TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-06-08, n. 201101447

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2011-06-08, n. 201101447
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101447
Data del deposito : 8 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02605/2010 REG.RIC.

N. 01447/2011 REG.PROV.COLL.

N. 02605/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2605 del 2010, proposto da:
IA ET, rappresentato e difeso dagli avv. Micaela Chiesa, Vincenzo Latorraca, Mario Lavatelli, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta Vittoria, 47;



contro

Comune di NI, rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Fama', Antonio Spallino, Lorenzo Spallino, con domicilio eletto presso Paolo Fama' in Milano, via del Don, 3;



per l'annullamento

della nota prot. n. 4482, del 30.7.2010 avente ad oggetto "pratica n. AP08/2010- richiesta di accertamento di conformità paesaggistica per opere eseguite in assenza di autorizzazione. Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza"; della nota prot. n. 4484 del 30.7.2010 avente ad oggetto "provvedimento sanzionatorio di ripristino (art. 167 DLgs.42/2004 e successive modificazioni e integrazioni) per lavori compiuti in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità di essa"; della nota prot. 5968, del 21.10.2010 avente ad oggetto: "opere eseguite in assenza dell'autorizzazione paesaggistica- procedimento sanzionatorio di ripristino-sollecito esecuzione delle opere", nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di NI;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2011 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha realizzato un intervento su un fabbricato in un complesso a corte nel comune di NI, soggetto a vincolo paesaggistico, in attuazione di un piano di recupero.

Tale intervento è stato assentito, anche dal punto di vista paesaggistico, e i lavori avevano inizio il 30 maggio 2008.

Successivamente, il 30 marzo 2010, il comune invitava il proprietario dell’immobile a presentare richiesta di accertamento di conformità paesaggistica con riferimento alle opere di tinteggiatura, che il ricorrente riscontrava mediante presentazione il 31 marzo 2010 di domanda di autorizzazione paesistica per la tinteggiatura delle facciate.

Il 2 aprile l’amministrazione comunale comunicava l’avvio del procedimento teso al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per accertamento di conformità, richiedendo documentazione integrativa successivamente presentata.

Il 19 luglio 2010 veniva comunicato al ricorrente il preavviso di diniego dell’autorizzazione in conformità al parere della commissione paesaggio, che aveva rilevato che la tinteggiatura dell’immobile “ non si inserisce in maniera armonica nel

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