TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-01-08, n. 201600006

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-01-08, n. 201600006
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600006
Data del deposito : 8 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00530/2011 REG.RIC.

N. 00006/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00530/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 530 del 2011, proposto da:
F M &
C. S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. U M, con domicilio eletto presso Avv. Stefano Ascolani in Ancona, Via Avvenati, 1;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amm.Ne Autonoma Monopoli di Stato Uff. Reg.Le Marche Abruzzo Molise, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti di

G C;

per l'annullamento

del diniego dell'istanza di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio da ubicarsi presso la Stazione di servizio automobilistico in San Benedetto del Tronto,

nonché per l'accertamento del diritto al rilascio del formale provvedimento di autorizzazione all'apertura di una nuova rivendita speciale di generi di monopolio presso la Stazione di servizio automobilistico.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Amm.Ne Autonoma Monopoli di Stato Uff. Reg.Le Marche Abruzzo Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, è stato impugnato il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di istituzione di una rivendita speciale di generi di monopolio da ubicarsi presso una stazione di servizio automobilistico.

Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ha chiesto il rigetto dell’impugnativa, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 10/12/2015, sentiti i difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo, si lamenta violazione della legge n° 1293 del 1957, del d.P.R. n° 1074 del 1958, della circolare del 25 settembre 2001, nonchè eccesso di potere.

Il motivo è infondato.

L’art. 22 della legge n° 1293 del 1957 statuisce che “le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino”.

Il provvedimento impugnato è motivato sulla considerazione che nel bar proposto è già operante un patentino per la vendita di tabacchi.

Per tale ragione, essendo già stato rilasciato un patentino, la disposizione della legge n° 1293/1957 non è stata violata.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta eccesso di potere e vizio di motivazione.

Il motivo è infondato.

L’amministrazione ha motivato la non ravvisabilità di esigenze di pubblico servizio sottese all’istituzione di una nuova rivendita speciale, potendo la vendita di generi di monopolio essere effettuata in base al patentino.

Tale motivazione non consente di ritenere che non sia stato correttamente perseguito l’interesse pubblico al quale l’amministrazione è preposta.

Con il terzo motivo, si lamenta violazione dell’art. 83-bis del d.l. n° 112/2008, convertito in legge n° 133/2008, nonché dei principi comunitari.

Il motivo è infondato.

Il comma 17 dell’art. 83-bis vieta di subordinare l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti a restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

La ratio legis non è stata violata per la ragione che la mancata istituzione di una nuova rivendita speciale non è stata posta quale condizione per l’apertura o l’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti.

Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.

Le spese processuali possono essere compensate.

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