TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-01-04, n. 202100092

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2021-01-04, n. 202100092
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202100092
Data del deposito : 4 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2021

N. 00092/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09087/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9087 del 2020, proposto da L S A, in qualità di legale rappresentante dell'impresa individuale “Tabaccheria Dep, rappresentata e difesa dagli avvocati S S, F D, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia - Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege presso la sede dell’Avvocatura in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'Agenzia delle Agenzie e dei Monopoli - Direzione Territoriale I – Lombardia Ufficio dei Monopoli per la Lombardia - Sede Distaccata di Sondrio, di cancellazione dell'impresa individuale Tabaccheria Dep, codice di iscrizione IS1100054235W, dall'elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (c.d. Elenco Ries), notificato in data 16.7.2020;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Monopoli di Stato - Ufficio Regionale Lombardia - Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa M P e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente è titolare dal 1998 della Rivendita di Tabacchi n. 26, rinnovata in data 11.12.2017 sino all’11.12.2026, della Ricevitoria Lotto n. MI0204, come da atto di concessione n. 733/2017 dell’11.12.2017 con scadenza all’11.12.2026, della Ricevitoria SISAL n. M15683, nonché sino al 2016 è stata titolare del Corner Sportivo.

Nonostante ciò con il provvedimento impugnato l’Agenzia resistente ha disposto la cancellazione della impresa individuale ricorrente dall’elenco di cui all’art. 1, comma 533, come sostituito dall’art. 1, comma 82, della legge 13.12.2010, n. 220 e dall’art. 24 del D.L. 6.7.2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15.7.2011, n. 111, per l’anno 2020 poiché “l’autorizzazione per l’attività di rivendita tabacchi non costituisce titolo autorizzativo per l’installazione di apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. e l’assenza di autorizzazione ex art. 86 è condizione sufficiente per la cancellazione dall’albo RIES, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445”, anche alla luce delle precisazioni pervenute dal SUAP del Comune di Cinisello Balsamo, a seguito di ulteriori richieste dell’Ufficio, dalle quali è emerso che “la sig. ra L S A non ha un’attività di somministrazione bensì un’attività di tabaccheria con vendita alimentari (bibite) come da SCIA del 19.3.2020, non riveste efficacia la norma della somministrazione”.

1.2. La ricorrente deduce l’illegittimità del predetto provvedimento:

1) per eccesso di potere per sviamento di potere, erronea valutazione dei presupposti di diritto, travisamento, illogicità, lesione del principio di necessità, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, disparità di trattamento poiché la presentazione della Scia per l'apertura di attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, avvenuta in data 9.7.2013, avrebbe anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all' art. 86 T.U.L.P.S., come previsto dallo stesso articolo e dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione, con conseguente insussistenza della necessità di dover richiedere un ulteriore titolo abilitativo per l’installazione delle macchine AWP di cui all’art. 110, comma 6 lett. a), del citato Testo unico. Né l’art. 86 del T.U.L.P.S. non fa alcuna distinzione tra somministrazione e servizio non assistito, tra somministrazione assistita e consumo sul posto in assenza di servizio assistito, ma, al comma 1, parla di “vendita al minuto o consumo”, equiparando le due situazioni, mentre l’art. 176 del Regolamento di esecuzione non parla di somministrazione ma di vendita al minuto e consumo;

2) per violazione degli artt. 86, 88 e 110 del R. D. 18.6.1931, n. 773, dell’art. 152 del R.D. 6.5.1940, n. 635, del D.M. del 27.7.2011.

2. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, costituitasi in giudizio, ha evidenziato che diversamente da quanto autocertificato la ricorrente non è in possesso della licenza di pubblica sicurezza necessaria per l’installazione e per l’esercizio di apparecchi da intrattenimento, in quanto risulta priva della prescritta autorizzazione ex art. 86 T.U.L.P.S., essendo stata sino al 30.3.2016 titolare di autorizzazione ex art. 88 del citato T.U., rilasciata dalla Questura di Milano in quanto corner sportivo.

2.1. L’amministrazione resistente ha, inoltre, affermato che a seguito delle osservazioni presentate dalla ricorrente e della circostanza della presentazione in data 9.7.2013 al Comune di Cinisello Balsamo di una SCIA, ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S., per la vendita di bevande, ha richiesto ulteriori specificazioni al suddetto Comune, ricevendone, a riscontro, una comunicazione nella quale è attestato che essendo la sig.ra Angela La Sala è titolare di attività di tabaccheria con vendita alimentari (bibite) “non risulta titolare di licenza per l’installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all’art. 110 del TULPS, ai sensi dell’art. 86, comma 3, lett. c) del TULPS”.

2.2. Sulla scorta delle predette circostanze l’amministrazione finanziaria ha, pertanto, concluso per la reiezione.

3. All’udienza camerale del 18 novembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione con possibilità di decisione con sentenza in forma semplificata.

4. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

5. Con il provvedimento impugnato l’amministrazione resistente ha disposto la cancellazione dall’elenco di cui all’art.1, comma 533, come sostituito dall’art.1, comma 82, della legge 13.12.2010, n. 220 e dall’art.24 del D.L. n. 98/2011, per l’anno 2020 dell’impresa individuale Tabaccheria DEP perché alla data della richiesta di rinnovo non era in possesso dei requisiti necessari, nonostante l’autocertificazione allegata all’istanza attestasse il possesso della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S..

5.1. Dalla documentazione versata agli atti si evince che: a) la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S., già posseduta dalla ricorrente, aveva cessato di costituire titolo autorizzatorio essendo stata riconsegnata nel 2016 al Commissariato del Comune di Cinisello Balsamo;
b) che la concessione rilasciata ai fini della raccolta del gioco del lotto non ha valore di licenza di polizia e non integra, pertanto, un’ autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S.;
c) che la vendita al dettaglio di bevande per il tramite di distributore automatico, all’interno della rivendita, vale a dire di un locale non esclusivamente adibito a tale attività, non risulta equiparabile all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto, non equivale ad autorizzazione ai sensi dell’art. 86 T.U.L.P.S..

5.2. Né la circostanza che il Comune di Cinisello Balsamo abbia fatto rifermento in sede di chiarimenti forniti all’Agenzia resistente ad una SCIA presentata in data 19.3.2020, anziché il 9.7.2013, vale a modificare le risultanze istruttorie dalle quali emerge il mancato possesso in capo alla ricorrente all’atto di richiesta di iscrizione della licenza di cui all’art. 86 o all’art. 88 del T.U.L.P.S.

5.3. Ne discende, pertanto, che risulta accertata la circostanza che la ricorrente non fosse in possesso all’atto dell’iscrizione del Decreto Direttoriale 2011/31857/Giochi/ADI, emanato in applicazione degli artt. 1, comma 82, della legge n. 220/2010 e 24, comma 41, del D.L. n. 98/2011. Ai sensi dell’art. 4 del citato decreto direttoriale, rubricato “Requisiti per l’iscrizione”, è espressamente richiesto il possesso della licenza di cui all’art. 86 o art. 88 del T.U.L.P.S. quale requisito principale, e quindi indispensabile, per poter procedere all’iscrizione nell’elenco.

6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere respinto.

7. Sussistono giusti motivi, in considerazione della peculiarità della vicenda esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

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