TAR Lecce, sez. I, decreto decisorio 2013-04-29, n. 201300258
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N. 00258/2013 REG.PROV.PRES.
N. 01301/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2007, proposto da:
A A, rappresentato e difeso dagli avv. P L P, O M C, con domicilio eletto presso P L P in Lecce, via Imbriani 36;
contro
Ministero della Giustizia, Sottocommissione Esame Avvocato c/o C Appello Lecce, Sottocommissione Esami Avvocato c/o Corte Appello Palermo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23;
Commissione Nazionale Esami Avvocato c/o Ministero Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione del ricorrente alla prova orale dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato – sessione 2006 – derivante dalla mancata inclusione del ricorrente nell’elenco degli ammessi pubblicato in data 25/6/2007 presso la Corte di Appello di Lecce;dei provvedimenti di valutazione sintetica (79) ed analitica (26 per la prima prova, in materia di diritto civile, 27 per la seconda prova, in materia di diritto penale e 26 per la terza prova, consistente nella redazione di un atto giudiziario in materia di diritto civile) contenuti nel verbale n. 16 del 22/3/2007 redatto dalla I^ Sottocommissione d’esame istituita presso la Corte d’Appello di Palermo la quale ha ritenuto complessivamente insufficiente la prova scritta d’esame sostenuta dal ricorrente, decidendo di non ammetterlo alla successiva prova orale;nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguenziale e, nei limiti dell’interesse, del verbale con il quale sono stati determinati i criteri generali di valutazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 agosto 2007;
Considerato che in data 11 ottobre 2012 è stato notificato alle parti costituite l’avviso di cui al comma 1, art. 82 cod. proc. amm.;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.