TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201103193

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201103193
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201103193
Data del deposito : 15 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01844/2011 REG.RIC.

N. 03193/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01844/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1844 del 2011, proposto da:
D D P, rappresentato e difeso dall'Avv. S V, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Elena Tanzarella in Milano, Piazza Velasca, n. 5

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti M R S, A F, R M, I M, A M P, D S, M S, A T e Loredana Mattaliano, con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura comunale, in Milano, Via Andreani, n. 10

per l'annullamento,

del provvedimento P.G. 66.60772011 in data 28 marzo 2011 notificato il 23 aprile 2011, con cui il Comune di Milano ha irrogato la sanzione della sospensione dell'attività lavorativa del ricorrente nel mercato settimanale scoperto di Viale Papiniano nella giornata di sabato per 2 giornate, da eseguirsi in data 25 giugno 2011 e 2 luglio 2011, nonché di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto e conseguente, ivi espressamente incluso il verbale di contestazione redatto dalla Polizia locale di Milano in data 11 settembre 2011.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il dott. Marco Poppi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Polizia Municipale di Milano, con verbale d’infrazione dell’11.9.2010, ha accertato a carico del ricorrente, titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, la violazione dell’art. 22, comma 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la tutela del decoro e dell’igiene ambientale poiché, all’esito di un controllo effettuato in orario di mercato, “risultavano n. 2 cassette che non erano impilate in maniera corretta”, irrogando una sanzione pecuniaria pari a € 50.

Con successivo provvedimento notificato il 23.4.2011, al ricorrente è stata comminata l’ulteriore sanzione interdittiva della sospensione dell’attività lavorativa per giorni 2.

Il provvedimento da ultimo citato è stato impugnato con il presente ricorso, deducendo la violazione della norma applicata che, si afferma, disciplinerebbe il conferimento dei rifiuti a fine giornata lavorativa.

Si è costituita l’Amministrazione, replicando alle avverse censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

Con decreto presidenziale n. 1003 del 21.6.2011, confermato nella camera di consiglio del 27.7.2011 con ordinanza collegiale n. 1219, è stata accolta l’istanza di sospensione.

All’esito della pubblica udienza del 14.12.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto che la prescrizione applicata in suo danno disciplinerebbe il conferimento di rifiuti mediante deposito in appositi spazi per il successivo ritiro e smaltimento che avviene ad opera del gestore al termine dell’orario di mercato.

La disposizione, pertanto, non potrebbe trovare applicazione alle ore 10.30 quando le attività commerciali sono in corso.

La censura è fondata.

L’art. 22, comma 3, del Regolamento di igiene urbana, dispone che “i commercianti al dettaglio devono conferire le cassette di legno e plastica in modo ordinato ed il cartone opportunamente piegato per ridurre l’ingombro”.

Il tenore del dato letterale, in particolare l’utilizzo del verbo “conferire”, testimonia come le operazioni che si assumono omesse dal ricorrente non potevano che svolgersi una volta terminata l’attività di mercato.

Tale significato è ancor più evidente sulla base di un approccio sistematico.

Il medesimo art. 22, infatti, al comma 1 dispone che le aree di vendita dei mercati all’ingrosso e al dettaglio, compresi i mercati rionali, “devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari e occupanti”.

Al successivo comma 2 precisa che “la raccolta deve avvenire nell’arco di tutto l’orario di apertura dell’esercizio. Il personale addetto all’accertamento delle violazioni del presente regolamento può effettuare verifiche in qualunque momento”.

L’accertamento del non corretto posizionamento di 2 cassette, in orario di esercizio e nell’area oggetto di concessione, non può che considerarsi una violazione degli obblighi di cui al comma 1 (mantenimento dello stato di pulizia delle piazzole di vendita) oggetto di costante vigilanza, quindi anche in orario di mercato, ai sensi del comma 2.

Ne deriva che, semmai, nella condotta del ricorrente si sarebbe potuta ravvisare una violazione dei doveri imposti dal comma 1 e non del comma 3 assunto a base normativa della sanzione oggetto del presente giudizio.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

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