TAR Napoli, sez. VII, ordinanza cautelare 2016-02-02, n. 201600204
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N. 00204/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00082/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 82 del 2016, proposto da: Fritti Che Passione S.A.S di R C,
rappresentata e difesa dall'avv. G B, con domicilio eletto presso l’avv. Basile in Napoli, largo Francesco Torraca n. 71;
contro
Comune di Pozzuoli, in persona del sindaco pt, rappresentato e difeso dall'avv. G S, con domicilio eletto presso l’avv. Sartorio in Napoli, via dei Mille, 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale redatto dalla commissione giudicatrice del 09.09.2015 recante l’esclusione della ricorrente dalla gara bandita per concessione demaniale marittima;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2016 il dott. L D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato, ad un primo e sommario esame proprio della fase cautelare, che:
- l’iscrizione triennale nel settore turistico-ricreativo non costituisce un requisito strettamente personale e incedibile ma risulta piuttosto elemento di natura tecnica-imprenditoriale riferito alle caratteristiche dell'operatore economico;
- il suddetto requisito soggettivo appare quindi suscettibile di avvalimento, non riscontrandosi peraltro uno specifico divieto (cfr. sulla questione Cons. Stato n. 5396/2015);
- eventuali carenze del contratto di avvalimento avrebbero potuto essere oggetto, prima di disporre l’esclusione in via definitiva, di una domanda di chiarimento o integrazione da parte della stazione appaltante (cd. soccorso istruttorio ex art. 46 D.lgs 163/2006) apparendo il detto contratto comunque definito nei suoi elemento essenziali;
Ritenuto dunque che sussistono i presupposti di cui al citato articolo 55 per l’ammissione con riserva della ricorrente alla gara in oggetto.