TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-10-12, n. 202302244
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 02244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01794/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1794 del 2022, proposto da
S.A.S.R.I.V. S.R.L. (già SASRIV S.p.A. in liquidazione), in persona del legale rappresentante pro tempore , parte rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , parti rappresentate e difese dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio E, 58;
Ministero dello Sviluppo Economico, non costituito in giudizio;
per l'annullamento de:
il provvedimento prot. n. 21392 dell’11.7.2022 con cui l’Agenzia delle Dogane di Salerno ha respinto l’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento ad altro deposito autorizzato di distillato di acquavite, giacente presso lo stabilimento di Nocera Superiore;
per quanto occorra della nota di preavviso del diniego prot. 17716 del 31.5.2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi pareri istruttori ed atti intermedi del procedimento;
nonché per l’accertamento del diritto al trasferimento del prodotto “acquavite di vino” ad altro deposito autorizzato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni summenzionate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2023 il dott. M P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 7.10.2022 e depositato in data 28.10.2022 la S.A.S.R.I.V. S.R.L. (già SASRIV S.p.A. in liquidazione) ha chiesto l’annullamento de:
il provvedimento prot. n. 21392 dell’11.7.2022 con cui l’Agenzia delle Dogane di Salerno ha respinto l’istanza della ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento ad altro deposito autorizzato di distillato di acquavite, giacente presso lo stabilimento di Nocera Superiore;
per quanto occorra della nota di preavviso del diniego prot. 17716 del 31.5.2022;
di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o comunque lesivo degli interessi della ricorrente, compresi pareri istruttori ed atti intermedi del procedimento;
nonché l’accertamento del diritto al trasferimento del prodotto “acquavite di vino” ad altro deposito autorizzato.
1.1. In punto di fatto la ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietaria di uno stabilimento industriale per la produzione di alcolici a Nocera Superiore e che, tuttavia, tale stabilimento era stato dismesso da anni;
- di aver subito in data 28.7.2016 la revoca della licenza fiscale di esercizio, con conseguente perdita della qualifica di deposito fiscale autorizzato;
- di detenere ancora dei prodotti alcolici presso il predetto stabilimento;
- che in conseguenza della perdita della qualifica di deposito fiscale autorizzato la ricorrente si è trovata in una situazione di detenzione di prodotto alcolico al di fuori del regime sospensivo, con automatica presunzione di immissione in consumo di tale prodotto ed immediata esigibilità dell’accisa;
- di essersi quindi vista notificare avviso per il pagamento dell’accisa;
- che in pendenza di contenzioso sul punto la ricorrente ha deciso di trasferire il prodotto presso deposito fiscale autorizzato, per il quale è previsto il beneficio della sospensione dell’accisa;
- di aver già provveduto a trasferire una parte dei prodotti alcolici detenuti nell’anno 2017, dietro relativa autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane;
- che sarebbe stata sua intenzione trasferire anche la rimanente parte di prodotto alcolico ancora detenuto (nella specie acquavite di vino);
- che in data 5.11.2020 la ricorrente ha richiesto l’autorizzazione a trasferire il residuo prodotto per destinarlo al deposito fiscale di terza società acquirente;
- che con provvedimento del 24.11.2020 l’Agenzia delle Dogane ha autorizzato il trasferimento, richiedendo, tuttavia, la prestazione di idonea garanzia per il trasporto;
- che in data 21.12.2020 la società acquirente ha comunicato gli estremi della polizza fideiussoria a garanzia del trasporto;
- che in seguito ad interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane è risultata altresì necessaria la campionatura della partita da trasferire, ai fini dell’accertamento dell’idoneità di detto prodotto al consumo;
- che, eseguito il prelievo eseguito in data 17.2.2021, solo in data 14.2.2022 la ricorrente ha ricevuto comunicazione degli esiti regolari delle predette analisi;
- di aver presentato in data 23.2.2022 all’Agenzia delle Dogane ulteriore richiesta di autorizzazione al trasferimento;
- che in data 31.5.2022 l’Agenzia ha comunicato preavviso di diniego dell’autorizzazione e che, all’esito di osservazioni della ricorrente, con provvedimento comunicato via p.e.c. in data 13.7.2022 l’Agenzia ha rigettato l’istanza al trasferimento con motivazione del seguente tenore:
“ Rigetta…l’istanza presentata dalla SASRIV srl, tesa ad ottenere l’autorizzazione al trasferimento, ai sensi dell’art. 6 comma 13 del D. Lvo 504/95, di Ha 1.177,56 di distillato di vino, attualmente giacente in Nocera Superiore (SA) – Via Materdomini 2 (ex Distilleria SASRIV), in quanto non si ritiene sussistano i requisiti previsti dal predetto art. 6, per la riammissione in regime sospensivo del prodotto oggetto dell’istanza in argomento.
Si rappresenta che la predetta istanza potrebbe trovare accoglimento solo a seguito di mandato irrevocabile di pagamento ex art. 1723, comma 2 – cod. civ., atto a destinare i proventi della vendita di che trattasi a favore dell’Agenzia delle Entrate e riscossione presso la quale risultano iscritti ruoli di spettanza dell’ufficio delle dogane di Salerno per debiti non estinti ”.
1.2. La ricorrente ha quindi impugnato il predetto diniego per i seguenti motivi:
“ I.- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 CO. 13 DEL T.U.A. (T.U. ACCISE – D. LVO 26 OTTOBRE 95 N. 279). ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ ED ASSOLUTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/90. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO ”;
con questo motivo la ricorrente ha contestato l’assenza di una esplicita motivazione a fondamento del provvedimento di diniego, nonché la violazione