TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-28, n. 201100214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-03-28, n. 201100214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100214
Data del deposito : 28 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00152/2009 REG.RIC.

N. 00214/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00152/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 152 del 2009, proposto da:
Hospimed S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. B B, A C, A G, con domicilio eletto presso Avv. A G in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Asur Marche - Zona Territoriale N.3 Fano -, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;

nei confronti di

Trumpf Med Italia S.r.l.;

per l'annullamento

- della determina n. 946/ASURDG del 5.12.2008 adottata dal Direttore Generale dell'

ASUR

Marche Zona territoriale 3 con cui si dispone di aggiudicare in via definitiva la fornitura di letti operatori;

- del verbale in data 5.9.2008 della Commissione aggiudicatrice appositamente ricostituita;

e per il consequenziale risarcimento dei danni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asur Marche - Zona Territoriale N.3 Fano -;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Richiamate la sentenza non definitiva 28.12.2009 n. 1488 e l’ordinanza istruttoria 20.12.2010 n. 201, il Collegio deve ora concludere l'esame del terzo motivo di ricorso.



1. Criterio 1 - Caratteristiche funzionali e tecniche della colonna, del piano, del carrello e relativi accessori – Tot. punti 35. Ricorrente punti 34, controinteressata punti 29 e Ditta OPT punti 24.



1.1 La ricorrente invoca l’assegnazione di 35 punti perché la Commissione ha ritenuto di non valutare alcuni elementi (il sistema di movimentazione Trendelenburg/antitrendelenburg-altezza variabile del carrello ed il rivestimento SFC con memoria di impronta) essendo stati offerti tra gli optional (accessori). Ciò contrasterebbe con quanto era stato effettuato nella valutazione del Criterio n. 5 in cui gli optional erano stati invece presi in considerazione, a favore della controinteressata, ai fini del punteggio.

La censura è infondata.

Al riguardo va osservato che ogni criterio assume una propria autonoma rilevanza, anche sotto il profilo valutativo, per cui non può dedursi disparità di trattamento nella valutazione di un criterio rispetto ad un altro, ma solo all'interno del medesimo criterio.

Di conseguenza potrebbe assumere rilievo, nell’ambito del Criterio n.1, la valorizzazione di un optional in favore di un offerente e la contemporanea mancata valorizzazione dello stesso optional a sfavore di un altro offerente.

La ricorrente avrebbe dovuto contestare, come avvenuto attraverso le deduzioni difensive di cui alle pagine 2 e 3 della memoria depositata in data 29.10.2010, che in favore della controinteressata era stato valutato il sistema di movimentazione Trendelenburg/antitrendelenburg ritenendolo erroneamente incluso nell'offerta base (mentre era opzionale), mentre la stessa ricorrente veniva penalizzata perché tale sistema era stato offerto come optional. Di conseguenza alla controinteressata sarebbe dovuto spettare un valore inferiore rispetto ai 29 punti assegnati.

La circostanza, pur non emergendo espressamente dalla motivazione contenuta nel verbale della Commissione di gara in data 5.9.2008, resa in adempimento alle sentenze n. 1134/06 e 1217/07, emerge tuttavia, in maniera chiara e inequivocabile, dalla relazione tecnico-economica in data 25.5.2010, depositata in adempimento alla citata sentenza non definitiva, in cui si afferma (pagina 5), che: “I sistemi offerti dalla ditta Trumpf sono invece dotati già in offerta-base di carrello per trasporto 1.6 (mod. 1249145 pag. 2/6 dell'elenco dei prodotti offerti) caratterizzato da movimentazione Trendelenburg/antitrendelenburg ed altezza regolabile”.

La citata relazione tecnico-economica in data 25.5.2010 costituisce formale chiarimento, fornito adempiendo ad un provvedimento istruttorio del giudice, delle motivazioni rese dalla Commissione di gara in data 5.9.2008;
chiarimento che riguarda un preciso quesito attinente al criterio in questione. Di conseguenza, la motivazione di supporto ai punteggi in contestazione, andava desunta non solo dal citato verbale in data 5.9.2008, ma anche dai successivi chiarimenti introdotti in giudizio come formali elementi istruttori.

La ricorrente, tuttavia, contestava tale circostanza attraverso semplice memoria difensiva, senza proporre formali motivi aggiunti, così come osservato da questo Tribunale, ai sensi dell’art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 104/2010, al punto B dell'ordinanza istruttoria n. 210/2010.

Di conseguenza l’ulteriore censura, non riconducibile a quelle dedotte in ricorso, va dichiarata inammissibile.

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