TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-01-08, n. 202400333

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2024-01-08, n. 202400333
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202400333
Data del deposito : 8 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/01/2024

N. 00333/2024 REG.PROV.COLL.

N. 11421/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11421 del 2021, proposto da
M P, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele D'Amore, G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Veneto - Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A D V, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

I - del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 03.03.2021, pubblicato il 19.03.2021, nelle parti in cui prevede che: “ gli aspiranti [siano] inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio […] calcolato in base all’annessa tabella di valutazione dei titoli ” (art. 1, comma 4, cpv. 1°); “ agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituti vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma […] sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia, sulla base dei titoli presentati in occasione delle graduatorie di circolo e di istituto, formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 ” (art. 1, comma 4, cpv. 2°); venga “ approvata la tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio di cui all’allegato A ” (art. 11, comma 6);

II - della Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A., approvata dal citato Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 ed allegata allo stesso sub Allegato A, nella parte in cui prevede che: “ Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, siano considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali ” (capo A delle Avvertenze);

III - per la declaratoria anche del diritto del ricorrente – siccome in possesso del titolo di studio valido ai fini dell’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio scolastico 2021/22 2022/23 2023/24, con il profilo professionale di: “assistente amministrativo e collaboratore scolastico”- a vedersi assegnato il corretto punteggio da parte dell’Amministrazione intimata per il servizio militare prestato non in costanza di servizio anteriormente al conseguimento dei titoli abilitanti;

nonché per la condanna al rilascio del seguente provvedimento: “ Annullare gli atti amministrativi impugnati, presupposti e conseguenti, ordinando all’Amministrazione intimata di procedere alla formazione delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia nelle quali il ricorrente aspira ad esser inserito, individuate nell’allegata domanda amministrativa, attribuendo un punteggio pari a punti 6 in luogo di quello di 0,6 punti riconosciuti, per il servizio militare dallo stesso prestato non in costanza di servizio successivamente al conseguimento dei titoli necessari per l’inserimento nelle stesse graduatorie ”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Belluno;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2023 la dott.ssa F D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, in possesso

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