TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2016-02-02, n. 201600204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2016-02-02, n. 201600204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201600204
Data del deposito : 2 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00082/2016 REG.RIC.

N. 00204/2016 REG.PROV.CAU.

N. 00082/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 82 del 2016, proposto da: Fritti Che Passione S.A.S di R C,


rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso l’avv. Basile in Napoli, largo Francesco Torraca n. 71;


contro

Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso l’avv. Sartorio in Napoli, via dei Mille, 16;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del verbale redatto dalla commissione giudicatrice del 09.09.2015 recante l’esclusione della ricorrente dalla gara bandita per concessione demaniale marittima;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, che:

- l’iscrizione triennale nel settore turistico-ricreativo non costituisce un requisito strettamente personale e incedibile ma risulta piuttosto elemento di natura tecnica-imprenditoriale riferito alle caratteristiche dell'operatore economico;

- il suddetto requisito soggettivo appare quindi suscettibile di avvalimento, non riscontrandosi peraltro uno specifico divieto (cfr. sulla questione Cons. Stato n. 5396/2015);

- eventuali carenze del contratto di avvalimento avrebbero potuto essere oggetto, prima di disporre l’esclusione in via definitiva, di una domanda di chiarimento o integrazione da parte della stazione appaltante (cd. soccorso istruttorio ex art. 46 D.lgs 163/2006) apparendo il detto contratto comunque definito nei suoi elemento essenziali;

Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara in oggetto.

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