TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-12-01, n. 201109438

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-12-01, n. 201109438
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201109438
Data del deposito : 1 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10712/2008 REG.RIC.

N. 09438/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10712/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n.10712 del 2008 proposto dall'ingegner P P rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti E E ed A D C presso il cui studio in Roma, via R. Lanciani n.74, è elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero delle Infrastrutture, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi n.12, è domiciliatario;

nei confronti di

- M R L, A B e A B, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Stefania Masini, con domicilio eletto presso Maria Stefania Masini in Roma, via della Vite, 7;
- Eugenio Valenti, Bruno Santoro, Mario Giorgio Avegnina e Moreno Ferrari rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Maria Stefania Masini e Giovanni C. Sciacca presso il cui studio in Roma, Via della Vite n.7, sono domiliatari;

per l'annullamento

- del provvedimento dell'intimato Ministero pubblicato sulla G.U. IV sez. del 29.8.2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico della resistente amministrazione nella parte in cui viene attribuito all'odierno ricorrente il punteggio di 271, con conseguente collocazione dello stesso al 33° posto della menzionata graduatoria;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e di Laraia Maria Raffaella e di Ferrari Moreno e di Valenti Eugenia ed Altri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2011 il dott. G S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, il quale aveva partecipato al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico della resistente amministrazione, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale nella parte in cui gli era stato riconosciuto il punteggio di 217, con conseguente collocazione dello stesso al 33° posto della graduatoria de qua.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

1) Violazione di legge ed eccesso di potere;

2) Violazione di legge ed eccesso di potere sotto ulteriore profilo;

3) Violazione di legge.

Si sono costituiti sia l'intimato ministero che i contro interessati prospettando l'inammissibilità del proposto gravame e contestando nel merito la fondatezza delle prospettazioni ricorsuali.

Alla pubblica udienza del 16.11.2011 il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

Con il proposto gravame l'odierno ricorrente, il quale aveva partecipato al concorso pubblico per esami, per il conferimento di n.4 posti di dirigente ascrivibile a professionalità tecnica nell'organico della resistente amministrazione, ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui è stata approvata la graduatoria concorsuale nella parte in cui gli era stato riconosciuto il punteggio di 217, con conseguente collocazione dello stesso al 33° posto della graduatoria de qua, lamentando la mancata considerazione da parte dell'amministrazione della riserva del 30% dei posti messi a concorso per il personale appartenente da almeno 15 anni alla qualifica apicale della carriera direttiva della p.a. prevista dall'art.1 del bando di concorso nonchè dei titoli di preferenza di cui all'art.5 c.4 del DPR n.487/1994, che entrambi non erano stati dichiarati dall'odierno istante in sede di domanda di partecipazione.

In merito il Collegio osserva che:

a) l'art.3, comma3, del bando di gara, lett.p) stabiliva che " Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare.. p) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a precedenza e, a parità di punteggio. a preferenza, ai sensi dell'art.5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n.487/1994 e successive modificazioni, nonchè di trovarsi nelle condizioni previste dall'art.1 ai fini della riserva dei posti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria di merito;

b) è pacifico che il ricorrente aveva omesso in sede di domanda di partecipazione di indicare di essere in possesso dei suddetti titoli.

In simile contesto, il proposto gravame deve essere dichiarato inammissibile atteso che.

1) l'amministrazione nel non riconoscere al ricorrente i titoli de quibus ha agito in pedissequa esecuzione delle prescrizioni del bando di concorso, che non è stato in alcun modo impugnato per tale aspetto;

2) conseguentemente, essendo la collocazione in graduatoria del ricorrente, per l'aspetto in contestazione, meramente esecutiva delle disposizioni del bando, trova applicazione nella fattispecie in esame il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi in cui un provvedimento amministrativo sia stato emanato in esecuzione di altro atto presupposto, l'interessato ha l'onere di impugnare anche tale atto, dal quale consegue la lesione della sua posizione soggettiva, a pena di inammissibilità del gravame proposto contro il provvedimento meramente esecutivo (ex plurimis Tar Campania, Na, n.1957/2011);

3) nè ad evitare l'inammissibilità del ricorso per le ragioni di cui sopra vale la mera indicazione di stile dell'impugnativa di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale alla collocazione in graduatoria in quanto, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza in materia (ex plurimis CS, sez.IV, n.4574/2011;
Tar Campania, Na, n.3208/2009) la clausola di stile per cui risulta gravato "ogni altro atto ad essi presupposto, connesso, collegato e consequenziale" non può rivestire, per la sua estrema genericità, la portata di concreta e specifica impugnazione, suscettibile di individuare sufficientemente il "petitum" processuale cui estendere il gravame.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

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