TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-24, n. 201002645

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2010-06-24, n. 201002645
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201002645
Data del deposito : 24 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00372/2009 REG.RIC.

N. 02645/2010 REG.SEN.

N. 00372/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2009, proposto da:
V V A, quale amministratore unico della Fuori Luogo Eventi S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. F P B e M C, con domicilio eletto presso l’avv. M C in Bari, via Cairoli 114;

contro

Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. V B, con domicilio eletto con l’avv. V B in Bari, presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;

Questura di Bari in persona del Questore pro tempore, Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) dell’ordinanza n. 2009/00121—2009/263/00023 emessa in data 05.02.2009 dal Dirigente del settore “Ripartizione Sviluppo Economico e Polizia Urbana”;

b) del verbale di accertamento di illecito amministrativo redatto in data 18.1.2009 dalla Questura di Bari — divisione Polizia amministrativa e sociale — squadra di controllo alle ore 3,30 a carico del sig. Antonacci Vito Vincenzo in qualità di amministratore della Fuoriluogo Eventi S.r.l.;

c) del verbale di ispezione redatto in data 18.1.2009 dalla Polizia Municipale di Bari alle ore 2,20 presso l’esercizio “fuori luogo” sito in Bari alla via De Gironda, 21;

d) del verbale di accertamento di illecito amministrativo- V.A. n.03250 del 10 febbraio 2009 della Polizia Municipale di Bari.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Bari in persona del Questore pro tempore;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 la dott. F P e uditi per le parti i difensori avv.ti Antonio Arzano, su delega di F P B, e V B, nessuno comparso per la Questura e per il Ministero resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale è stata disposta in data 5.2.2009 nei suoi confronti la sospensione temporanea per giorni 60 dell’attività di piccolo intrattenimento relativamente al pubblico esercizio “Fuori luogo” dallo stesso gestito, ubicato in Bari.

Il ricorrente ha esposto che in data 10.2.2009 gli agenti della polizia municipale di Bari avevano elevato nei suoi confronti verbale di accertamento, per aver violato le prescrizioni di cui al punto 3 della licenza rilasciata il 17.10.2008, rilevando che la musica era percepibile all’esterno del locale;
su tale presupposto era stata quindi emessa l’ordinanza impugnata.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi di legittimità:

1) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 17 TULPS, art. 3 L. 241/90), eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità ed erroneo apprezzamento dei presupposti, irrazionalità, violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza dell’azione amministrativa, essendo il provvedimento basato esclusivamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori, secondo i quali la musica era udibile all’esterno del locale a distanza di 20 metri, mentre le immissioni erano sempre state contenute nei limiti di legge;

2) violazione e falsa applicazione di legge (art. 9 L. 447/95, L.R. Puglia 17/2000, 3/2002, violazione e falsa applicazione delle norme tecniche D.M. 16.3.1998, art. 1 d.lgs. 112/98, art. 107 d.lgs. 267/2000, principi fondamentali in materia di titolarità dei poteri di ordinanza d’urgenza), difetto di competenza, eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei fatti, sviamento e perplessità, non essendo stata violata la disciplina in materia di inquinamento acustico e dovendo il potere di ordinanza urgente essere esercitato dal Sindaco;

3) violazione e falsa applicazione di legge (artt. 7 e 8 L. 241/90), violazione del giusto procedimento, erroneità, carenza di istruttoria, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il ricorrente ha concluso chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti, patrimoniali e non.

Si sono costituite le amministrazioni intimate chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 144/2009 dell’11.3.2009 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 10.6.2010 il ricorso veniva trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quanto alla domanda di annullamento dell’atto impugnato.

Come risulta sia dallo stesso provvedimento impugnato che da quanto riportato nel ricorso, infatti, l’efficacia della sospensione, espressamente limitata a giorni 60, è ormai venuta meno, tanto in conseguenza dell’accoglimento dell’istanza cautelare nel corso del giudizio che per il decorso del termine di efficacia.

Deve quindi ritenersi venuto meno ogni interesse del ricorrente alla decisione del ricorso in parte qua.

La domanda risarcitoria deve invece essere respinta in quanto infondata.

Al riguardo deve infatti rilevarsi in primo luogo che la sospensione dell’attività di piccolo intrattenimento ha avuto durata brevissima, dal 12.2.2009 (data della notifica del provvedimento impugnato) all’11.3.2009, data dell’accoglimento dell’istanza cautelare da parte di questo Tribunale;
in secondo luogo va evidenziato che la sospensione ha avuto ad oggetto esclusivamente l’attività di piccolo intrattenimento, mentre l’esercizio gestito dalla società ricorrente comprende come attività principale la somministrazione di pasti e bevande;
non sussiste quindi rapporto di causalità in senso tecnico tra gli effetti dell’ordinanza impugnata e la chiusura al pubblico dell’intero locale per una settimana, dedotta dalla ricorrente, ben potendo l’esercizio continuare nella sua attività di ristorazione anche senza la diffusione di musica;
infine il ricorrente ha prodotto, in relazione al periodo successivo alla notifica della sospensione, soltanto gli scontrini relativi agli incassi del 13, 14, 15, 16 e 22 febbraio, ovvero di sole 5 giornate, pertanto non idonei a dimostrare un’effettiva diminuzione del guadagno per tutto il periodo della sospensione, di tal che la domanda non è supportata da adeguata prova.

L’esito della lite e la parziale soccombenza della ricorrente giustificano l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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