TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303211

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-10-30, n. 202303211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303211
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 03211/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00274/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di IA (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 274 del 2023, proposto da
DR IA OR, rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Moceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

AR EC AT, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

1) della delibera della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 1742 in data 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Procedura per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 per la copertura di 15 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere”, con la quale si è proceduto alla stabilizzazione di cinque partecipanti alla procedura e la ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017;

2) ove occorra, della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 983 in data 30 giugno 2022, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui sopra.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la delibera della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 1742 in data 5 dicembre 2022, avente ad oggetto: “Procedura per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 per la copertura di 15 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere”, con la quale si è proceduto alla stabilizzazione di cinque partecipanti alla procedura e la ricorrente è stata esclusa per mancanza dei requisiti di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 75/2017; b) ove occorra, la deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 983 in data 30 giugno 2022, con cui è stato approvato l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di cui si discute.

I fatti e i motivi esposti in ricorso sono, in sintesi, i seguenti: a) l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha indetto una procedura concorsuale per la copertura di 15 posti di collaboratore professionale sanitario infermiere mediante la stabilizzazione di personale precario; b) il relativo bando ha previsto la valutazione dei titoli e la formazione di una graduatoria; c) poiché sono stati esclusi 24 candidati su 29 partecipanti, a fronte di 15 posizioni messe a concorso, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna non ha valutato i titoli e non ha stilato alcuna graduatoria, limitandosi ad approvare gli elenchi degli esclusi e degli ammessi e procedendo alla stabilizzazione di questi ultimi; d) il provvedimento di esclusione della ricorrente è privo di motivazione, in quanto non indica quali requisiti di ammissione alla procedura siano in concreto mancanti; e) il provvedimento impugnato è, ad ogni modo, illegittimo perché la ricorrente possiede i requisiti richiesti per l’ammissione alla procedura; f) in base alle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministero per la Semplificazione e le Pubbliche Amministrazioni, le forme contrattuali flessibili anche di parasubordinazione sono, infatti, da ritenersi titoli idonei ad integrare il requisito del triennio di servizio richiesto dall’art. 20, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 75 del 2017; g) la procedura di stabilizzazione dei lavoratori precari prevista dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75 del 2017 rientra nell’ambito delle modalità di reclutamento alternative al concorso pubblico, tenuto conto che la lettera b) contempla tra i requisiti necessari

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