TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2012-03-23, n. 201200424

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, ordinanza collegiale 2012-03-23, n. 201200424
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201200424
Data del deposito : 23 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00097/2012 REG.RIC.

N. 00424/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2012, proposto da:


-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. O C in Venezia, S. Croce, 466/G;


contro

l’Amministrazione dell’Interno, in persona del Ministrro pro tempore, Questura di Verona, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Ministero Sanita', non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

del silenzio serbato dalla Questura di Verona in merito alla domanda di permesso di soggiorno per cure mediche


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Verona;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che con il ricorso in epigrafe il ricorrente, che afferma di avere presentato un’istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di salute alla Questura di Verona, e chiede, non avendo ottenuto alcuna risposta, che sia dichiarata l’illegittimità dell’inerzia e l’obbligo per l’Amministrazione di provvedere;

- che il 20 marzo 2012 si è tardivamente costituita in giudizio l’Amministrazione depositando documentazione e chiedendo la reiezione del ricorso;

- che tale deposito è tardivo rispetto ai termini previsti dagli artt. 87, comma 3, e 73 cod. proc. amm.;

- che il termine per il deposito delle memorie e ei documenti può essere derogato solo in presenza di accordo fra le parti, che nel caso all’esame non è intervenuto, atteso che il difensore della parte ricorrente in sede di trattazione orale si è espressamente opposto al deposito tardivo della memoria e delle documentazione;

- che in difetto di assenso alla produzione tardiva la memoria difensiva e la documentazione depositate in data posteriore ai termini previsti deve ritenersi inammissibile;

- che tuttavia ai fini della decisione della controversia è necessario disporre adempimenti istruttori, e va pertanto ordinato alla Questura della provincia di Verona di depositare, entro il 26 aprile 2012, presso la Segreteria della Sezione, una relazione sui fatti di causa, con allegata la documentazione ritenuta utile ai fini della definizione della controversia;

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