TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-07, n. 202403286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-10-07, n. 202403286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202403286
Data del deposito : 7 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2024

N. 03286/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01580/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2022, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato G F P, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
D F C, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



nei confronti

P S, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della determina dirigenziale prot. n. 179931 del 4 maggio 2022, notificata il 7 luglio 2022 e il 28 luglio 2022, con cui il -O-, Direzione Politiche dell’Ambiente-Gestione Autoparco, ha ordinato lo sgombero di n. 15 cani “detenuti nella struttura abusiva sita -O-

- di ogni atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti hanno impugnato il provvedimento dirigenziale prot. n. 179931 del 04/05/2022 con cui il -O- ha disposto lo sgombero di n. 15 cani allocati presso l’abitazione dei ricorrenti sita -O- in via -O-. Il provvedimento impugnato si basa sulla nota prefettizia prot. n. 152909 del 13/04/2022 con cui si chiedeva di conoscere lo stato del procedimento di sgombero dei suddetti cani (detto procedimento ha avuto avvio a seguito della presentazione di diversi esposti da parte del sig. Perricone, odierno controinteressato e vicino di casa dei ricorrenti che lamentava l’illegittima presenza degli animali) e sulla nota -O-, Dipartimento di Prevenzione sanitaria, prot. n. 308091 del 01/04/2022 con la quale si rappresentava che, a seguito di sopralluoghi e verifiche effettuate, all’interno della abitazione dei ricorrenti erano stati rinvenuti n. 11 cani, i quali, sebbene si presentassero in buono stato di nutrizione e privi di malattie infettive, erano detenuti in assenza di idonea documentazione autorizzativa.

2. In punto di fatto, i ricorrenti rappresentano che: a) nella loro abitazione di via -O- – composta da una casa con annesso terreno di circa 1.500 mq ubicata in zona rurale al di fuori del centro abitato di -O- – nel corso degli anni venivano accolti diversi cani fino a che nel 2021 erano presenti n. 10 cani, tutti muniti di regolare microchip; b) all’interno della loro proprietà, tuttavia, non è mai esistita alcuna struttura zoofila o canile-rifugio né tantomeno una “struttura di detenzione”; c) in data 28/10/2021, dopo aver raccolto per strada un cane randagio, presentavano alle autorità competenti “dichiarazione di ritrovamento e messa in sicurezza di cane vagante”; d) trascorsi alcuni giorni, dipendenti -O- si recavano presso la loro abitazione e, dopo aver arbitrariamente inoculato il microchip al cane randagio, provvedevano a conteggiarlo nel novero di quelli di proprietà dei ricorrenti presenti presso l’abitazione di via -O-; l’ASP, inoltre, conteggiava, anche quattro ulteriori cani di proprietà dei ricorrenti che in precedenza era stata la stessa ASP a suggerire di trasferire da altro luogo presso la loro abitazione di via -O-; e) in conseguenza di ciò, i cani in possesso dei ricorrenti presenti presso la loro abitazione divenivano quindici e, per tale ragione, in data 16/02/2022, la sig.ra -O- provvedeva a richiedere il nulla osta di cui all’art. 3 del D.A. 2164/17 al fine di poter detenere presso la propria abitazione un numero di cani superiore a dieci; f) detta richiesta, tuttavia, sebbene reiterata, non è mai stata riscontrata; g) il -O-, infine, dando seguito agli esposti presentati dall’odierno controinteressato che si lamentava del rumore derivante dall’abbaiare dei cani, adottava il provvedimento impugnato con cui ordinava di procedere allo sgombero di tutti i quindici cani presenti all’interno dell’abitazione di via -O-.

3. Ricostruiti i fatti di causa, il ricorso viene affidato alle seguenti censure.

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.A. alla Salute Regione Sicilia n. 2164/2017 Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento di fatti, manifesta ingiustizia e difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per inadeguata attività istruttoria.

In primo luogo, i ricorrenti sostengono che il -O- non avrebbe dovuto adottare il provvedimento di sgombero fino a che non fosse stato concluso il procedimento finalizzato ad ottenere il rilascio del nulla osta da parte dell’ASP; in ogni caso, secondo la tesi dei ricorrenti, il provvedimento di sgombero avrebbe potuto riguardare unicamente gli ultimi cinque cani registrati, i quali erano in esubero rispetto ai dieci cani che potevano essere detenuti anche senza autorizzazione amministrativa.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 2, del D.A. alla Salute Regione Sicilia n. 2164/2017Violazione art. 50 TUEL. Eccesso di potere per erroneità nei presupposti, travisamento di fatti, manifesta ingiustizia e difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per inadeguata attività istruttoria.

In secondo luogo, parte ricorrente allega l’illegittimità del provvedimento di sgombero per essere l’abitazione sita in via -O- una casa privata e non una struttura di ricovero non autorizzata; vi sarebbe stato pertanto un travisamento dei fatti, con conseguente insussistenza dei presupposti di legge per l’adozione dell’atto impugnato. Viene lamentata altresì la carenza dei presupposti di necessità ed urgenza che, soli, avrebbero legittimato l’adozione di un’ordinanza extra ordinem.

4. Si è costituito in giudizio il Comune intimato, il quale ha presentato memorie, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

5. La domanda cautelare proposta da parte ricorrente veniva respinta con ordinanza di questa Sezione n. 620 del 25/11/2022 sul presupposto che “il provvedimento impugnato appare legittimamente adottato sulla base delle circostanze di fatto e di diritto in esso richiamate”.

6. La sig.ra -O- presentava altresì domanda di ammissione al gratuito patrocinio; la domanda veniva accolta in via anticipata e provvisoria con decreto della competente Commissione n.

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