TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-08-24, n. 200901391
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Testo completo
N. 01391/2009 REG.SEN.
N. 01710/1995 REG.RIC.
N. 00990/1997 REG.RIC.
N. 03790/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1710 del 1995, proposto da:
P A ed Altri, G C, S C, L A, A B, V B, A A, A L, A O, T L R, rappresentati e difesi dagli avv. D B, C Narese, con domicilio eletto presso C Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Annalisa Minucci, con domicilio eletto presso Andrea Sansoni in Firenze, c/o Ufficio Legale Comunale;
Sul ricorso numero di registro generale 990 del 1997, proposto da:
P A ed Altri, Maria Gabriella Chiappi, Alessandro Cini, L A, A B, A O, V B, A A, A L, T L R, rappresentati e difesi dagli avv. D B, C Narese, con domicilio eletto presso C Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Minucci, Andrea Sansoni, domiciliata per legge in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
Sul ricorso numero di registro generale 3790 del 1997, proposto da:
P A e Altri, Sara Papucci, Alessandro Cini, L A, A B, A O, V B, A A, A L, T L R, rappresentati e difesi dagli avv. D B, C Narese, con domicilio eletto presso C Narese in Firenze, via dell'Oriuolo N. 20;
contro
Comune di Firenze, rappresentato e difeso dagli avv. Andrea Sansoni, Annalisa Minucci, domiciliata per legge in Firenze, Palazzo Vecchio - piazza Signoria;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1710 del 1995:
della nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 4000/01/341/91 del 06.02.1995, avente ad oggetto:” Partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/90, via di Scandicci 70/80: Progetto n.341/91”, nonchè di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui in particolare il parere della Commissione edilizia n. 3437 del 21.11.1994, mai partecipato ai ricorrenti..
quanto al ricorso n. 990 del 1997:
della nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, prot. n. 250/97 e 215/97 del 19.12.1996, recanti diniego di autorizzazione edilizia e di successiva autorizzazione per varianti, relativamente ad opere di recinzione; nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui in particolare i pareri della Commissione edilizia ivi richiamati, e mai partecipati ai ricorrenti..
quanto al ricorso n. 3790 del 1997:
dell'ordinanza a firma dell'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata, n. 6119 dello 01.09.1997, di demolizione di opere edilizie, relativamente ad opere di recinzione; nonchè di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui in particolare, ove occorra, il rapporto tecnico dell'U.O. Rec. Patrimonio Edilizio del 18.06.1997, mai partecipato ai ricorrenti..
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/06/2009 il dott. A M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
I ricorrenti sono proprietari di fabbricati siti in via di Scandicci del Comune di Firenze ai numeri civici dal 70 all’80, immobili dotati di resede tergale e separati dalla strada da una fascia di terreno della profondità di alcuni metri ed estesa lungo tutto il fronte degli edifici e che gli stessi ricorrenti sostengono costituire da tempo area pertinenziale agli edifici come parcheggio privato.
Nel febbraio del 1991 gli interessati chiedevano al Comune l’autorizzazione per la realizzazione della recinzione dell’area “pertinenziale “ de qua al fine di adibirla a parcheggio privato e nel 1992, dopo aver comunicato l’inizio dei lavori, tale intervento venne eseguito.
Con nota del 6/2/1995 prot. n. 4000/01/341/91, avente ad oggetto:” partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi degli artt.7 e 8 della legge n.241/90 . Progetto 341/91”, l’Assessore all’Urbanistica e all’Edilizia privata del Comune di Firenze con cui si comunica come la Commissione Edilizia nella seduta del 21/1!71994 abbia rimesso all’Amministrazione la questione relativa al progetto di realizzazione dei lavori di recinzione, per i provvedimenti consequenziali “rilevando come l’area è di proprietà comunale” , con l’ulteriore precisazione che “venendo a mancare qualsiasi titolo di legittimazione non solo alla presentazione della domanda di autorizzazione edilizia m,anche alla esecuzione dei lavori, si dovrà procedere alla rimessa in pristino delle opere illegittimamente realizzate”.
Gli interessati, rivendicando la natura privata dell’area per cui è causa, hanno impugnato col ricorso n.1710/95 tale etto comunale, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
eccesso di potere per difetto dei presupposti;
Violazione , per disapplicazione, degli artt.1050 e ss. cod. civ. del 1865 e degli artt. 47 e 48, 1° comma della legge n.89/1913: eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto distinto profilo;
Violazione, per disapplicazione, degli artt.432,2135,e 2137 cod.civ. del 1865, 822 e 1158 e ss. cod. civ. ; Eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto ulteriore distinto profilo;
Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e ss. della legge n.241/90.
Successivamente, con atti prot. n. 250/97 e 251/97 del 19/12/1996 l’Assessore All’Urbanistica e All’Edilizia privata disponeva il diniego di rilascio della chiesta autorizzazione alla “esecuzione di recinzione di area privata e realizzazione di posti macchina” in quanto “l’intervento è stato eseguito su proprietà comunale e pertanto l’interessato non aveva titolo alla richiesta né era possibile il formarsi del silenzio assenso, secondo quanto disposto dalla legge n.457/78 –art.48- e dalla legge 94782 –artt.7 e 8”.
I ricorrenti indicati in epigrafe hanno impugnato col ricorso n..990/97 tali determinazioni comunali, deducendone la illegittimità per i seguenti motivi:
1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti;
2) Violazione, per disapplicazione, degli artt.1050 e ss. del codice civile del 1865 e degli artt.47 e 48 1° comma della legge n.89 del 1913; Eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto altro profilo;
3) Violazione, per disapplicazione, degli artt.432,2135 e 2137 cod. civ. del 1865,822 e ss e 1158 e ss cod. civ. del 1942;eccesso di potere per difetto dei presupposti sotto ulteriore distinto profilo;
4)Violazione, per disapplicazione, dell’art.10 della legge n.241/90: Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento; difetto assoluto di motivazione;
Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 della legge n.25/3/1982 n.94; Eccesso di potere per difetto di presupposto e per sviamento.
Quindi, con ordinanza n.6119 dell’1/9/1997 a firma dell’Assessore all’Urbanistica , il Comune di Firenze ordinava , sulla scorta del diniego di autorizzazione in precedenza emesso, di provvedere alla demolizione delle opere abusive costituite dalla recinzione dell’area de qua con il ripristino dello stato dei luoghi.
Gli interessati col ricorso n.3790/97 hanno impugnato tale provvedimento deducendo oltre al vizio di illegittimità derivata per i vizi che affliggono gli atti presupposti già impugnati con i precedenti gravami, i seguenti motivi:
1) Incompetenza .Violazione dell’art.6 della legge n.127/97 e dell’art.51 della legge n.142/90;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.9 e 14 della legge n.47/85; Eccesso di potere per difetto dei