TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400058

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400058
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202400058
Data del deposito : 11 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/09/2024

N. 00357/2024 REG.RIC.

N. 00058/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00357/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 357 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione cautelare

- del provvedimento del Questore di Terni Rif. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, di revoca del permesso di soggiorno per emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, del decreto legge n. 34/2020;

- di ogni atto ad esso presupposto, connesso e conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, nei limiti che per legge contraddistinguono la delibazione nella presente fase, al collegio non appaiono sussistenti i presupposti necessari per la concessione dell’invocata tutela cautelare, dal momento che:

- non si ravvisano nel provvedimento impugnato profili di illogicità, incompletezza dell’istruttoria o insufficienza della motivazione in ordine alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente (con riguardo tanto alle contestazioni relative agli stupefacenti, quanto a quella per guida in stato di ebbrezza alcolica) ed alla irrilevanza, per quello che qui interessa, dei suoi legami familiari in Italia;

- comunque, non può ritenersi attuale il pericolo di pregiudizio paventato dall’istante, dal momento che nel provvedimento si dà testualmente conto del fatto che all’espulsione dal territorio nazionale si potrà procedere (solo) « al termine delle esigenze di giustizia, essendo [l’interessato] attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione della zia », circostanza dalla quale la stessa difesa dello Stato fa discendere la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato fino al venir meno di quelle esigenze di giustizia;

Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare debba essere respinta;

Ritenuto che le spese della presente fase debbano seguire la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo;

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