TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411343

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-06-03, n. 202411343
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411343
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11343/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14061/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14061 del 2018, proposto da Radio Onda Libera S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A P, S F e A G, con domicilio fisico eletto presso lo studio degli ultimi due in Roma al Piazzale delle Belle Arti n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n.12;

nei confronti

Radio Punto Zero, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

in parte qua , del Decreto Direttoriale del 1° ottobre 2018- adottato dal Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, di approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2016 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale, nella parte in cui ha erroneamente attribuito un punteggio nullo (0) alla ricorrente per l'area B;

- della nota del 10 settembre 2018, comunicata via PEC a Radio Onda Libera S.r.l. in pari data, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, con la quale, in riscontro all'istanza di rettifica sulla graduatoria provvisoria avanzata dalla ricorrente in data 4 settembre 2018 prot. n. 80135, la stessa è stata rigettata;

- di ogni atto al predetto antecedente, successivo, presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, per quanto di ragione, la graduatoria provvisoria approvata con Decreto Direttoriale del 6 agosto 2018 adottato dal Direttore della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 20 ottobre 2017 e degli articoli 5 e 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. I. Con il ricorso all’esame del Collegio la parte ricorrente si duole del decreto in epigrafe richiamato recante approvazione della graduatoria definitiva delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale ammesse, per l'anno 2016, al contributo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017 n. 146, nella parte in cui, nella determinazione del punteggio complessivo riconosciutole, non le è stato attribuito alcun punto per la voce “ricavi pubblicitari” (area B). In effetti dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione in fatto assicurata dalla parte ricorrente risulta che quest’ultima avrebbe omesso di presentare, in allegato alla domanda di contributo, la documentazione contabile comprovante gli incassi per ricavi pubblicitari come prevista dall’articolo 4 del D.M.20 ottobre 2017. Sennonché, avvedutasi della ridetta omissione, in esito a segnalazione dell’Amministrazione procedente, la stessa ricorrente avrebbe chiesto di poter produrre la documentazione mancante ma tale possibilità le sarebbe stata negata dalla P.A. sull’assunto che consentire l’integrazione postuma della documentazione avrebbe alterato la procedura.

II. Il gravame è stato affidato al seguente articolato motivo di ricorso:

“1. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2017 nonché dell’articolo 6 del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e motivazione perplessa. ”.

Deduce parte ricorrente l’illegittimità della condotta serbata dall’Amministrazione resistente per avere impedito l’integrazione documentale e conseguentemente aver negato alla ricorrente il punteggio effettivamente spettantele per la voce “ricavi pubblicitari” (area B). L’illegittimità della condotta della P.A. deriverebbe dalla circostanza secondo la quale la normativa di riferimento renderebbe necessaria la dichiarazione del totale dei ricavi pertinenti per l’anno di riferimento e la produzione di una dichiarazione di un professionista che confermi il ricavo e la pertinenza degli stessi, quanto a vendita di spazi pubblicitari. La produzione della documentazione contabile (“ fatture quietanzate ovvero con documento attestante l’avvenuto incasso da presentare singolarmente in copia, riferite esclusivamente al marchio/palinsesto per il quale si presenta la domanda ”), pure prevista dalla disciplina di cui al D.M. 20 ottobre 2017 e dallo stesso D.P.R. n. 146/217, quale documentazione a comprova del dato dichiarato, non integrerebbe tuttavia un requisito sancito a pena di inammissibilità al pari della dichiarazione del professionista in merito ai ricavi, sicché se ne sarebbe dovuta ammettere l’integrazione postuma.

“II. Sotto altro profilo: violazione e falsa applicazione dell’articolo 4 del Decreto Ministeriale del 20 ottobre 2017 nonché degli articoli 5 del D.P.R. del 23 agosto 2017, n. 146. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Istruttoria carente e motivazione perplessa”.

Si duole ancora parte ricorrente della violazione del D.P.R. n. 146/2017, che all’uopo espressamente, all’articolo 5, consentirebbe agli istanti di richiedere la rettifica del punteggio, come effettivamente richiesto dalla ricorrente entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie.

“III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 della Carta Costituzionale nonché dell’art. 6, comma 1 lett. b) della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Violazione del principio di leale collaborazione tra privato e Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 6 e 18 della legge del 7 agosto 1990, n. 241. Risulterebbero violati poi il principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa, la regola del soccorso istruttorio ed il principio di leale collaborazione fra P.A. e privato sia per effetto dell’illegittimo diniego della richiesta di integrazione documentale serbato dal Ministero sia in relazione alla circostanza, secondo la quale “in una società di capitali, tenuta quindi alla redazione del bilancio secondo il principio di competenza e non di cassa, i ricavi non si evincono dalle fatture quietanzate, ma dalle fatture emesse e da altri voci, essendo invece irrilevante l’incasso delle fatture medesime ai fini della determinazione dei ricavi”. La formulazione di cui all’articolo 4 del D.M. del 20 ottobre 2017, nel richiedere le fatture quietanzate a comprova degli incassi, sarebbe fuorviante ed avrebbe indotto in errore la generalità dei richiedenti il contributo, sicché anche per tale ragione l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire il soccorso istruttorio.

“IV) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146 e della tabella 2 allegata al predetto D.P.R. Eccesso di potere per errore nei presupposti di diritto. Carenza di motivazione. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria”. Infine contesta parte ricorrente l’attribuzione di 0 punti per la voce B, deducendo che, in ogni caso, anche in assenza della pretesa integrazione documentale, l’Amministrazione avrebbe dovuto riconoscerle “ il punteggio minimo per l’area B relativo al primo scaglione che va da € 0 ad € 49.000,00, ovvero 10 punti e liquidare la somma di contributo corrispondente, ai sensi di quanto previsto nello specifico dalla Tabella n. 2 allegata al D.P.R.”.

III. Si è costituito in giudizio il Ministero dello Sviluppo Economico, oggi Ministero del Made in Italy, con mero atto di costituzione formale.

IV. Con decreto presidenziale del 12 febbraio 2024 n. 655 è stata autorizzata l’integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, incombente tempestivamente adempiuto dalla parte ricorrente.

VI. In vista della udienza straordinaria del 17 maggio 2024 le parti hanno depositato reciproche memorie difensive conclusive.

VII. Alla suindicata udienza la causa è stata pertanto trattenuta in decisione.

VIII. Il ricorso è in parte fondato ed in parte improcedibile per quanto di seguito esplicitato.

VIII.

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