TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2018-04-09, n. 201800280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201800280
Data del deposito : 9 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2018

N. 00280/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00032/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 32 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Eurocentrocommerciale s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato R D, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Corsica 10/4;

contro

- Provincia di Imperia, rappresentata e difesa dagli avvocati M C e F S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F S in Genova, Piazzale Mazzini 2;
- Regione Liguria, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento della Provincia di Imperia, Ufficio Concessioni demaniali, prot. n. 52132 datato 7 ottobre 2009, avente ad oggetto ingiunzione di pagamento indennità risarcitoria anni dal 2004 al 2009 relativamente ad occupazione di terreno demaniale con fabbricato ad uso commerciale in Comune di Ventimiglia.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Imperia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2018 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso introduttivo notificato in data 22.12.2009 la società Eurocentrocommerciale s.r.l. ha impugnato la nota 7.10.2009, con cui la Provincia di Imperia le ha ingiunto il pagamento dell’indennità risarcitoria, relativamente agli anni dal 2004 al 2009, per l’occupazione di un’area demaniale della superficie di mq. 573,02, sulla quale sorgerebbe un fabbricato ad uso commerciale della società, oltre che di un’area di mq. 37,24 utilizzata come pertinenza scoperta.

A sostegno dell’azione di annullamento deduce: 1) che l’area in questione sarebbe divenuta di proprietà della società ricorrente per alluvione ex art. 941 c.c., con conseguente sdemanializzazione tacita;
2) che non sarebbe stato comunicato l’avvio del procedimento ex art. 7 L. n. 241/1990;
3) che l’atto impugnato non indicherebbe i parametri utilizzati per giungere alla determinazione degli importi intimati, con conseguente difetto di motivazione;
4) che la determinazione dei canoni del demanio idrico non spetterebbe alla provincia, bensì alla regione, con conseguente vizio di incompetenza.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Imperia, controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

Con sei atti di motivi aggiunti la società ha impugnato le successive richieste di pagamento relative agli anni dal 2010 al 2015.

Alla pubblica udienza del 21 marzo 2018 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo la giurisprudenza della Corte regolatrice della giurisdizione, “scaduta la concessione di area demaniale comunale e persistendo l'utilizzazione del bene da parte del concessionario, rientrano nella giurisdizione ordinaria sia la domanda di restituzione, che quella di risarcimento del danno per l'occupazione abusiva. Riguardo alla prima, non sussiste la giurisdizione amministrativa esclusiva prevista dall'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, essendo la domanda fondata sul diritto di proprietà - che l'ente pubblico fa valere servendosi dei mezzi ordinari (art. 823 cod. civ.) - e non sul rapporto di concessione, ormai scaduto;
quanto alla seconda, non rileva la destinazione dell'area allo svolgimento di un servizio pubblico, avendo la sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale - i cui effetti si producono anche nelle cause insorte anteriormente - conservato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall'art. 33, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, le controversie relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, che l'art. 5, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, attribuisce al giudice ordinario quando non coinvolgano la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante o l'esercizio di poteri discrezionali nella determinazione delle indennità o canoni stessi, ma siano contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico” (Cass., SS.UU., 31.7.2008, n. 20749).

Poiché la controversia in questione concerne la richiesta di pagamento di indennità per abusiva occupazione di aree demaniali, essa esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Donde l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti.

Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

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