TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2009-05-26, n. 200900294
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Testo completo
N. 00294/2009 REG.SEN.
N. 00122/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 122 del 1999, proposto da:
RA Fiore, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Renato Potente, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Cardarelli N.15;
contro
Azienda Usl N.3 Centro Molise, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Costanzo, con domicilio eletto presso Saverio Costanzo in Campobasso, via Umberto I, N. 43;
per l'accertamento
del diritto della parte ricorrente alla corresponsione dell’indennità di incentivazione relativa agli anni 1990-1991-1992, maggiorata di rivalutazione monetaria e di interessi legali dalla data del dovuto fino al soddisfo, previa adozione di un provvedimento urgente ai sensi del disposto dell’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034, così come interpretato dalla Corte Costituzionale con decisione n. 190 del 28.6.1985, nonché degli artt. 423 e 70 c.p.c.;
nonché per la condanna della A.U.S.L. n. 3 Centro Molise di Campobasso alla corresponsione in favore della parte ricorrente della indennità di incentivazione per gli anni 1990-1991-1992, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Usl N.3 Centro Molise;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/05/2009 il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La parte ricorrente, dipendente della Azienda U.S.L. n. 3 di Campobasso, avendo svolto attività in regime di plus orario nel periodo dal 1990 al 1992, ha chiesto alla Amministrazione intimata il pagamento delle somme ad essa spettanti.
Riferisce che la A.U.S.L. dopo aver riconosciuto gli importi dovuti, indicati in elenchi consegnati ai rappresentanti sindacali, si limitava a corrispondere un acconto sul maggior importo dovuto.
Nonostante il successivo invio di una diffida, la A.U.S.L. non dava corso al pagamento.
Parte ricorrente ha quindi adito l’intestato Tribunale per chiedere il riconoscimento del diritto a percepire l’indennità in contestazione maggiorata degli accessori di legge, come previsto dagli artt. 57 del D.P.R. n. 384 del 1990 e 66 del D.P.R. n. 270 del 1987 e, in subordine, ai sensi dell’art. 2041 c.c..
Si è costituita in giudizio anche la Azienda U.S.L. n. 3 deducendo l’infondatezza delle pretese economiche di parte ricorrente sul presupposto che l’amministrazione avrebbe interamente pagato le prestazioni di plus orario rese dalla medesima. La resistente ritiene in particolare che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 28.11.1990, n. 384, a ciascun operatore spetti il 10 per cento del trattamento economico mensile lordo non per ogni singola ora settimanale resa in più, bensì per ogni 4,333 ore di lavoro in plus orario. Allega inoltre che l’istituto in questione non potrebbe essere applicato in modo generalizzato e che il personale dipendente avrebbe diritto al pagamento delle prestazioni solo allorquando siano state autorizzate dall’Amministrazione ed il loro espletamento sia stato controllato e verificato dalla struttura pubblica.
Con successiva ordinanza collegiale è stata disposta una verificazione istruttoria a mezzo del Direttore provinciale del Lavoro di Campobasso da espletarsi al fine di accertare il numero di ore in plus orario effettivamente rese sulla base della documentazione in possesso della A.U.S.L.
Alla pubblica udienza del 6 maggio 2009 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il regime di plus orario previsto in favore del personale delle UU.SS.LL. va compreso