TAR Brescia, sez. I, sentenza 2022-04-26, n. 202200402
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2022
N. 00402/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00890/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 890 del 2018, proposto da
S.A.C.B.O. – Società per l'Aeroporto Civile di Bergamo – Orio al Serio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A P e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A B in Brescia, Borgo Pietro Whurer, 81;
contro
Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Comune di Bergamo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento ENAC – Direzione Aeroportuale Lombardia prot. ENAC-EBG-28/02/2018-0021519-P trasmesso a SACBO a mezzo pec in data 28.02.2018 avente ad oggetto “Collocamento dei segnali (art. 712 CdN) e abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea (art. 714 CdN)”;
- di ogni atto precedente e/o successivo, preparatorio e/o consequenziale, comunque connesso con il provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Enac - Ente Nazionale Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dr. Ariberto Sabino Limongelli nella udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022, svoltasi da remoto ex art. 7 bis del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con l. 16 settembre 2021, n. 126, uditi i difensori delle parti come precisato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 26 giugno 2018 e successivamente trasposto dinanzi a questo TAR con atto depositato il 12 ottobre 2018 a seguito di rituale opposizione dell’Amministrazione intimata, la società S.A.C.B.O. s.p.a., nella propria qualità di soggetto Gestore dell’Aeroporto civile “Orio al Serio” di Bergamo, ha impugnato il provvedimento in data 28 febbraio 2018, ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui l’ENAC-Direzione Aeroportuale della Lombardia ha dettato disposizioni concernenti le attività di monitoraggio di competenza del soggetto Gestore dell’aeroporto, da svolgersi sulle aree limitrofe all’aeroporto al fine di rilevare ostacoli e pericoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea.
1.1. Secondo la parte ricorrente con il provvedimento impugnato l’ENAC, senza alcuna preventiva istruttoria e in aperta violazione della normativa nazionale che disciplina il collocamento di segnali e l’abbattimento degli ostacoli non compatibili con la sicurezza della navigazione aerea, avrebbe imposto al Gestore nuovi e gravosi compiti in detta materia al di fuori del sedime aeroportuale, sino a quel momento espletati, per legge, dalla medesima Autorità.
In particolare, mentre la normativa vigente in materia di collocamento dei segnali e di abbattimento degli ostacoli, contenuta nel Codice della Navigazione, pone a carico del Gestore, al di fuori del perimetro dell’aeroporto, esclusivamente una mera attività di monitoraggio sull’efficienza dei segnali già esistenti ed autorizzati (art. 712, comma 2, cod. nav.), il provvedimento impugnato avrebbe onerato il Gestore di estendere l’attività di monitoraggio extra moenia anche alla rilevazione di eventuali nuovi pericoli od ostacoli, nonché di svolgere una serie di attività e funzioni tipicamente amministrative e di polizia di competenza esclusiva della stessa Autorità, implicanti l’esercizio di poteri autoritativi non previsti dalla legge in capo al Gestore, quali, segnatamente: (i) l’attivazione di un’attività di interlocuzione con i soggetti privati di volta in volta interessati, volta a diffidare i medesimi a conformare agli atti autorizzativi di ENAC eventuali pericoli e ostacoli non conformi agli stessi, ovvero a rimuovere eventuali pericoli e ostacoli non autorizzati; (ii) lo svolgimento di un particolare procedimento amministrativo volto a valutare la compatibilità dei nuovi ostacoli rilevati secondo le procedure interne stabilite dall’ENAC.
1.2. Giova riportare uno stralcio del provvedimento impugnato, nella parte contestata dalla parte ricorrente:
“(…) Nell’effettuazione del monitoraggio delle aree limitrofe all’aeroporto nei limiti territoriali individuati dalla nota ENAC prot. 0128098 del 12 dicembre 2016, il gestore deve rilevare la presenza di ostacoli e pericoli alla navigazione ricadenti nelle seguenti casistiche:
a) ostacoli o pericoli non conformi all’autorizzazione già rilasciata dall’ENAC;
b) ostacoli o pericoli non autorizzati ai sensi dell’art. 709 e dell’art. 711 del CdN.
Nel caso a) il gestore richiede al soggetto interessato l’adeguamento ai termini contenuti nell’autorizzazione dell’Ente; laddove il soggetto interessato non ottemperi alle indicazioni fornite dal gestore, quest’ultimo richiede alla Direzione Aeroportuale l’emissione dell’ordinanza, richiamando integralmente i termini dell’autorizzazione.
Nel caso b), il gestore comunica al soggetto interessato il mancato adempimento delle previsioni di cui all’art. 709 e 711 CdN e, contestualmente, avvia la valutazione di compatibilità dell’ostacolo, secondo le procedure stabilite dall’ENAC, interessando la Direzione Operatività Aeroporti per ostacoli permanenti o la Direzione Operazioni competente per territorio per ostacoli temporanei.
Effettuata la valutazione di compatibilità dell’ostacolo, laddove sia necessario adottare delle misure conseguenti, quali l’abbattimento dell’opera che costituisce ostacolo o l’eliminazione dei pericoli per la navigazione aerea a norma del citato art. 714 CdN, la Direzione Operatività Aeroporti per gli ostacoli permanenti, o la Direzione Operazioni competente per gli ostacoli temporanei, informano la Direzione Aeroportuale e il gestore dell’esito delle valutazioni.
Il gestore ne dà comunicazione all’interessato, assegnando un termine congruo e ragionevole per ottemperare.
Nel caso in cui l’interessato non ottemperi, la Direzione Aeroportuale competente emana un’ordinanza con la quale si impone al soggetto interessato la misura individuata. L’ordinanza della Direzione Aeroportuale recepisce per relationem le motivazioni del parere della Direzione Operatività Aeroporti o della Direzione Operazioni.
È compito del gestore la verifica dell’ottemperanza a quanto disposto.
In entrambi i casi, nelle more degli esiti e della valutazione o dell’adempimento del soggetto interessato a quanto richiesto, il gestore aeroportuale, di concerto con l’ente ATS, adotta le immediate misure di mitigazione necessarie a garantire la sicurezza delle operazioni di volo, salva successiva ratifica dell’ENAC (Direzione Operatività Aeroporti per ostacoli permanenti o Direzione Operazioni competente per ostacoli temporanei”.
2. Avverso il provvedimento impugnato, la parte ricorrente ha dedotto tre motivi di impugnazione.
2.1. Con il primo, ha lamentato vizi di “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 687, 705, 707, 712 e 714 Cod. Nav. Incompetenza, violazione e falsa applicazione del Regolamento UE 139/2014. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti ”.
2.1.1. Secondo la parte ricorrente, in base alla normativa nazionale vigente i gestori aeroportuali non avrebbero alcuna potestà e/o titolo - al di là della mera attività di monitoraggio - ad intervenire fuori dal sedime aeroportuale in materia di collocamento dei segnali e di abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei pericoli, essendo questa un’attività di esclusiva competenza dell'ENAC; in tal senso deporrebbero:
- l’art. 705 cod. nav., che limita i poteri di amministrazione e di controllo del Gestore alle sole infrastrutture aeroportuali e agli operatori privati che operano all’interno dello stesso, e prevede che i compiti di monitoraggio di eventuali ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea siano espressamente contenuti “nell’ambito del sedime di concessione”;
- la stessa convenzione sottoscritta tra ENAC e SACBO nel 2002, nella quale tutte le attribuzioni (e le conseguenti responsabilità) conferite al Gestore attengono all’infrastruttura aeroportuale: cfr. art. 13, comma 3, in relazione all’oggetto e ai limiti della copertura assicurativa a carico del gestore;
- l’art. 707 cod. nav., che demanda all’ENAC la valutazione degli ostacoli e delle attività che comportano potenziali pericoli alla navigazione aerea, al fine di individuare le zone limitrofe all’aeroporto da sottoporre a vincolo e di elaborare apposite mappe in cui raffigurare le zone sottoposte a vincolo;
- l’art. 712 cod. nav., che attribuisce all’ENAC il potere di ordinare, anche al di fuori del perimetro dell’aeroporto, il collocamento di segnali sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che richiedono maggiore visibilità, nonché l’adozione di altre misure necessarie per la sicurezza della navigazione, riservando invece in capo al Gestore una mera attività di monitoraggio.
2.1.2. Inoltre, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errata valutazione dei presupposti nella parte in cui ha onerato il Gestore di valutare la conformità di eventuali pericoli od ostacoli ai titoli autorizzativi rilasciati da ENAC, dal momento che il Gestore non avrebbe alcuna conoscenza di tali autorizzazioni e dunque sarebbe giuridicamente impossibilitato ad operare tale valutazione.
2.1.3. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui impone al Gestore, nel caso in cui rilevi pericoli o