TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-20, n. 201801949

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-02-20, n. 201801949
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801949
Data del deposito : 20 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2018

N. 01949/2018 REG.PROV.COLL.

N. 02481/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2481 del 2017, proposto da
COMUNE DI VILLAPIANA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Arno n. 6 presso lo studio dell’avv. O M che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;

nei confronti di

- GLOBAL MED LLC, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, viale G. Rossini n. 9 presso lo studio legale Turco e rappresentata e difesa nel presente giudizio dagli avv.ti Emanuele Turco e David Turco;
- SCHLUMBERGER ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

quanto al permesso di ricerca conferito alla Global Med LLC:

a) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, n. 180 del 15/12/2016, con cui è stato rilasciato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «F.R 41.GM», nel Mar Ionio, zona marina “F”;

b) decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche, n. 181 del 15/12/2016, con cui è stato rilasciato il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi convenzionalmente denominato «F.R 42.GM» nel Mar Ionio, zona marina “F”;

c) ove necessario, decreti n. 287 e n. 288 del 18/10/16 di compatibilità ambientale adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni culturali;

d) ove necessario, pareri n. 2082 e n. 2083 del 27/05/16 resi dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale;

e) ove necessario, pareri resi dal Ministero dei beni culturali con note n. 25954 e n. 25946 del 27/10/15;

f) ove necessario, parere espresso dalla CIRM il 27/04/16;


quanto al permesso di prospezione richiesto dalla Schlumberger Italiana s.p.a.:

g) decreto n. 289 del 18/10/16, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D da realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d 3 F.P.-SC", situato nelle acque del Golfo di Taranto;

h) parere prot. n. 1978 del 27/01/2016, reso dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto, per la fase di prospezione geofisica con la tecnica air-gun e rilevamento sismico 2D e/o 3D;

i) parere n. 1940, adottato l'11/12/2015, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS, di compatibilità ambientale del progetto della Società Schlumberger Italiana S.p.a. denominato "permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare denominato <d 3 FP-SC>
nel Golfo di Taranto, Zona marina F";

l) decreto reso dal Ministero dello Sviluppo Economico, non conosciuto, di conferimento del permesso di prospezione sopra indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2018 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 28/02/17 e depositato il 16/03/17 il Comune di Villapiana ha impugnato i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche n. 180 del 15/12/2016 e n. 181 del 15/12/2016, con cui sono stati rilasciati i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio, zona marina “F”, convenzionalmente denominati rispettivamente «F.R 41.GM» e «F.R 42.GM», e, ove necessario, i decreti n. 287 e n. 288 del 18/10/16 di compatibilità ambientale adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni culturali, i pareri n. 2082 e n. 2083 del 27/05/16 resi dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, i pareri resi dal Ministero dei beni culturali con note n. 25954 e n. 25946 entrambe del 27/10/15, il parere espresso dalla CIRM il 27/04/16, il decreto n. 289 del 18/10/16, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D da realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d 3 F.P.-SC", situato nelle acque del Golfo di Taranto, il parere prot. n. 1978 del 27/1/2016, reso dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione da ultimo indicato, il parere n. 1940 dell'11/12/2015, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed avente ad oggetto la compatibilità ambientale del progetto della Società Schlumberger Italiana S.p.a., e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di conferimento del permesso di prospezione in esame.

I Ministeri dello sviluppo economico, dell’ambiente del territorio e della tutela del mare e dei beni e delle attività culturali, costituitisi in giudizio con comparsa del 23 marzo 2017, hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Anche la Global Med LLC, costituitasi in giudizio con comparsa del 23 marzo 2017, ha concluso per la reiezione del gravame.

Con ordinanza n. 1595/2017 del 29 marzo 2017 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente.

Con ordinanza n. 2732/2017 del 27 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento del TAR e, per l’effetto, ha respinto l’istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado.

Con ordinanza n. 11752/2017 del 25 ottobre 2017 il Tribunale ha ordinato il deposito della documentazione ivi indicata.

All’udienza pubblica del 31 gennaio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di essere territorialmente competente a conoscere del presente giudizio sulla base delle argomentazioni esplicitate nel provvedimento cautelare del 29 marzo 2017, sul punto non smentito dal Giudice di appello.

Sempre in via pregiudiziale deve essere respinta l’eccezione, sollevata nella memoria datata 21/09/17, con cui la difesa erariale ha dedotto il difetto di legittimazione attiva del Comune ricorrente;
ed, infatti, l’ente, in quanto esponenziale degli interessi della popolazione locale, è titolare di un’autonoma posizione legittimante, tutelabile in sede giurisdizionale, in relazione ai provvedimenti amministrativi, quali quelli oggetto del presente giudizio, che lo stesso assume essere produttivi di effetti sul suo territorio (Cons. Stato sez. VI n. 3066/2008;
Cons. Stato sez. IV n. 1559/2004).

Nel merito il ricorso è, in parte, irricevibile e, per il resto, infondato.

Il Comune di Villapiana impugna i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per la Sicurezza dell'Approvvigionamento e le Infrastrutture Energetiche n. 180 del 15/12/2016 e n. 181 del 15/12/2016, con cui sono stati rilasciati i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel Mar Ionio, zona marina “F”, convenzionalmente denominati rispettivamente «F.R 41.GM» e «F.R 42.GM», e, ove necessario, i decreti n. 287 e n. 288 del 18/10/16 di compatibilità ambientale adottati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni culturali, i pareri n. 2082 e n. 2083 del 27/05/16 resi dalla commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, i pareri resi dal Ministero dei beni culturali con note n. 25954 e n. 25946 entrambe del 27/10/15, il parere espresso dalla CIRM il 27/04/16, il decreto n. 289 del 18/10/16, reso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione geofisica 3D da realizzarsi nel conferendo permesso di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi denominato "d 3 F.P.-SC", situato nelle acque del Golfo di Taranto, il parere prot. n. 1978 del 27/1/2016, reso dal Ministero delle Attività Culturali e del Turismo, di compatibilità ambientale del progetto di prospezione da ultimo indicato, il parere n. 1940 dell'11/12/2015, reso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS ed avente ad oggetto la compatibilità ambientale del progetto della Società Schlumberger Italiana S.p.a., e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di conferimento del permesso di prospezione in esame.

Deve, innanzi tutto, essere rilevato che il permesso di prospezione in favore della Schlumberger italiana s.p.a., menzionato nell’epigrafe del ricorso tra gli atti impugnati, non è mai stato rilasciato come comunicato dal Ministero dello sviluppo economico (allegato 8 alla documentazione depositata il 22/12/17 dalla difesa erariale);
la relativa domanda caducatoria non può, pertanto, essere accolta.

Con la prima censura il ricorrente prospetta la violazione del d. lgs. n. 625/96 e, in particolare, degli artt. 9 e 28, della l. n. 9/91 e, in particolare, dell’art. 6 comma 2, della direttiva 94/22/CEE ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento, travisamento dei fatti e motivazione illogica e contraddittoria in quanto:

- la Global Med LLC avrebbe artificiosamente suddiviso le istanze di ricerca, tutte presentate nella medesima data, aventi il medesimo oggetto ed afferenti un’unica “macroarea” al fine di eludere il limite di 750 mq. previsto per i permessi di ricerca dagli artt. 6 comma 2 l. n. 9/91 e 28 comma 3° d. lgs. n. 626/96 e, in definitiva, dalla direttiva 94/22/CEE secondo la quale l’estensione delle aree oggetto delle autorizzazioni e la durata delle autorizzazioni stesse dovrebbero essere configurate in moda da evitare di conferire un diritto esclusivo;

- il progetto presentato da Schlumberger Italiana s.p.a. prevederebbe la realizzazione di un’indagine geofisica su una superficie di oltre 4.000 mq. che renderebbe “imprescindibile un’analisi che tenga conto necessariamente degli impatti cumulativi che devono essere considerati anche riguardo ad altre attività di ricerca presentate per zone adiacenti e/o contigue…specie ove si consideri che l’area in oggetto è interessata da diverse ricerche (non solo finalizzate allo studio e all’analisi geologica dell’area ma allo sfruttamento delle risorse eventualmente individuate) e che il tasso di inquinamento è innegabile” (pag. 8 dell’atto introduttivo).

Il motivo è infondato.

La legge n. 9/1991 prevede che:

- “il permesso di ricerca è esclusivo ed è accordato, sentita la regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata e previa domanda da presentare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a persone fisiche o giuridiche che dimostrino la necessaria capacità tecnica ed economica e possiedano o si impegnino a costituire in Italia strutture tecniche ed amministrative adeguate alle attività previste, nel rispetto degli impegni contratti dall'Italia in sede di accordi internazionali per la tutela dell'ambiente marino” (art. 5 comma 1°);

- “l'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati” (art. 6 comma 2).

Secondo, poi, la direttiva CE n. 94/22 “relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”:

- “occorre garantire l'accesso non discriminatorio alle attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi e al loro esercizio, secondo modalità che favoriscono una maggiore concorrenza nel settore, onde contribuire ad una prospezione, ricerca e coltivazione ottimali delle risorse negli Stati membri e rafforzare l'integrazione del mercato interno dell'energia” (sesto Considerando);

- “a tal fine occorre introdurre norme comuni affinché ai procedimenti di concessione delle autorizzazioni per la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi possano partecipare tutti gli enti provvisti dei necessari requisiti” per cui “il rilascio delle autorizzazioni deve basarsi su criteri obiettivi, resi noti mediante pubblicazione” e “le condizioni cui esso è subordinato devono essere rese note in anticipo a tutti gli enti che partecipano al procedimento” (settimo Considerando);

- “l'estensione delle aree costituenti oggetto di autorizzazioni e la durata di quest'ultime devono essere limitate in modo da evitare di riservare ad un unico ente un diritto esclusivo su aree per le quali la prospezione, ricerca e coltivazione possono essere avviate in modo più efficace da diversi enti” (nono Considerando);

- in relazione alle aree disponibili per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi “gli Stati membri garantiscono che non vi siano discriminazioni tra gli enti per quanto riguarda l'accesso a tali attività ed il loro esercizio da parte degli enti” (art. 2 paragrafo 2);

- “1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché le autorizzazioni siano rilasciate in esito a procedimenti nei quali tutti gli enti interessati possano presentare domanda ai sensi del paragrafo 2 o del paragrafo 3.

2. Questo procedimento è avviato:

a) su iniziativa delle autorità competenti, mediante avviso che invita a presentare domande da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno 90 giorni prima della data limite per la presentazione delle domande;
oppure

b) mediante un avviso che invita a presentare domande, da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dopo che un ente ha presentato una domanda, fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1. Ogni altro ente interessato dispone di un termine di almeno 90 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione per presentare una domanda.

L'avviso specifica il tipo di autorizzazione, l'area o le aree geografiche che sono o possono essere, in parte o interamente, oggetto della domanda, nonché la data proposta o il termine ultimo per il rilascio dell'autorizzazione” (art. 3 paragrafi 1 e 2);

- “1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché:

a) se la delimitazione delle aree geografiche non risulta da una precedente divisione geometrica del territorio, la superficie di ciascuna di esse sia determinata in modo da non eccedere quanto giustificato dall'esercizio ottimale delle attività sotto il profilo tecnico ed economico. Nel caso di rilascio di autorizzazioni in base ai procedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, sono stabiliti criteri oggettivi, di cui gli enti possono prendere conoscenza prima di presentare le domande” (art. 4).

In attuazione della disciplina sovranazionale ora richiamata il d. lgs. n. 625/1996 ha stabilito che:

- l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi ed il loro esercizio “sono disciplinate dal presente decreto garantendo che non vi siano discriminazioni tra enti richiedenti o titolari” (art. 3 comma 3);

- nel caso di presentazione di una domanda di permesso di ricerca, “ferma restando la pubblicazione dell'istanza nel BUIG, il Ministero trasmette alla Commissione delle Comunità europee, per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un avviso contenente le informazioni essenziali sull'istanza.

Gli enti interessati possono presentare domanda di permesso sulla stessa area entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 3;
le domande pervenute oltre tale termine sono dichiarate irricevibili” (art. 4 commi 2 e 3);

. “la selezione tra domande di permesso di ricerca concorrenti è effettuata dal Ministero, sentito il Comitato, in base ai seguenti criteri:

a) interesse, fondatezza e novità degli obiettivi minerari;

b) completezza e razionalità del programma dei lavori proposto per l'esplorazione, con particolare riferimento agli studi geologici, alle indagini geochimiche e geofisiche, nonché alle perforazioni previste;

c) tempi programmati per l'esecuzione dei lavori;

d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferite alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonché al ripristino dei luoghi.

Il Ministero, nella selezione, tiene altresì conto sia dell'affidabilità tecnica ed economica posseduta dai richiedenti per l'esecuzione del programma sia delle carenze o inefficienze dimostrate dai richiedenti in altri permessi di ricerca…

I criteri di cui al presente articolo e le loro eventuali modifiche sono pubblicati nel BUIG e nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” (art. 5 commi 1, 2 e 6);

- “l'area del permesso di ricerca deve essere tale da consentire il razionale sviluppo del programma di ricerca e non può comunque superare l'estensione di 750 chilometri quadrati” (art. 9 comma 1 che ha sostituito l’art. 6 comma 2 l. n. 9/1991);

- con riferimento ai permessi di ricerca rilasciati a seguito della cessazione del regime di esclusiva “il decreto di attribuzione indica l'estensione del permesso, che non può comunque superare 750 chilometri quadrati” (art. 28 comma 3).

Dall’esame dell’articolata disciplina ora richiamata emerge che il limite territoriale stabilito dalla legge n. 9/91 concerne i soli permessi di ricerca, quali sono quelli rilasciati alla Global Med LLC, e non anche il permesso di prospezione, nella fattispecie richiesto da Schlumberger Italiana s.p.a..

Il limite in esame è dettato dalla necessità di favorire la concorrenza ed il razionale sfruttamento degli idrocarburi (sesto e nono Considerando della Direttiva

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