TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-26, n. 202204990

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2022-04-26, n. 202204990
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202204990
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 04990/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01842/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1842 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S D L, rappresentato e difeso dagli avvocati M F, L S, F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Esaminatrice di Concorso, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'atto di approvazione dell'elenco alfabetico contenente i risultati delle valutazioni delle prove scritte, elaborato dalla Commissione esaminatrice del Concorso a 300 (trecento) posti di Notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 16 novembre 2018 (pubblicato nella G.U. n. 93 del 23 novembre 2018 - 4a serie speciale - concorsi) e pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia in data 17 dicembre 2020 nella parte in cui non ammette il Ricorrente allo svolgimento della prova orale;

- del verbale n. 381 del 18 febbraio 2020 della Commissione esaminatrice del Concorso a 300 (trecento) posti di Notaio indetto con Decreto Dirigenziale del 16 novembre 2018 (pubblicato nella G.U. n. 93 del 23 novembre 2018 - 4a serie speciale - concorsi) relativo alla seduta di correzione delle prove scritte contenute nella busta n. 808 e dell'annesso giudizio di non idoneità del candidato per le motivazioni indicate nell'Allegato A al medesimo verbale (“Formulazione standard ai sensi del DM n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con legge n. 221 del 17 dicembre 2012”);

- dell'Allegato A al verbale n. 381 del 18 febbraio 2020 recante la “scheda di valutazione con motivazione standard”;

nonché per l'annullamento

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, conseguente e comunque connesso, anche se non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da De Luca Stefano il 10/1/2022:

- del Decreto Ministeriale 11 novembre 2021 pubblicato in data 15 novembre 2021 recante "Approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 300 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 16 novembre 2018";

- del Decreto Dirigenziale 15 novembre 2021 mediante cui è stata disposta la pubblicazione ai sensi dell'art. 5, comma primo, del regio decreto. 22 dicembre 1932, n. 1728 della graduatoria dei vincitori unitamente all'elenco delle sedi sul sito web del Ministero della Giustizia;

- della graduatoria dei vincitori del concorso per esame, a 300 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale 16 novembre 2018;

- ove occorrer possa, dell'Elenco Sedi disponibili, pubblicato con Decreto D.G. del 15 novembre 2021.

nonché

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso a quelliindicati ai punti che precedono;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2022 la dott.ssa L M B e viste le richieste delle parti di passaggio in decisione della causa sulla base degli scritti difensivi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, premesso di aver partecipato al concorso per esame a 300 posti di notaio, indetto con decreto del Direttore Generale della Giustizia Civile del 16 novembre 2018, ha impugnato, tra gli altri, il provvedimento di mancata ammissione alle prove orali del concorso medesimo.

Espone, in fatto, di essere stato dichiarato “non idoneo” dalla Commissione dopo la lettura dei tre elaborati di cui si componeva la prova scritta, e conseguentemente non è stato ammesso a sostenere le prove orali.

Ciò premesso, con una serie di censure, deduce la violazione e falsa applicazione di legge e l'eccesso di potere a suo avviso compiuti dalla Commissione. Ritiene, in particolare, che sarebbero state erroneamente qualificate come “inesatte” dal punto di vista giuridico delle soluzioni interpretative invece pacificamente ammesse dalla dottrina e dalla giurisprudenza nonché aderenti alle richieste della traccia assegnata.

Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, e ne ha domandato la reiezione nel merito, sul rilievo della piena legittimità delle operazioni di correzione degli elaborati e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione del giudizio negativo, insindacabile nel suo contenuto valutativo. Ha altresì eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo per non essere stato notificato ad almeno uni dei controinteressati nonché l’intervenuta improcedibilità dello stesso per omessa impugnazione della graduatoria finale.

Con successivi motivi aggiunti, è stata impugnata, in quanto ritenuta viziata per invalidità derivata, l’approvazione della graduatoria del concorso per cui è causa.

All’udienza del 20 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, si osserva che le eccezioni in rito sollevate dal Ministero della giustizia non sono fondate, in quanto il ricorrente ha tempestivamente gravato con motivi aggiunti la graduatoria finale del concorso, notificando il relativo atto di impugnazione a due soggetti risultati vincitori.

Nel merito, il ricorso è infondato.

Occorre rammentare che, dal momento che il giudizio di legittimità non può trasmodare in un pratico rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, trova espansione il principio per cui l'apprezzamento tecnico della Commissione è sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.

Come più volte affermato in giurisprudenza, anche della Sezione (Tar Lazio, sez. I, n. 2467 del 2012 e n. 26342 del 2010), il giudizio della Commissione, comportando una valutazione essenzialmente qualitativa della preparazione scientifica dei candidati, attiene alla sfera della discrezionalità tecnica, censurabile – unicamente sul piano della legittimità – per evidente superficialità, incompletezza, incongruenza, manifesta disparità, laddove tali profili risultino emergenti dalla stessa documentazione e siano tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che, con ciò, il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione ( ex multis , Cons. Stato, sez. IV, n. 172 del 2006;
Tar Lazio, sez. I, 6 settembre 2013, n. 4626).

Il giudizio di legittimità non può, infatti, trasmodare in un rifacimento, ad opera dell'adito organo di giustizia, del giudizio espresso dalla Commissione, con conseguente sostituzione alla stessa, potendo l'apprezzamento tecnico dell’organo collegiale essere sindacabile soltanto ove risulti macroscopicamente viziato da illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. Deve, pertanto, ritenersi infondata una censura che miri unicamente a proporre una diversa valutazione dell’elaborato, atteso che in tal modo verrebbe a giustapporsi alla valutazione di legittimità dell'operato della Commissione una – preclusa – cognizione del merito della questione.

Nel caso di specie, il giudizio espresso dall’organo di valutazione risulta scevro dai menzionati vizi.

Avuto riguardo all’atto inter vivos di diritto civile, nella scheda valutativa del ricorrente si fa riferimento a un errore “non ostativo” costituito nell’ “aver incluso nel contratto di permuta anche l’obbligazione di ristrutturazione del villino di Secondo”. Come correttamente rilevato dalla Commissione, il candidato ha qualificato l’atto come un tipico contratto di permuta, introducendo tuttavia nello schema negoziale della permuta una pattuizione di un obbligo di facere e omettendo di rappresentare l’atipicità dell’operazione economica descritta nella traccia.

Quanto all’atto mortis causa , sono stati rilevati plurimi errori (non ostativi), tutti chiaramente indicati nella scheda valutativa e riguardanti, tra l’altro, scostamenti dalla traccia e l’insufficiente trattazione di tematiche oggetto di analisi.

Anche in relazione all’atto di diritto societario sono stati rilevati errori non ostativi rispetto ai quali il giudizio della Commissione risulta sprovvisto dei connotati della manifesta illogicità e irragionevolezza, il che preclude all’adìto giudice di sindacare il merito della valutazione effettuata.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore del Ministero resistente.

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