TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2021-01-27, n. 202100101

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, decreto decisorio 2021-01-27, n. 202100101
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100101
Data del deposito : 27 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2021

N. 02559/2015 REG.RIC.

N. 00101/2021 REG.PROV.PRES.

N. 02559/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2559 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Italgas - Società Italiana per il Gas per Azioni, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato F T, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Arcifa in Catania, Via Gabriele D'Annunzio 111;

contro

Comune di Carlentini, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall'avvocato S R, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Umberto 1;

per l'annullamento

a) della nota del Comune di Carlentini n. 0015873 in data 28 settembre 2015;
b) della delibera di Giunta Comunale n. 67 in data 15 settembre 2015.


La ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe.

Il Comune di Carlentini, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con atto depositato in data 25 gennaio 2021 la ricorrente ha rappresentato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito, in quanto il Comune intimato, con delibera di Giunta n. 6 in data 21 gennaio 2021, ha disposto “di annullare in autotutela la delibera di Giunta Municipale n. 67 del 15/settembre/2015 e, conseguentemente, tutte le note con le quali veniva chiesto il pagamento di quanto dovuto, ex art. 67, comma 4-quater della legge regionale n. 2 in data 26 marzo 2002 in uno con la citata deliberazione”.

Avuto riguardo a quanto sopra esposto, il Tribunale deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sono, quindi, revocati gli avvisi per l’udienza del 24 febbraio 2021, la quale, evidentemente, non si terrà.

Deve disporsi che la compensazione delle spese di lite, tenendo conto che, pur dovendosi considerare la particolare articolazione normativa che interessa la materia di cui trattasi, in sede di ricorso e di motivi aggiunti la società non ha osservato il principio di sinteticità di cui all’articolo 3, secondo comma, c.p.a.


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