TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-09, n. 202400144

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2024-05-09, n. 202400144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 202400144
Data del deposito : 9 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/05/2024

N. 00144/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00042/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il OL

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 42 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Scarnata Costruzioni s.r.l., CA s.r.l., De Vincenzo Costruzioni s.r.l., T.M. Immobiliare s.r.l. e Punto Impianti s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG A01AAA8750, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuliano Di Pardo, Margherita Zezza e Mario La Vigna, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



contro

l’Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa s.p.a. – IT s.p.a, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Martinelli e Giulia De Paolis, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
il Comune di Campobasso, non costituito in giudizio;



nei confronti

la ditta RL NI e l’Idresia Infrastrutture s.r.l., in proprio e nelle rispettive vesti di mandataria, la prima, e mandante, la seconda, del costituendo RTI tra le stesse composto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Stefano Scarano e Alfredo Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;



per quanto riguarda il ricorso introduttivo,

per l'annullamento:

- del provvedimento di esclusione prot. n. 0034353 del 26 gennaio 2024 – Comunicazione ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, assunto da IT;

- del bando di gara pubblicato in GURI il 13 ottobre 2023 per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico- economica, per l'intervento di “ Miglioramento dell'accessibilità e della qualità della sosta e realizzazione di un nuovo parcheggio di relazione in Piazza della Repubblica con demolizione e ricostruzione della scuola F. D'OV ” (CIG A01AAA8750), inclusi i relativi disciplinare di gara e capitolato speciale d'appalto;

- della nota trasmessa il 22 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 101, comma 1 lett. b), del D.lgs. n. 36/2023, con cui il RUP ha richiesto al costituendo RTI ricorrente ogni chiarimento utile a dimostrare il possesso del requisito di qualificazione nella categoria prevalente “OG1”;

- del Documento di indirizzo alla progettazione (DIP) approvato con la D.G.C. n. 392 del 23 dicembre 2022;

- del Progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) approvato con D.G.C. n. 92 del 31 marzo 2023;

- di tutti i chiarimenti pubblicati;

- del provvedimento di nomina della commissione;

- di tutti i verbali di gara, ivi inclusi: il verbale n. 1 del 14 novembre 2023; il n. 2 del 24 novembre 2023; il n. 3 del 15 dicembre 2023; il n. 4 del 15 dicembre 2023; il n. 5 del 21 dicembre 2023; il n. 6 del 22 gennaio 2024;

- della proposta di aggiudicazione dell'appalto;

- del provvedimento di aggiudicazione Prot. n. 0041919 del 1° febbraio 2024 a favore del RTI RL;

- dell'eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione;

- di tutta l'eventuale attività di verifica dei requisiti dichiarati dal RTI aggiudicatario;

- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi;

e per la declaratoria

del diritto – interesse della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara e l'inerente contratto di appalto;

nonché dell'inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto con la controinteressata, e del diritto del RTI ricorrente al subentro in esso;

e, infine, per la condanna dell'Ente alle inerenti correlate obbligazioni;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla stessa ricorrente :

per l’annullamento

- dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;

- della proroga al 31gennaio 2024 del termine per la stipula del contratto di appalto, atto di contenuto ed estremi non conosciuti;

- della nuova e successiva proroga del termine per stipulare il contratto di appalto in data antecedente alla definizione del presente giudizio, di estremi e contenuti non conosciuti;

- dell'eventuale provvedimento di declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione;

- di tutta l'eventuale attività di verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicataria;

- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi;

e per la declaratoria

del diritto – interesse della ricorrente a conseguire l'aggiudicazione della gara e l'inerente contratto di appalto;

nonché dell'inefficacia dell'eventuale contratto sottoscritto con la controinteressata, e del diritto del RTI ricorrente al subentro nello stesso;

e, infine, per la condanna dell'Ente alle inerenti correlate obbligazioni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del RTI controinteressato, di IT s.p.a. e delle Amministrazioni statali intimate;

Vista l’ordinanza cautelare n. 29/2024;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 37/2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2024 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con Bando pubblicato in GURI il 13 ottobre 2023, l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.A. - IT S.p.A. - (d’ora in avanti “IT”) indiceva, in qualità di centrale di committenza per conto del Comune di Campobasso (“Stazione Appaltante”), ai sensi dell’art. 225, commi 8 e 9 del D.lgs. n. 36/2023 (“Codice”), una procedura evidenziale aperta (CIG: A01AAA8750001), da svolgersi sulla propria piattaforma telematica, per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica, per l’intervento di “ Miglioramento dell'accessibilità e della qualità della sosta e realizzazione di un nuovo parcheggio di relazione in Piazza della Repubblica con demolizione e ricostruzione della scuola F. D’OV ”, con importo a base d’asta di € 17.428.419,66, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108, comma 2, lett. e) del D.lgs. n. 36/2023 (CIG A01AAA8750 – CUP D39J21007320001 - D31B22001690002) in Campobasso.

1.1. L’intervento risultava finanziato per un importo complessivo pari a € 21.395.589,00, così modulato: € 10.000.234, 00 assegnati al Comune di Campobasso con Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2021 a valere sulle risorse previste dal PNRR (Missione 5 “ Inclusione e Coesione ” – Componente 2: “ Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore ” – Misure 2: “ Rigenerazione urbana e housing sociale ” - Investimento 2.1: “ Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ”), ed € 11.395.355,00 assegnati al CIS OL con Delibera CIPE 27/2019 con risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC 2014-2020).

1.2. In dettaglio, in forza dell’art. 3 del Disciplinare erano messe a bando le seguenti prestazioni:

- il servizio tecnico di progettazione esecutiva dell’intervento, con incluse le indagini a supporto della progettazione, comprensiva della redazione degli elaborati necessari per l’autorizzazione degli Enti preposti, con i contenuti minimi definiti ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

- il servizio tecnico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (di seguito, “CSP”), ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. n. 81/2008;

- previa approvazione del progetto esecutivo, l’esecuzione di tutti i lavori, ivi compresi i rilievi e le indagini funzionali all’esecuzione delle lavorazioni, nonché tutte le prestazioni e le forniture necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo.

1.3. L’art. 19 del Disciplinare riservava ad IT “ la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, ai sensi dell’articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti ”, ossia di applicare il metodo della cd. inversione procedimentale (cfr. pagg. 66 e ss.).

Dal canto suo, l’art. 8.3.1 del Disciplinare, dedicato ai requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale per l’esecuzione dei lavori, prescriveva il possesso, in capo all’operatore economico, dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione. Nello specifico, ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato II.12, e in conformità alla “ TABELLA A - CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE " del medesimo Allegato, l’operatore economico doveva dimostrare il possesso della qualifica SOA per le seguenti categorie e classifiche:

- per la categoria prevalente OG1, nella classifica VII, a qualificazione obbligatoria, per un importo pari a € 13.964.033,60;

- per la categoria scorporabile OG11, nella classifica IV- bis , a qualificazione obbligatoria, per un importo ammontante a € 2.956.440,00.

In caso di partecipazione in forma associata, l’art. 8.6.3.1 del Disciplinare imponeva altresì, al singolo operatore partecipante in R.T.I., consorzio ordinario e G.E.I.E., di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi