TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-02-16, n. 201000300

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2010-02-16, n. 201000300
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201000300
Data del deposito : 16 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03293/2008 REG.RIC.

N. 00300/2010 REG.SEN.

N. 03293/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3293 del 2008, proposto da C C O, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Crociferi, 60;

contro

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti di

V C, G P, rappresentati e difesi dall'avv. S S, con domicilio eletto presso l’avv. Pietro Abbadessa in Catania, via Umberto, 143;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria categoria A quota “Consegne”, zona pianura, pubblicata su

GURS

12 settembre 2008 n. 42, nella parte in cui non annovera la ricorrente tra i titolari di quota quale giovane imprenditore agricolo nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ivi compreso il DDG n. 1511.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste e di V C nonchè di G P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il dott. V N e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente riferiva:

-di essere titolare di un’omonima Azienda Agronomica Zootecnica sita in c.da Torre Pietra in Piazza Armerina;

-di aver formulato — a seguito di procedura per l’assegnazione dei quantitativi di latte affluiti nella riserva regionale siciliana — istanza di partecipazione per l’assegnazione di quota nell’ambito della categoria A, quota “consegne”;

-di non risultare nella graduatoria nel frattempo pubblicata.

Tutto ciò premesso deduceva le seguenti censure:

1)Eccesso di potere per omessa motivazione e giustificazione del provvedimento interdittivo adottato sotto il profilo della mancata osservanza dell’art. 3 l. 241/1990. A giudizio della ricorrente l’operato dell’amministrazione sarebbe illegittimo tra l’altro perché difetterebbe di un’adeguata motivazione circa l’omessa inclusione della ricorrente nella graduatoria relativa alla categoria A, quota consegne, zona pianura.

2)Eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti;
violazione di legge per errata applicazione dell’art. 3 l. 119/2003;
violazione del giusto procedimento;
violazione di legge per mancata applicazione dell’art. 3 l. 119/2003 anche in relazione all’art. 41 Cost. Anche in ragione dell’omessa motivazione, non si comprenderebbero i criteri adottati dall’amministrazione nell’espletare la procedura all’esito della quale la ricorrente non è risultava inserita né nella graduatoria degli inclusi né in quella degli esclusi.

Con memoria del 9 gennaio 2009 si costituiva l’amministrazione “…al fine di resistere e di sostenere la legittimità degli atti impugnati…”.

Con ordinanza 15 gennaio 2009 n. 44 il TAR — «…rilevato che la domanda cautelare proposta sembra assistita dal prescritto fumus in relazione al difetto di motivazione degli atti impugnati perché, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, non si evince la sua inclusione né nell’elenco degli ammessi né in quello degli esclusi (si veda pag. 2 e 3 del ricorso introduttivo);
rilevato che l’Amministrazione, nel costituirsi con atto del 12 gennaio 2009, non ha addotto elementi utili alla decisione dell’istanza cautelare limitandosi a resistere ed a sostenere “la legittimità degli atti impugnati”;
rilevato che sussiste il presupposto del pregiudizio grave ed irreparabile e che, pertanto, la domanda cautelare deve essere accolta ordinando all’amministrazione di esaminare (fatti salvi gli accertamenti prescritti dalla legge) la posizione della ricorrente per definire la sua istanza…» — accoglieva la domanda cautelare.

Solo successivamente, con atto pervenuto il 26 febbraio 2009, l’amministrazione trasmetteva nota nella quale, tra l’altro, rilevava che la ricorrente aveva formulato richiesta per la categoria B e non anche per la categoria A, come invece indicato in ricorso.

A seguito di apposite difese (nella memoria del 25 settembre 2009 parte ricorrente, tra l’altro, affermava: «…Sebbene dalla fotocopia prodotta non sia facilmente rilevabile, a seguito di un accesso presso l’Assessorato la ricorrente ha verificato che la domanda presentata risultava essere stata corretta, ed infatti in corrispondenza del flag A presentava una cancellatura. La domanda originariamente presentata esprimeva la preferenza per l’assegnazione di quota A. La correzione effettuata, e non dalla ricorrente, evidentemente ha fatto si che la stessa venisse esclusa dall’assegnazione di quota A. (Al fine di accertare tale circostanza si chiede che venga fatto carico all’Assessorato di esibire l’originale dell’istanza) …»), il TAR, con ordinanza 23 ottobre 2009 n. 470, disponeva l’acquisizione in originale dell’istanza presentata da parte ricorrente.

In data 4 gennaio 2010 perveniva in Segreteria l’originale dell’istanza;
dal predetto documento in originale tra l’altro si evinceva che era sbarrata la casella relativa alla categoria B;
per altro verso risultava anche che la casella relativa alla categoria A era sbarrata e poi ‘coperta’ con il correttore bianco.

Indi all’udienza del 13 gennaio 2010 la causa passava in decisione.

DIRITTO

Non vi è dubbio che per la decisione della causa risulta essenziale stabilire se la ricorrente ha presentato istanza per la categoria A, così come affermato in ricorso, o per la categoria B, così come ritenuto dall’amministrazione resistente. Infatti le censure proposte non potrebbero essere accolte se si muovesse dal presupposto che la ricorrente (contrariamente a quanto affermato in ricorso) ha presentato domanda per la categoria B.

Dalla documentazione prodotta in giudizio a seguito di apposita istruttoria, trova conferma quanto affermato da parte ricorrente nella memoria del 25 settembre 2009, ossia che la casella relativa alla categoria A era stata sbarrata e che poi è stata ‘coperta’ con il correttore bianco;
risulta altresì confermato che è sbarrata anche la casella relativa alla categoria B.

Nonostante ciò il ricorso non può essere accolto poiché non è stata ritualmente proposta la querela di falso necessaria per accertare l’eventuale falsità (sub specie di alterazione) dell’istanza.

Innanzi al giudice amministrativo, infatti, qualunque doglianza relativa all’asserita falsità di un documento deve essere fatta valere nei termini previsti dall’art. 41 r.d. 17 agosto 1907 n. 642. Tale norma espressamente prevede che “chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente”;
solo a seguito di tale specifica attività processuale, ai sensi dell’art. 42 r.d. cit., qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale;
la sezione decide pure dopo che sia trascorso il termine prefisso a norma dell'articolo 41, senza che siano stati compiuti gli atti prescritti dal codice di procedura civile, fino alla proposizione della querela. Se invece la querela viene proposta, la sezione sospende la decisione fino al termine del giudizio di falso.

Dalla rapida disamina delle norme ora citate, emerge che il giudice amministrativo non può effettuare una valutazione autonoma della falsità o veridicità dei documenti. Il giudice amministrativo, infatti, se è proposta querela di falso deve sospendere il giudizio in attesa della decisione del giudice ordinario;
può, per legge, decidere la controversia solo se tale querela di falso non è tempestivamente proposta (o se non è stato chiesto termine per la proposizione della querela) o se la controversia può essere decisa indipendentemente.

Mancando agli atti sia la richiesta per la concessione del termine necessario per proporre la querela di falso sia la dichiarazione che la querela è già stata proposta, a prescindere da qualsiasi altro profilo attinente ad eventuali e diverse iniziative giudiziarie, il Tribunale nel caso di specie deve considerare come veridica l’istanza proposta e, dunque, ritenere che la richiesta sia stata formulata per la categoria B. L’incidente di falso infatti è riservato dalla legge alla “esclusiva” competenza della autorità giudiziaria ordinaria (si vedano, al riguardo, gli artt. 8, comma, 2 l.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi