TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-04, n. 202300293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-10-04, n. 202300293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202300293
Data del deposito : 4 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/10/2023

N. 00293/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00087/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 87 del 2023, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G L e C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Bolzano, Piazza della Vittoria, n. 7/3;



contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio ex lege presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;



per l’accertamento

in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare del diritto del ricorrente a percepire l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 legge n. 1165 del 23.10.1961 nella misura di cui all’art. 35 D.P.R. 16.4.2009 n. 51, per l’attestato B (oggi livello di competenza B2), oltre ad accessori e spese.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la nota di deposito di data 09.06.2023, con cui l’Amministrazione ha dimesso la lettera del Ministero della Difesa di data -O-;

Visto il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di data -O-;

Visto l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 settembre 2023 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Parte ricorrente, arruolata nell’Arma dei Carabinieri della data del -O-, a seguito della modifica dei requisiti di accesso dall’esterno alla carriera di Carabiniere, introdotta con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, essendo in possesso dei titoli necessari ed avendo conseguito in data -O- l’attestato di bilinguismo “B” (ora livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue), ha adito questo T.R.G.A. per vedersi riconosciuto, in giurisdizione esclusiva di pubblico impiego militare, il proprio diritto a percepire, ai sensi dell’art. 1 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, l’indennità di bilinguismo prevista dall’art. 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, nella misura di cui all’art. 35 del d.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 per l’attestato “B” (ora livello B2) a partire da marzo 2018 e ha chiesto di percepire le differenze tra l’indennità di bilinguismo corrispondente all’attestato di bilinguismo B2 ( ex attestato “B”) e quella corrispondente all’attestato B1 ( ex attestato “C”).

2. L’art. 1, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 752 del 1976 così dispone: “ 4. L’indennità di bilinguismo, qualora sia prevista, è calcolata in riferimento ai vari gradi degli attestati di conoscenza di cui all’articolo 4 e non alla

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