TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-05-31, n. 202101808

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2021-05-31, n. 202101808
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202101808
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 01808/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00386/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 386 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G R, P I, V G, C G, S C, P D B, S G, E M, S C, P P, R Glmino, V G, D D G, Angelo Dell'Ali, M C, S C, G M, G M, rappresentati e difesi dall'avvocato E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Siciliana - Presidenza, Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Regione Sicilia - Dipartimento Regionale Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Deliberazione n. 516 del 12-12-2018, avente ad oggetto “Piano Triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2018-2020”, con la quale la Giunta di Governo della Regione Siciliana ha approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2018-2020, nella parte in cui viene stabilito che nei confronti dei ricorrenti, tutti dipendenti a tempo determinato della Amministrazione Regionale con qualifica professionale e trattamento economico equiparato ai Dirigenti Regionale di terza fascia, la procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro nel tipo a tempo indeterminato sarebbe stata attivata esclusivamente con le procedure e le modalità previste dall'art. 20 del D.Lgs. n. 75-2017 (cosiddetta Legge Madia);

– del Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9189 del 20-12-2018, con il quale, sulla scorta della delibera di Giunta Regionale n. 516-2018 in parte qua impugnata, viene adottato il PTFP anni 2018-2020, e viene dato mandato al Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale a procedere alle assunzioni programmate nel PTFP stesso, finalizzate alla stabilizzazione ex art. 20 D.Lgs.n.75-2017 del personale con qualifica non dirigenziale appartenete al precariato storico dell'Amministrazione Regionale Siciliana;

– della nota n. 132404 del 3-12-2018 del Dirigente Generale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana avente ad oggetto “Proposta Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2018-2020”, nella parte in cui viene stabilito che nei confronti dei ricorrenti, tutti dipendenti a tempo determinato della Amministrazione Regionale con qualifica professionale e trattamento economico equiparato ai Dirigenti Regionali di terza fascia, la procedura di stabilizzazione del loro rapporto di lavoro nel tipo a tempo indeterminato sarebbe stata attivata con le procedure e le modalità previste dall'art. 20 comma del D.Lgs. n. 75-2017 (cosiddetta Legge Madia);

– di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque sconosciuto e pregiudizievole per i ricorrenti tra i quali, nelle parti d'interesse, delle sconosciute deliberazioni della Giunta Regionale n. 375 del 12-10-2018 e n. 486 del 29-10-2018, nonché della nota n. 134453 del 06-12-2018 dell'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica e dei relativi allegati, e della sconosciuta nota n. 99385 del 12-09-2018 del medesimo Assessorato e dei relativi allegati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- del “Bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B), di cui all'art. 32 della L.R. 5/2014, ai sensi del comma 2 art. 20 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75”, approvato con DDG del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 7850 del 21 novembre 2019;

- dell'art.8 del bando di concorso laddove prevede che i candidati dichiarati vincitori sono assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con diritto al trattamento economico delle categorie messe a concorso di cui al CCRL del comparto non dirigenziale vigente alla data di immissione in servizio e nella posizione economica iniziale;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque sconosciuto e pregiudizievole per i ricorrenti laddove gli stessi, ai fini della stabilizzazione nei ruoli regionale dei ricorrenti, abbiano inteso disconoscere la loro anzianità giuridica ed economica maturata sotto l'egida del contratto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27/11/2020:

- del Decreto di approvazione prove concorsuali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti;

Viste le note di udienza con le quali la parte ricorrente ha chiesto che la causa passasse in decisione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. B S nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;
nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Gli odierni ricorrenti sono dipendenti della Regione Siciliana, in servizio presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, assunti con decorrenza dal 3.01.2000 con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 quater del D.L. 6/1998, convertito in Legge n. 61/1998, reiterati nel tempo in virtù di successive leggi regionali.

Gli stessi hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, gli atti con i quali è stato adottato ed approvato il Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale (PTFP) 2018/20, deducendone l’illegittimità per violazione, da un lato, dell’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017 (normativa della quale hanno ritenuto la non applicabilità nei loro confronti, attesa l’equiparazione del loro trattamento economico e giuridico a quello dei dirigenti regionali di terza fascia) e, dall’altro, dell’art. 3, comma 7, l.r. n. 27/2016, nella parte in cui prevede che la stabilizzazione dei ricorrenti avvenga per il tramite della procedura descritta dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. 75/2017 in luogo di quella, specificamente riferibile loro, di cui all’art. 20 L. 448/2001.

Con sentenza n. 1587/2019, pubblicata il 13.06.2019, questo Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sulla domanda proposta, in favore del giudice ordinario.

A seguito di annullamento con rinvio disposto dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, il quale ha confermato la giurisdizione del giudice amministrativo sulla materia controversa sulla base del rilievo che i ricorrenti avessero contestato “ scelte organizzative dell’Amministrazione assunte nell’esercizio di poteri pubblicistici a fronte delle quali la situazione vantata non è di diritto soggettivo, ma di interesse legittimo, tutelabile pertanto innanzi al giudice amministrativo ” (decisione n. 58/2020, pubblicata in data 22.01.2020), le parti ricorrenti hanno provveduto a riassumere tempestivamente il giudizio davanti a questo Tribunale con atto depositato il 24.01.2020.

Quindi, con un primo ricorso per motivi aggiunti notificato il 27.01.2020, hanno impugnato il “ Bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di numero 277 unità complessive di personale (di cui 134 categoria D – 135 categoria C – 8 categoria B), di cui all’art. 32 della L.R. 5/2014, ai sensi del comma 2 art. 20 del D. Lgs. 25/5/2017, n. 75 ”, approvato con DDG del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica n. 7850 del 21 novembre 2019.

I ricorrenti hanno contestato, precisamente, la legittimità della procedura di stabilizzazione avviata in pendenza del giudizio dall’amministrazione regionale alla stregua della normativa introdotta dall’art. 20, co. 2, del D. lgs. 75/2017 invocando ancora una volta l’applicazione, in loro favore, della speciale disciplina prevista dall’art. 20 della L. 448/2001 e deducendo, pertanto, da una parte, l’illegittimità derivata del bando alla luce dei motivi già proposti in ricorso contro il

PTFP

2018/20 e, dall’altra, la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e figurante quale allegato della direttiva 1999/70/Ce del Consiglio, del 28 giugno 1999 (alla cui stregua “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”), in quanto l’art. 8 del bando – contravvenendo al diritto europeo – comporterebbe l’assunzione in servizio dei vincitori nella posizione economica iniziale, senza alcun riconoscimento dell’anzianità pregressa.

Si sono costituiti in giudizio la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con atto depositato in data 13.03.2020, integrato con successiva memoria depositata il 2.04.2020 con la quale hanno chiesto il rigetto delle domande avversarie, siccome infondate.

Con D.D.G. n. 005321 del 23-11-2020 è stata da ultimo approvata la graduatoria di merito, nella quale i ricorrenti si sono collocati in posizione utile per l’assunzione. Il decreto di approvazione della graduatoria è stato così impugnato dai ricorrenti con un secondo ricorso per motivi aggiunti (notificato alle controparti il 27.11.2020), con i quali se ne deduce l’illegittimità in via derivata sulla base degli stessi motivi di cui al ricorso introduttivo e al primo ricorso per motivi aggiunti.

All’udienza pubblica dell’11 maggio 2021, la causa, previo deposito di memorie e di documenti, è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dell’art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44.

DIRITTO

Tanto premesso in fatto, le domande spiegate dalle parti ricorrenti si appalesano infondate, per i motivi di seguito esposti.

Come anticipato in premessa, con il bando oggetto di impugnazione, l’amministrazione regionale ha indetto una procedura concorsuale per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 277 unità complessive, in categoria D, in categoria C ed in categoria B, rivolta al personale non dirigenziale titolare di un contratto a tempo determinato con la Regione Siciliana prorogato ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/2014, dell'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 27/2016 e dell'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8/2018 in possesso dei requisiti espressamente previsti dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come di seguito indicati:

a) risultare titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'Amministrazione Regionale Siciliana;

b) avere maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, presso l'Amministrazione Regionale Siciliana.

L’art. 20 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede, a questo riguardo, che “1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso ”.

Il bando di concorso approvato dalla Regione, nel fare applicazione dell’art. 20, co. 2, cit., non si è rivolto specificamente ai dipendenti con contratto a tempo determinato della Protezione Civile, sebbene a questi ultimi non sia stata preclusa la possibilità di partecipare alla procedura concorsuale, ma individua come destinatari una più ampia categoria di lavoratori precari, i cui contratti sono stati oggetto di proroga nel tempo alla luce delle norme regionali espressamente richiamate dal bando.

La volontà manifestata dall’amministrazione con l’indizione della presente procedura è stata, dunque, quella di arginare il fenomeno del precariato “storico” del personale del comparto non dirigenziale della Regione mediante l’attivazione della procedura di stabilizzazione prevista dall’art. 20, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

La scelta della procedura adottata, come già prefigurata dal Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale, è oggetto di contestazione ad opera degli odierni ricorrenti, i quali pretendono che, in ragione della specifica categoria di appartenenza, la loro stabilizzazione avvenga secondo la disciplina speciale per essi prevista quale risulta dal combinato disposto dell’art. 20 della L. 448/2001 e dell’art. 3, comma 7 della l.r. n. 27/2016.

A questo proposito, l’art. 20 della l. 28 dicembre 2001, n. 448 stabilisce:

La regione Sicilia e gli enti locali della regione medesima provvedono alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992, come sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 1995, e degli art. 14, comma 14, e 23 quater del d.l. 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti locali delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli eventi sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite procedure selettive, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, nei limiti delle dotazioni organiche. Alla relativa spesa si provvede a valere sulle disponibilità dei fondi assegnati alla regione Sicilia ai sensi dell'art. 1 della l. 31 dicembre 1991, n. 433, e successive modificazioni.

I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi del comma 1 sono prorogati in attesa della definizione delle procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002 ”.

Occorre precisare che, stante la mancata stabilizzazione dei lavoratori interessati da tale specifica normativa nei termini e alle condizioni sopra previste, il legislatore statale è nuovamente intervenuto, con l’art. 2, comma 553 della L. n. 244/2007, prevedendo che “ la Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1° settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato ”.

Per il personale con contratto a tempo determinato individuato ai sensi dell’art. 76, l.r. n. 25/1993 la disposizione in esame prevede precisamente che la stabilizzazione avvenga mediante la trasformazione del contratto a termine in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche al di fuori dei limiti delle dotazioni organiche di cui all’art. 20, comma 1, L. 448/2001, ma pur sempre all’esito di una procedura selettiva (infatti, in mancanza di diversa esplicita indicazione, la “ deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 ” non può che operare nel rispetto del carattere selettivo della procedura richiamata, pena – in caso contrario – lo stravolgimento della natura del meccanismo di stabilizzazione delineato dalla norma richiamata con possibili conseguenze sulla tenuta costituzionale dell’art. 2, comma 553 della L. n. 244/2007, così interpretato, ai sensi dell’art. 97, ult. comma Cost. il quale impone che, di regola e salvo casi particolari, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si acceda mediante concorso).

Infine, l’art. 3, comma 7, l.r. n. 27/2016 ha disposto che “ per l’attuazione delle procedure di cui all’art. 1, comma 529 della l. n. 147/2013 e succ. mod. ed integr. e di cui all’art. 20 della l. n. 448/2001, il Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale delle AA.LL. e della Funzione pubblica, è autorizzato ad operare le conseguenti variazioni di bilancio ”.

Nel caso portato all’attenzione di questo Tribunale, le parti ricorrenti hanno chiesto all’amministrazione di procedere alla loro stabilizzazione mediante l’avvio della procedura da ultimo richiamata, in luogo di quella di cui all’art. 20, comma 2 D. Lgs. n. 75/2017 posta alla base del bando impugnato, invocando – come precisato dal CGARS con la predetta decisione n. 58/2020 con la quale è stata annullata con rinvio la sentenza mediante la quale codesto TAR aveva inizialmente dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sull’assunto che i ricorrenti avessero inteso far valere un vero e proprio diritto soggettivo alla conversione del loro rapporto di lavoro alla luce della disciplina menzionata in ricorso – non già una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo (perfetto), bensì piuttosto una situazione giuridica sostanziale suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo soltanto all’esito della procedura della quale viene chiesta l’attivazione ai sensi dell’art. 20 della L. 448/2001 e dell’art. 3, comma 7, l.r. n. 27/2016.

L’interesse alla trasformazione del rapporto di lavoro secondo la disciplina menzionata, in altri termini, è destinato a trovare realizzazione per il tramite dell’intermediazione del potere amministrativo – in quanto alla p.a. spetta decidere, nell’ambito della (ampia) discrezionalità concessagli dalla normativa di rango primario, di avviare o meno la procedura in esame in vista della stabilizzazione dei propri lavoratori precari appartenenti alla speciale categoria considerata – venendosi così ad atteggiare concretamente alla stregua di un interesse legittimo pretensivo.

Qualificando come interesse legittimo pretensivo l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, appaiono infondati i motivi di censura attinenti alla scelta della procedura di stabilizzazione, articolati tanto nel ricorso introduttivo quanto nei ricorsi per motivi aggiunti.

A questo proposito, preme rilevare in primo luogo che la procedura ex art. 20, d. lgs. 75/2017 è rivolta al personale precario non dirigenziale (in possesso dei prescritti requisiti di anzianità), categoria nella quale sono ricompresi senz’altro anche gli odierni ricorrenti.

Questi ultimi, in verità, non possono vantare la qualifica di dirigenti, in quanto, come esposto in sede di proposizione dei motivi aggiunti, agli stessi “ (seppur non titolari di mansioni dirigenziali, e non percettori come tali di istituti economici ad appannaggio dei soli Dirigenti Regionali di ruolo), viene erogata la voce stipendio tabellare

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