TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-06-05, n. 201403110

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2014-06-05, n. 201403110
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201403110
Data del deposito : 5 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09174/1996 REG.RIC.

N. 03110/2014 REG.PROV.COLL.

N. 09174/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9174 del 1996, proposto da:
E D, rappresentato e difeso dall'avv. C D D, con domicilio eletto presso C D D in Napoli, via Duomo 266;

contro

Comune di Forio, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Napoli, Galleria Umberto 50;

per l'annullamento del contestato inquadramento


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2014 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorso - volto ad ottenere, quale autista di automezzi, l’inquadramento nella V q.f. ritenuta spettante, - va dichiarato improcedibile per intervenuta rinuncia, come formalizzata a verbale della presente udienza con rituale deposito del relativo atto notificato, anche giusto richiamo a precedenti che hanno respinto analoghi gravami sul sostanziale assunto che non siano assimilabili alle mansioni di conduttore di macchine operatrici complesse, ascrivibili alla V q.f. giusta tabella 2 allegata al d.P.R. n. 333/1990, quelle di autista di linea o di scuolabus.

Ed, invero, come statuito in precedenti di questa Sezione (sent. 20008/2008) e del giudice di appello (Consiglio di Stato sent. 84/204), le cui conclusioni vengono pienamente condivise in questa sede, la tesi attorea (che l’operazione di reinquadramento, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 333/1990, del ricorrente imponeva l’ascrivibilità automatica alla qualifica superiore) non è condivisibile, devendosi aver riguardo alla responsabilità ed ai compiti assegnati solo se corrispondenti a quelli della q.f. posseduta (il che esclude il rilievo dello svolgimento in concreto delle mansioni di autista di scuolabus), nonché per i motivi per i quali la attività di autista di automezzi di linea non è assimilabile a quella di conduttore di macchine operatrici complesse. Invero i compiti concretamente assegnati ai dipendenti da reinquadrare erano rilevanti solo se corrispondenti alla qualifica professionale già posseduta in base ai precedenti accordi. Nel caso di specie alla qualifica posseduta dal deducente di “autista di linea di automezzi di linea” e alle mansioni esclusivamente proprie di detta attività espletate non corrispondeva la qualifica di “conduttore di macchine operatrici complesse” o di “autista di scuolabus” (il titolare della quale, in base all’allegato 2 a detto d.P.R., era reinquadrabile nella V q.f.), a nulla valendo il concreto svolgimento delle mansioni di autista di scuolabus espletate, ma non proprie della formale qualifica sopra citata rivestita dal dipendente.

Va dunque rilevata la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse alla decisione.

Sussistono, anche in ragione degli esiti processuali, giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

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