TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-23, n. 202217432

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-12-23, n. 202217432
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217432
Data del deposito : 23 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/12/2022

N. 17432/2022 REG.PROV.COLL.

N. 09624/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9624 del 2021, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati M M e A N R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;



nei confronti

Equitalia, Agenzia della Riscossione, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ingiunzione di pagamento n. 339 del 14 ottobre 2010, notificata il 5 novembre 2014, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dei Carabinieri Comando Generale - Centro Nazionale Amministrativo - Chieti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 5 ottobre 2021, il sig. -OMISSIS- ha impugnato dinnanzi a questo TAR:

i. l’ingiunzione di pagamento, emessa ai sensi dell’art. 2 R.D. 639 del 14 aprile 1910, n. 339 del 14 ottobre 2010, notificata al ricorrente il 5 novembre 2014 dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale Amministrativo, per la somma di euro 12.475,02 (dodicimilaquattrocentosettantacinque/02), richieste a titolo di “recupero premio di congedamento” corrisposto al medesimo ricorrente all’atto del congedo;

ii. la cartella di pagamento n. 097 20160137396241, notificata il 7 febbraio 2017, ruolo 2016/006966, relativa al medesimo credito azionato con l’ingiunzione predetta, per l’importo (incrementato) di euro 12.855,15 (dodicimilaottocentocinquantacinque,15);

iii. tutti i provvedimenti connessi e consequenziali.

Il ricorso era stato inizialmente proposto nella forma dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., avverso la medesima cartella di pagamento sopracitata, dinnanzi al Tribunale civile di Velletri che, con la sentenza n. 1530/2020, pubblicata il 2 novembre 2020 (R.G. n. 2879/2017), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell’Autorità giurisdizionale amministrativa, ex artt. 133, lett. i), D. Lgs. n. 104/10, 3 e 63, comma 3, D. Lgs. n. 165/01, statuendo in particolare che: “La presente controversia ha infatti ad oggetto la ripetizione di somme stipendiali non dovute e, pertanto, inerisce il rapporto di impiego di personale militare, su cui ha giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo: trattasi di indirizzo accolto anche dalla giurisprudenza di merito, avendo il giudice ordinario declinato la propria giurisdizione in favore del Tar territorialmente competente proprio in analoga opposizione proposta dalla controparte dinnanzi al Tribunale di Chieti.”.

Il ricorrente espone che, dopo essere stato richiamato in servizio in data 23.6.2003 con il grado di carabiniere ausiliario, presso la Scuola Allievi Ufficiali - AUFP di Velletri (a seguito del superamento del concorso per allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri, indetto con decreto dirigenziale dell’11.11.2002), in data 14.07.2003, stante il positivo esito del tirocinio formativo, veniva ammesso alla ferma volontaria per mesi diciotto, quale allievo ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del Ruolo Speciale.

Quindi, in data 15.09.2003, veniva nominato Sottotenente in ferma prefissata del medesimo Ruolo e in data 12.10.2003, trasferito alla Legione Carabinieri Lazio.

In seguito, in data 15.09.2005, egli veniva promosso al grado di Tenente e, infine, in data 13.01.2006, collocato in congedo per fine ferma.

Evidenzia il ricorrente che nel corso del rapporto di servizio, precisamente in data 2 marzo 2004, esprimeva il proprio gradimento al prolungamento della ferma per ulteriori 12 mesi con conseguente ampliamento del periodo complessivo di ferma a 30 mesi.

Quanto agli aspetti giuridici della vicenda che ha condotto all’adozione degli atti impugnati, il ricorrente sottolinea che l’art. 38 della risalente legge n. 574/80 prevedeva, in favore degli (allora) “Ufficiali di complemento”, congedati al termine della ferma volontaria di due anni oppure prosciolti, la corresponsione di un “premio di congedamento” pari al 15 per cento dello stipendio iniziale annuo lordo spettante al sottotenente di complemento (o grado corrispondente), in servizio di prima nomina, per ogni semestre di ferma volontaria espletata, oltre la ferma minima obbligatoria.

Successivamente gli artt. 24 e 28 del D.Lgs. n. 215/01 hanno previsto, in sostituzione della figura dell’Ufficiale di complemento, la nuova categoria degli “Ufficiali in ferma prefissata”, con equiparazione dello stato giuridico e del trattamento economico di questi ultimi a quello già spettante agli (ormai superati) Ufficiali di completamento.

Pertanto, lo stesso Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Direzione Amministrazione, con nota prot. n. 6/168/3-5 del 5/9/2005 chiariva che « il beneficio in argomento (premio di congedamento, ndr.) possa essere corrisposto, in analogia a quanto avviene per gli Ufficiali di complemento, anche agli Ufficiali in ferma prefissata all’atto del collocamento in congedo» (doc. 6 ric.).

Di conseguenza, alla data di collocamento in congedo del ricorrente (14.1.2006), l’Arma gli ha riconosciuto e poi corrisposto il premio di congedamento nella misura di Euro 12.466,53.

Tuttavia, alcuni anni dopo, con nota nr. 694448DS/12/412-1/8254/2010, l’Amministrazione resistente, riesaminando le proprie anteriori determinazioni, ha ritenuto che la somma a titolo di premio di congedamento fosse stata erroneamente corrisposta al sig. -OMISSIS- (e ai numerosi altri AUFP nelle sue stesse condizioni) e, pertanto, gli ha richiesto la restituzione dell’ammontare del premio di congedamento corrispostogli nel 2006.

La richiesta predetta

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