TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100041
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00041/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00645/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 645 del 2013, proposto da
M. A., rappresentato e difeso dall'avvocato I C R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona, domiciliataria ex lege , con sede in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

- del provvedimento datato-OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- con il quale è stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n°-OMISSIS-;

- di ogni altro atto a questo presupposto, antecedente, consequenziale, connesso o successivo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva con susseguente espulsione (a pena espiata) dal territorio dello Stato, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 468, 477 e 482 c.p. nonché all’art. 12, comma 5 del D. Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione), impugna il decreto del Questore della -OMISSIS-, in epigrafe descritto, che ne ha revocato il permesso di soggiorno per essere venute meno le condizioni per il suo rilascio.

In particolare, il Questore dopo aver osservato che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 286 del 1998, il permesso di soggiorno “ non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato ”, pur dando atto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato nonché della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, ha ritenuto, sulla base del previgente art. 4, comma 3, che la suddetta condanna fosse di per sé ostativa alla conservazione del titolo di soggiorno, legittimandone la revoca.

2.1 Avverso il suddetto decreto, il ricorrente propone i seguenti motivi d’impugnazione:

(1) travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – carenza di istruttoria;

(2) violazione o falsa applicazione dell’art. 9 D. Lgs. 286/98;

(3) difetto o carenza nella motivazione, art. 3 L. 7 agosto 1990 n° 241 e 97 Cost.;

(4) violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 D.Lgs. 286/98 – assenza di automatico rigetto del permesso di soggiorno in presenza di condanna penale;

(5) violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5, T.U. 286/98;

(6) ingiustizia manifesta;

(7) nullità della notifica del provvedimento per omessa traduzione in lingua conosciuta (violazione dell’art. 2, comma 6, D. Lgs. 286/98 e art. 3, comma 3, DPR 394/99) e conseguente remissione in termini per promuovere ricorso.

2.2 Con i primi sei profili di censura viene contestata la motivazione del decreto di revoca, in quanto la condanna penale, inflitta al ricorrente, non sarebbe di per sé ostativa del rilascio (e della conservazione) del titolo di soggiorno, dovendo perciò essere valutata nel concreto nell’ambito di un complessivo “ giudizio di meritevolezza dello straniero alla permanenza sul nostro territorio nazionale, rispetto alla quale non pare ravvisabile alcun serio e preponderante interesse pubblico contrario ”.

Nella settima doglianza, si osserva poi che la redazione del provvedimento nella sola lingua italiana (ossia in una lingua non conosciuta dall’interessato) ne avrebbe invalidato la notificazione, cosa che imporrebbe la rimessione in termini del ricorrente.

2.3 Il Ministero dell’Interno, costituitosi in giudizio, ha resistito con memoria di forma.

3. Chiamato all’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata assegnata alla decisione.

4. Il gravame è infondato.

4.1 Quanto ai primi sei motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi, deve essere ricordato che ai sensi dell’art. 9, comma 4, D. Lgs. n. 286 del 1998, vigente ratione temporis , “ il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice ”.

In ragione del meccanismo ostativo, previsto dalla disposizione richiamata in riferimento a specifiche ipotesi delittuose, al cui esito consegue il divieto di procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, l’intervenuta condanna del ricorrente, per gli specifici reati previsti e puniti dagli artt. -OMISSIS- c.p. (rispettivamente: -OMISSIS- o s-OMISSIS- ), per i quali è testualmente previsto l’arresto facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p., di per sé giustifica l’adozione del provvedimento di revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo.

Revoca che, in ogni caso, risulta inoltre motivata sulla base di un esplicito ed esaustivo (benché sintetico) vaglio di pericolosità sociale, a carico del ricorrente, sulla cui base l’Amministrazione, anche alla luce dell’intervenuta sentenza di condanna, ha coerentemente ritenuto preminente l’interesse dello Stato alla sicurezza e alla incolumità pubblica rispetto all’opposta aspirazione dello straniero di poter proseguire il proprio soggiorno nel territorio nazionale.

4.2 Quanto al settimo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal destinatario, si deve richiamare il consolidato principio, espresso dal Consiglio di Stato, secondo il quale “ la mancata traduzione, ai sensi dell’art. 2 comma 6 dell’art. 2 d.lgs. n. 286 del 1998 non vizia i provvedimenti concernenti il soggiorno dello straniero, ma consente l’effettività del diritto di difesa dell’interessato, diritto che, nella specie, ha trovato piena applicazione mediante la proposizione del ricorso davanti al Tribunale amministrativo competente ” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2117 del 2009).

Nel caso di specie, è fuor di dubbio che il ricorrente abbia conseguito piena contezza del contenuto del provvedimento e abbia perciò potuto esercitare avverso di esso tutte le proprie prerogative difensive, sicché anche tale censura deve essere rigettata.

5. Per quanto precede il ricorso deve essere dunque respinto in relazione a ciascuno dei motivi dedotti.

Le spese vanno compensate, sussistendone giusti motivi anche in considerazione della particolare natura della controversia esaminata.

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