TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-05-23, n. 201201017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2012-05-23, n. 201201017
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201201017
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02664/2011 REG.RIC.

N. 01017/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02664/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi degli articoli 31 e 117, cod. proc. amm.
sul ricorso con il numero di registro generale 2664 del 2011, proposto dall’impresa I.C.I.E.L. di A I &
C. S.a.s., già I.C.I.E.L. di F G &
C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. A C, presso il cui studio, sito in Palermo, via E. Notarbartolo, n. 44, è elettivamente domiciliata;

contro

il Comune di Castrofilippo, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;

per la dichiarazione dell’illegittimità:

del silenzio mantenuto dal Comune di Castrofilippo in relazione alla richiesta di revisione dei prezzi del contratto di appalto del 13/1/2000, rep. n. 2 registrato il 20/1/2000, avente ad oggetto i lavori per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, avanzata dalla ricorrente con lettera del 7/10/2010, pervenuta il 13/10/2010;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Cons. dott.ssa Federica Cabrini;

Udito, nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2012, il difensore della ricorrente, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- la ricorrente, con ricorso notificato in data 1-5/12/2011 e depositato in data 14/12/2011, ha esposto di essere stata già affidataria del contratto di appalto di durata decennale, successivamente prorogato, avente ad oggetto i lavori per l’ottimizzazione dei consumi energetici e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Castrofilippo, e di avere chiesto nota del 7/2/2010, ricevuta dal Comune in data 13/10/2010, la revisione dei prezzi corrispettivi del predetto appalto;

- afferma di avere diritto alla revisione dei prezzi ai sensi degli artt. 115 d.lgs. 163/2006 e 6, c. 4, l. n. 537/1993;

- lamenta pertanto l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla sua istanza e chiede, oltre la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta ;

Ritenuto che la giurisdizione del g.a. adito sussiste ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. a), n. 3 e lett. e), n. 2, c.p.a., applicabile ratione temporis , configurandosi la posizione della ricorrente come una posizione di interesse legittimo, essendo correlata all'esercizio di un potere discrezionale riconosciuto dalla norma alla stazione appaltante, sulla base di valutazioni connesse a preminenti interessi pubblicistici (v.: T.a.r. Palermo, sez. III, 31 maggio 2011, n. 1009;
T.a.r. Campania – Napoli, sez. I, 1 luglio 2008, n. 6506);

Rilevato che l’Amministrazione è rimasta inerte sull’istanza della ricorrente, nonostante la sussistenza dell’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 6, c. 4, l. n. 537/1993 (come sostituito dall’art. 44 l. n. 724/1994), vigente all'epoca della stipulazione del negozio e, poi, riprodotta nell’art. 115 d.lgs. 163/2006;

Ritenuto pertanto:

- che il ricorso sia fondato di talché sussiste e va dichiarato l’obbligo del Comune di Castrofilippo di adottare un provvedimento espresso sull’istanza della ricorrente entro il termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore, della presente sentenza;

- che, per l’ipotesi di persistente inottemperanza alla scadenza del termine predetto, debba essere nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Castrofilippo, il quale provvederà, in via sostitutiva, su istanza dell’impresa ricorrente, nei successivi sessanta (60) giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

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