TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-03-02, n. 201001252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2010-03-02, n. 201001252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201001252
Data del deposito : 2 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03061/2005 REG.RIC.

N. 01252/2010 REG.SEN.

N. 03061/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3061 del 2005, proposto da:
M V e M Giuseppina, rappresentati e difesi dall'avv. R D G, con domicilio eletto unitamente al predetto presso la Segreteria del T.A.R;

contro

Comune di Terzigno, non costituito;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot.llo 1555 n.10 del 1.02.05 con cui il Comune di Terzigno ha disposto, ex art.27 del DPR n.380/01, la demolizione delle opere realizzate senza titolo in via Comunale Quarto della Secca (capannone di circa 277 mq), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2010 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il presente ricorso i Sig.ri Vincenzo Molaro Antonietta e Giuseppina Manna hanno impugnato- deducendone l’illegittimità sotto vari profili- la disposizione dirigenziale n.10 prot.llo 1555 dell’1.02.05 con cui il Comune di Terzigno ha disposto, ex art.27 del DPR n.380/01, la demolizione delle opere realizzate senza titolo in via Comunale Quarto della Secca (capannone di circa 277 mq), in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio ed alla pubblica udienza dell’11.01.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non può procedersi alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso - secondo la consolidata giurisprudenza, condivisa anche da questo Tribunale- in considerazione della presentazione di istanza di accertamento in conformità ex art.36 DPR n.380/01 (prot.llo 4106 del 22 marzo 2005), in quanto la stessa deve ritenersi “tamquam non esset”.

Qualora, infatti, si tratti di opere che- come quella in esame- comportino aumento di volumetria e modifiche della sagoma, in assenza di nulla osta paesistico conseguito prima dell'attività edificatoria, non può essere inoltrata un'istanza di accertamento di conformità (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 08 maggio 2008 , n. 3646).

Come è noto, infatti, l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 della legge 42/2004 non può essere rilasciata “in sanatoria” dopo la realizzazione dell'opera (cfr. T.A.R. Campania, sez. VII, 25, febbraio 2008, 922), né peraltro i ricorrenti ha fatto ricorso alla diversa procedura del “condono ambientale”, che comunque prevedeva non solo che si trattasse di interventi realizzati entro la data del 30.09.2004, ma che l’istanza venisse presentata entro il 31.01.2005. Tali considerazioni rendono, anche nel merito, infondato il I° motivo di ricorso.

Infondato è, inoltre, il II° motivo, con cui parte ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento in quanto nello stesso non è specificamente indicata l’area di sedime, che viene acquisita di diritto ai sensi del comma 3.

Per giustificare l'ingiunzione di demolizione, infatti, è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, in modo da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente, ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento;
in particolare, non occorre anche la descrizione precisa della superficie occupata e dell'area di sedime che dovrebbe essere confiscata in caso di mancata, spontanea esecuzione;
elementi questi, invece, necessariamente afferenti la successiva ordinanza di gratuita acquisizione al patrimonio comunale (T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 06 agosto 2009 , n. 780;
T.A.R. Campania Napoli, sez. III, 10 aprile 2007 , n. 3198).

Per il resto, giova evidenziare che non sono state contestate, nel merito, le motivazioni sostanziali su cui si fonda il provvedimento impugnato (realizzazione di una nuova volumetria senza titolo edilizio) cosicchè, in nessun caso, potrebbe giungersi all’accoglimento del ricorso (Consiglio Stato , sez. IV, 13 gennaio 2010 , n. 52).

Per tali motivi il ricorso deve quindi essere respinto.

Nulla spese, non essendosi l’amministrazione costituita in giudizio.

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