TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-02-16, n. 202100323

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2021-02-16, n. 202100323
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100323
Data del deposito : 16 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/02/2021

N. 00323/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2014, proposto da
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F P, V R D M, con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Iiritano in Catanzaro, via G.Schipani,168/E;



contro

Comune di Serra San Bruno, Comune di Serra San Bruno -Settore Tributi ed Entrate Proprie, Comune di Serra San Bruno -Area Economico Finanziaria non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del “Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio” approvato dal Comune di Serra San Bruno con delibera del Consiglio di Comunale n°30 dell’11.11.2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020, tenuta per come previsto dall’art. 25 del d.l. n. 137 del 2020, il dott. Domenico Gaglioti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1-Con deliberazione consiliare n. 30 dell’11.11.2013 il Comune di Serra San Bruno approvava il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio”.

2-Con email Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie della medesima amministrazione comunale del 20.11.2013 veniva trasmesso il medesimo regolamento unitamente alla nota prot. n. 17440 di pari data, con cui l’odierna ricorrente veniva invitata a presentare la dichiarazione necessaria per la liquidazione di tale tributo, in difetto della quale l’Ufficio avrebbe liquidato il canone facendo riferimento a quanto agli atti e a presunzioni semplici.

3-Avverso tale provvedimento la ricorrente, con atto notificato il 23.1.2014 e depositato il 27.1.2014 ha proposto impugnazione, affidata ad articolati motivi di diritto (indicati a pag. 19 del ricorso): eccesso di potere, illogicità e ingiustizia manifeste, travisamento dei fatti e dei presupposti per violazione del D.M. n. 258/98, sviamento, violazione dell’art. 120 r.d. n. 1775/22, dell’art. 1, comma 26 della l. n. 239/2004 e dell’art. 4 della l. n. 1501/61, violazione dei principi di ragionevolezza e di legalità di cui agli artt. 3 e 97 Cost., violazione di tutti i principi dell’agere amministrativo, violazione del principio “lex specialis derogat legi generali”, violazione del divieto di “doppia imposizione” nonché per violazione del principio “ne bis in idem”, posto che detto Regolamento, adottato sulla base di una normativa “generale” (qual è il d.lgs. n. 285/1992, Codice della Strada) ha introdotto una disciplina ulteriore e cumulativa a quella contenuta nella normativa

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi