TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-12-02, n. 202012918

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-12-02, n. 202012918
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012918
Data del deposito : 2 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2020

N. 12918/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02945/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2945 del 2013, proposto da
Soc. Telecom Italia Media S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C D T, Annalisa D'Urbano, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Caravita Di Toritto & Assoc. in Roma, via di Porta Pinciana, 6;



contro

Autorita' per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Il Popolo della Liberta', Futuro e Liberta' per l'Italia non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della delibera n. 172/13/cons recante "sanzione alla soc. Telecom Italia Media spa per inottemperanza all'ordine impartito con delibera n. 163/13/cons (La7, La7d, MTV)"


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 tenutasi con modalità da remoto ai sensi degli art.4 comma 1 d.l. n.28/20 e 25 d.l.137/20, il dott. M S;

viste le note di udienza depositate da parte ricorrente in data 24.11.2020 ai sensi della norma citata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Viene impugnato il decreto in epigrafe citato con cui l’AGCOM ha comminato una sanzione di 150 mila euro, alla ricorrente società, per la violazione della par condicio elettorale (elezioni politiche 2013) da parte di alcune emittenti televisive ad essa riconducibili (LA7, LA7D, MTV).

Questi in sintesi i motivi di ricorso: a) violazione delle garanzie partecipative; b) violazione dei principi del pluralismo dell’informazione; c)

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