TAR Torino, sez. II, ordinanza cautelare 2016-03-10, n. 201600105
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N. 00105/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00178/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 178 del 2016, proposto da:
A s.r.l., in proprio e quale mandataria dell’a.t.i. con Roche Diagnostics s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. F P, con domicilio eletto presso l’avv. Federica Cicciotti in Torino, corso Duca degli Abruzzi, 42;
contro
Azienda Sanitaria Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, rappresentata e difesa dagli avv.ti V B e S D, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino, corso Galileo Ferraris, 120;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento di esclusione dalla gara per la fornitura di sistemi diagnostici ad alta automazione, comunicato con nota prot. n. 4688/2016/OSP_CN del 15 febbraio 2016, e del verbale della commissione giudicatrice del 12 febbraio 2016 in esso richiamato;
- del provvedimento di conferma dell'esclusione dalla gara, comunicato con nota prot. n. 5550/2016/LCP/PG/Pg del 23 febbraio 2016 e del verbale della commissione giudicatrice del 22 febbraio 2016;
- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante riammissione alla gara, in via meramente graduata per equivalente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2016 il dott. S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, nei limiti della sommaria cognizione propria della fase cautelare:
- che l’offerta tecnica dell’a.t.i ricorrente, esaminata nel suo complesso ed in relazione alla complessità dell’appalto, non appare difforme dalle prescrizioni della lex specialis di gara e del capitolato tecnico;
- che i chiarimenti tecnici, resi su esplicita richiesta formulata dalla commissione giudicatrice, non hanno integrato indebitamente il contenuto negoziale dell’offerta;
- che appare indubbio che l’a.t.i. ricorrente si sia impegnata a fornire le interfacce per la connessione degli analizzatori, ricomprese nel prezzo globalmente offerto in gara;
Ritenuto, in conclusione, di dover sospendere gli effetti del provvedimento di esclusione, riammettendo l’a.t.i. ricorrente alla fase valutazione delle offerte;