. interno n. -OMISSIS-pubblicato in data 04/05/2022, avente ad oggetto “Campagna di pesca -OMISSIS-– Anno 2022” e recante la ripartizione del contingente nazionale di cattura -OMISSIS-per la campagna di pesca 2022, secondo lo schema ivi contenuto e dettagliato negli allegati 1 e 2;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (già Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1. Con ricorso notificato l’11 aprile 2022 e depositato il successivo 12 aprile la ricorrente -OMISSIS-, con sede legale in -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, proponendo censure per la cui migliore comprensione è necessaria una puntuale ricostruzione in punto di fatto a partire dall’anno 2009.

1.1.a) Ha dunque esposto, la ricorrente, che la propria dante causa -OMISSIS-- proprietaria ed armatrice del M/P-OMISSIS-e titolare della licenza -OMISSIS-rilasciata in data 07/09/2006 e del correlato permesso speciale per la pesca de-OMISSIS-n.-OMISSIS- rilasciato in data 22/01/2008 – era stata, fino all’anno 2009, assegnataria di una quota di -OMISSIS- pari a 68,419 tonnellate.

In data 03/01/2009, la detta -OMISSIS-presentava istanza per l’ammissione al premio di arresto definitivo delle unità da pesca -OMISSIS-(ai sensi del D.M. 19/12/2008 – accolta con provvedimento ministeriale 11/ADT/C/09 del 24/03/2009), a cui conseguiva la riconsegna della licenza di pesca (avvenuta con verbale del 07/04/2009).

In considerazione della menzionata ammissione al premio di arresto definitivo -OMISSIS-in data 22/01/2009, formulava istanza per ottenere il trasferimento della propria quota tonno al Peschereccio “-OMISSIS-, di proprietà della San -OMISSIS- titolare di licenza -OMISSIS- (l’istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 2460 del 27/01/2009).

Tuttavia accadeva che il già emanato D.M. di ammissibilità del premio di arresto definitivo veniva successivamente revocato con Decreto ministeriale prot. n. -OMISSIS-, essendo stata la società -OMISSIS-colpita da certificazione antimafia negativa prot. n-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. lgs. n. 490/1994.

Con successiva istanza del 17/08/2009, in considerazione della sopravvenuta impossibilità di proseguire l’iter procedimentale concernente l’arresto definitivo e la conseguente demolizione dell’unità, -OMISSIS-chiedeva la ritrasmissione della quota tonno, precedentemente ceduta al -OMISSIS-della -OMISSIS-., nuovamente al -OMISSIS-; e l’istanza era accolta con provvedimento ministeriale prot. 25683 del 29/09/2009.

Successivamente, con provvedimento prot. n. -OMISSIS-0 e prot. 15606 del 21/07/2010, la licenza, che era stata ristampata per la riconsegna alla -OMISSIS-non veniva alla stessa restituita, in virtù del menzionato rilascio delle informazioni prefettizie, e, con i decreti nn. 51 e 70/2010 della Capitaneria di Porto di Messina, l’impresa -OMISSIS-era cancellata dai Registri di Pesca.

Conseguentemente, con provvedimento prot. -OMISSIS-, il Ministero, richiamando la segnalazione prefettizia a titolo di informativa supplementare atipica resa in data 11/12/2010, confermava la permanenza, all’esito del mutato assetto societario, di elementi che, pur non comprovando diretti tentativi di infiltrazione mafiosa, evidenziavano situazioni di possibile condizionamento non raggiungevano la soglia di gravità di cui all’art. 4 del D.lgs. n. 490/1994. Tali circostanze, sebbene non legittimassero l’adozione di un atto di revoca, rendevano opportuno “sospendere ulteriormente la validità della licenza n. -OMISSIS-subordinatamente all’acquisizione di informazioni antimafia attestanti in modo inequivocabile la non sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti di codesta società” .

Sulla base delle menzionate informazioni antimafia, il Ministero rigettava anche le istanze, successivamente formulate, di premio per arresto definitivo dell’unità, di contributo per l’arresto temporaneo dell’attività ai sensi del D.D. n. 30/2010, nonché la richiesta di nulla osta al trasferimento delle quote tonno ai motopescherecci “-OMISSIS- (provvedimenti nn. -OMISSIS-, impugnati innanzi al giudice amministrativo con giudizio definito con sentenza del C.G.A.R.S. n. 346/2016 (il quale ha confermato la sentenza del T.A.R. Sicilia - Catania (Sez. II) n. 02190/2012, concernente: “D nulla osta trasferimento quote -OMISSIS-” che aveva ritenuto la legittimità dei provvedimenti impugnati, ritenendo assente anche il presupposto della richiesta risarcitoria, altrimenti avanzata dalla società ricorrente a ristoro del danno asseritamente sofferto).

Nelle more dello svolgimento procedimentale, il Tribunale di Messina, sez. misure di prevenzione, con decreti nn. 4/11 R.G.M.P.P. e 5/11 R.G.M.R., dec. Seg. 16/2011 del 29/09/2011, disponeva il sequestro delle quote societarie e del complesso aziendale della -OMISSIS-

In data 06/05/2013, all’esito del mutamento della compagine sociale con la nomina di amministratori giudiziari e della re-iscrizione della società nei Registri di Pesca, -OMISSIS- chiedeva di rivalutare l’istanza di ammissione al premio di arresto definitivo relativo al m/p-OMISSIS-, in via subordinata, domandava la restituzione della licenza di pesca, a suo tempo consegnata e sospesa, al fine di ripristinare l’operatività della detta unità di pesca.

Con successive comunicazioni prot. nn. 18918 del 27/09/2013 e 47721 del 20/12/2013, nonché n. 1030 del 09/01/2014, il Ministero, prendeva atto del venire meno delle argomentazioni di diritto e di fatto che avevano determinato la sospensione della licenza e rappresentava la possibilità di procedere alla riconsegna della licenza di pesca. Con il successivo Decreto n. 52/2017 M.P. del 29 settembre 2017, la Corte di Appello di Messina, in riforma del decreto di primo grado, revocava la confisca delle quote della -OMISSIS-, disponendo la restituzione ai soci aventi diritto con tutto il patrimonio aziendale esistente. Conseguentemente, la -OMISSIS-, venute meno le circostanze legittimanti la sospensione della licenza, in relazione agli assunti elementi infiltrativi, già in data 03/10/2019, inviava al Ministero richiesta di riacquisizione e riattribuzione della quota tonno pari a 68,419 tonnellate e, al contempo, di rivalutazione della stessa dal 2009 al 2019.

1.1.b) Successivamente a tale lunga premessa in fatto, e venendo finalmente alle vicende che interessano più da vicino la ricorrente, con atto pubblico di vendita di ramo d’azienda del 04/10/2019 (poi integrato con atti modificativi in data 20/02/2020 e con atto in data 18/02/2021), la Società -OMISSIS- cedeva alla ricorrente -OMISSIS-il ramo d’azienda (facente parte dell’attività sociale), avente ad oggetto l’attività di pesca e allevamento di -OMISSIS-, cui – secondo l’assunto della ricorrente - fa capo la quota di tonno.

Per tale ragione, in data 26/12/2019, in considerazione della demolizione e dalla cancellazione dal registro delle navi maggiori dell’unità -OMISSIS-, avvenuta in data 26/10/2017 ad opera degli Amministratori giudiziari di -OMISSIS-, la ricorrente -OMISSIS- richiedeva il

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