TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-03-02, n. 202200231

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2022-03-02, n. 202200231
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202200231
Data del deposito : 2 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2022

N. 00231/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00893/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 893 del 2021, proposto da
I A, rappresentata e difesa dagli avvocati G G e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Bologna, in persona del Sindaco non costituito in giudizio;

nei confronti

G B, non costituita in giudizio;

per l'annullamento e la correzione

a) degli atti e delle operazioni elettorali relative alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 per l'elezione del Consiglio comunale di Bologna, limitatamente alle Sezioni elettorali ed al conteggio dei voti e delle preferenze contestati con il presente ricorso;
b) del verbale di proclamazione degli eletti al Consiglio comunale di Bologna per la Lista “Partito Democratico – Lepore Sindaco” del 14.10.2021, e relativi allegati, nella parte in cui determina il numero di voti di preferenza spettanti alla ricorrente e la posizione da essa ricoperta nella lista di appartenenza all'esito del voto;

per la conseguente declaratoria

della elezione della ricorrente a consigliere comunale della ricorrente in sostituzione dei candidati illegittimamente proclamati ovvero, in subordine, per la declaratoria del diritto della ricorrente a beneficiare della posizione di lista risultante all'esito del riconteggio dei voti ai fini del subentro ai consiglieri incompatibili ai sensi dell'art. 45 T.U.E.L. e dell'effetto caducante determinato dalla correzione del risultato elettorale sulla delibera del C.C. di Bologna n. 99/2021 nella parte in cui ha disposto la sostituzione dei consiglieri incompatibili con i candidati primi non eletti risultanti dal verbale di proclamazione degli eletti del 14.10.2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 2 marzo 2022 il dott. Umberto Giovannini e uditi, per la ricorrente, i difensori Avv. G G e Avv. C M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso ex art. 130 Cod. Proc. Amm., la sig. ra I A -candidata consigliere per il Comune di Bologna nella lista “Partito Democratico-Lepore Sindaco” - chiede l’annullamento e la correzione dei risultati elettorali relativi alla competizione elettorale del 3 e 4 ottobre 2021 per l’elezione del Consiglio comunale di Bologna, limitatamente alle sezioni elettorali ed al conteggio dei voti e delle preferenze contestati con il presente ricorso. Ella riferisce che, all’esito della proclamazione degli eletti avvenuta il 14 ottobre 2021, è risultata quarta tra i non eletti della propria Lista con il seguente numero di preferenze: Prima non eletta L B 533 preferenze - Seconda non eletta A D P 497 preferenze - Terza non eletta G B 480 preferenze - Quarta non eletta I A 478 preferenze. La ricorrente evidenzia, pertanto, di risultare distanziata dalla candidata G B – Terza non eletta - di soli due voti. Dall’esame degli atti delle operazioni elettorali in parola la ricorrente ritiene di avere rilevato una serie di incongruenze ed errori di conteggio e attribuzione dei voti che, se corretti, le consentirebbero di migliorare la propria posizione e di essere inclusa nella terna dei primi tre candidati non eletti, e, ulteriormente, di ottenere la carica di consigliere.

Risulta infatti che nella prima seduta, il neo-eletto Consiglio Comunale di Bologna ha preso atto che tre consiglieri comunali eletti nella Lista Partito Democratico (sigg. L, G, B) erano stati nominati Assessori ed erano quindi cessati per incompatibilità con la carica consiliare. Con successiva delibera n. 99 del 29.10.2021 il Consiglio comunale ha pertanto preso atto della avvenuta sostituzione dei tre eletti incompatibili con i primi tre candidati non eletti risultanti dal verbale di proclamazione del 14.10.2021 e, cioè, le sig.re L B, A D P e G B: di cui ha conseguentemente convalidato la elezione a consigliere comunale (v. doc. n. 2 della ricorrente). Di qui, conseguentemente, l’interesse della ricorrente allo scrutinio ed alla correzione delle operazioni e del risultato elettorale sulla base dei seguenti motivi in diritto:

In primo luogo la ricorrente rileva che dall’esame del “Riepilogo” dei voti di preferenza allegato al verbale di proclamazione degli eletti redatto dall’Ufficio Centrale elettorale (v. doc. 3 della ricorrente) e dal verbale della Sezione elettorale n. 154 relativo ai voti di preferenza (v. doc. n. 4 della ricorrente) risulta chiaramente che il numero di preferenze(tre) attribuite alla ricorrente nella lista “Partito Democratico-Lepore Sindaco” con lo scrutinio della Sezione elettorale n. 154 non sono state riportate e conteggiate nel “Prospetto riassuntivo dei voti di preferenza redatto dall’Ufficio Elettorale Centrale (v. doc. n. 3 della ricorrente). Tale mancata attribuzione di n. 3 preferenze nel suddetto Prospetto riassuntivo emerge inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente, come pure risulta chiaramente che il conteggio delle preferenze votate nella Sezione elettorale n. 154 ha attribuito alla ricorrente n. 3 preferenze.

Con ulteriori motivi di ricorso, la sig.ra Angiuli contesta i voti e i voti di preferenza che la medesima asserisce che le siano stati illegittimamente non attribuiti in sede di scrutinio in diverse Sezioni (Sezioni: n. 395;
n. 31;
n. 80;
n. 109;
n. 196;
n. 239;
n. 262;
n. 276;
n. 335;
n. 319;
n. 234;
n. 7;
n. 178;
n. 204 e n. 257) motivando la pretesa sia in relazione all’annullamento delle preferenze attribuitele senza motivazione, sia in relazione alla mancata attribuzione di alcuna preferenza, pur in presenza di testimone che dichiara di averle dato la preferenza, sia in relazione a plurimi voti di preferenza attribuiti alla lista in assenza di preferenze per la ricorrente, sia in relazione a plurime schede annullate e plurimi voti nulli per la lista Partito democratico, sia, infine, per ulteriori analoghe ragioni.

Il Comune di Bologna non si è costituito in giudizio, e neppure si è costituita la controinteressata, pur ritualmente intimata.

Alla pubblica udienza del 3 marzo 2022, la causa è stata chiamata e, quindi, è stata trattenuta per la decisione come da verbale.

Il Tribunale deve osservare che il ricorso ex art. 130 Cod. proc. amm. presentato dalla sig.ra I A merita accoglimento risultando fondato il primo motivo con il quale l’interessata rileva un errato conteggio dei voti di preferenza a proprio danno, risultando dai verbali delle preferenze assegnate ai candidati partecipanti nella lista “Partito Democratico-Lepore Sindaco” che le n. 3 preferenze ad essa attribuite con lo scrutinio della Sezione elettorale n. 154 (v. doc. n. 4 della ricorrente) non siano state riportate e conteggiate nel “Prospetto riassuntivo dei voti di preferenza redatto dall’Ufficio Elettorale Centrale (v. doc. n. 3 della ricorrente).

Tale mancata attribuzione di n. 3 preferenze nel suddetto Prospetto riassuntivo risulta chiaramente dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente che la stessa ha conseguito a seguito di accesso ufficiale agli atti e ai risultati della competizione elettorale. Altrettanto chiaramente risulta che all’esito del conteggio delle preferenze votate nella Sezione elettorale n. 154 alla candidata odierna ricorrente sono state attribuite n. 3 preferenze. Da tali premesse deriva conseguentemente che vi è stato un errore nel riporto e nel conteggio delle preferenze elaborato dall’Ufficio Elettorale Centrale ed inserito nel citato “Prospetto Riassuntivo dei voti di preferenza” relativamente alla candidata odierna ricorrente che risulta avere in realtà conseguito n. 481 voti di preferenza anziché i n. 478 voti di preferenza assegnatile dall’Ufficio Elettorale Centrale.

Tale errore deve essere corretto, con conseguente accertamento della nuova situazione tra le candidate della lista “Partito Democratico-Lepore Sindaco” che, sulla base di quanto sopra rilevato relativamente ai n. 3 consiglieri comunali incompatibili con tale carica in quanto nominati assessori comunali e subentro ad essi dei primi 3 candidati non eletti della lista “Partito Democratico-Lepore Sindaco”, vede ora in posizione di terza subentrante la sig.ra I A con n. 481 preferenze con sopravanzamento della candidata G B che ha conseguito n. 480 voti di preferenza.

Devono invece essere respinti in quanto del tutto generici gli ulteriori motivi del presente ricorso, trattandosi, in concreto, per tutte le Sezioni che hanno riguardato i rilievi della ricorrente, di mere congetture e/o sospetti basati non su concreti elementi fattuali o su errori riscontrati nelle operazioni elettorali, ma sulla mera presenza di schede nulle, testimonianze di voto o voti di lista e/o di preferenza semplicemente annullati.

Per le suesposte ragioni, il ricorso è accolto e, per l’effetto, il Tribunale dispone la correzione dell’atto impugnato “Prospetto riassuntivo dei voti di preferenza” redatto dall’Ufficio Centrale Elettorale, nella parte di esso ove sono conteggiati i voti di preferenza della candidata I A odierna ricorrente e riportati in complessivi voti 478, con l’aggiunta, a questi ultimi, dei n. 3 voti di preferenza che alla suddetta candidata sono stati espressamente attribuiti e conteggiati in sede di scrutinio dei voti della Sezione n. 154, come risultanti dal relativo Verbale delle Operazioni della Sezione (v. doc. n. 4 della ricorrente) e che erroneamente sono stati riportati in “0 voti di preferenza” nel Prospetto Riassuntivo. Di conseguenza, ai sensi del c.d. degli artt. 130 c. 9 e 131 c. 3 Cod. proc. Amm. concernenti la correzione dei risultati elettorali, i voti di preferenza attribuiti alla ricorrente a seguito della disposta correzione e come risultanti dal Prospetto riassuntivo così modificato sono: candidata I A voti di preferenza n. 481.

Va precisato, infine, che la disposta correzione dei risultati elettorali, per effetto dell’efficacia caducante dell’annullamento dell’atto di proclamazione degli eletti, ha ulteriori effetti anche sull’atto di surroga dei n. 3 consiglieri eletti divenuti incompatibili a seguito della loro nomina ad assessore comunale (v. in termini: Cons. Stato, sez. III, 12/6/2020 n. 3736).

Nulla per le spese, sussistendone giustificati motivi, tenuto conto anche della richiesta in tal senso proveniente dalla stessa ricorrente, quale parte vittoriosa e della mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale di Bologna e della controinteressata.

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