TAR Torino, sez. II, decreto decisorio 2012-05-24, n. 201202327
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02327/2012 REG.PROV.PRES.
N. 01114/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2003, proposto da:
L A, rappresentato e difeso dall’avv. G V, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Torino, via Moretta, 7;
contro
MINISTERO dell’INTERNO (Prefettura della Provincia di Torino), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale domicilia in corso Stati Uniti, 45;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
del provvedimento Prot. N. 131 Rig. Reg., adottato il 07.07.2003, notificato in pari data, con il quale il Prefetto della Provincia di Torino ha disposto di rigettare l’istanza di emersione/regolarizzazione proposta dal ricorrente il 04.10.2002
nonché per l’annullamento
degli atti tutti antecedenti, preordinati, conseguenziali e comunque connessi del relativo procedimento;e per ogni ulteriore statuizione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, come modificato ed integrato dall’art. 54 D.L. 25 giugno 2008 n. 112 e dall’art. 57, comma 1, L. 18 giugno 2009 n. 69;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 24 luglio 2003;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 9, comma 2, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n. 205 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;