TAR Firenze, sez. II, sentenza 2014-03-17, n. 201400505
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Testo completo
N. 00505/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Grta s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. A U S, G G, con domicilio eletto presso A U S in Firenze, via Maggio n. 30;
contro
Comune di Massa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. F P, M P, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. 3536 del 10 agosto 2010, notificata il 12 agosto 2010, con la quale è stata revocata l’autorizzazione n. 1255 rilasciata il 14 aprile 2004 alla GRTA S.r.l. per l’esercizio dell’attività di R.T.A. (residenza turistico-alberghiera) nei locali siti in via Verdi n. 47 in Massa (loc. Marina di Massa);
- di ogni atto presupposto, conseguente e connesso
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno;
e, a seguito dei motivi aggiunti depositati in data 7 luglio 2011:
per l’annullamento:
- del provvedimento a firma del dirigente del Settore S.U.A.P. e Sviluppo Economico del Comune di Massa, prot. n. 0021283 del 16 maggio 2011, pervenuto i 28 maggio 2011, recante chiusura del procedimento di valutazione per la revoca della determinazione dirigenziale n. 3536 del 10 agosto 2010;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso
e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Massa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2014 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente gestisce la residenza turistico-alberghiera “Tropicana” in Marina di Massa, via Verdi n. 47; in particolare, si tratta di un albergo, trasformato in residenza turistico-alberghiera caratterizzata da 24 appartamenti, successivamente alienati a privati (con atti stipulati tra il 2003 ed il 2005), ma con il vincolo di destinazione alberghiera ed unitamente ad una quota della società (la GRTA s.r.l.) destinata a gestire la struttura.
Dopo alcune complesse vicende (che hanno visto anche l’archiviazione di un procedimento di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di residenza turistico alberghiera, instaurato a seguito di una presunta lottizzazione abusiva), il Comune di Massa, con la determinazione 10 agosto 2010 n. 3536 del Dirigente del Servizio Commercio e Annona, disponeva la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di residenza turistico-alberghiera; a base del provvedimento erano posti il rapporto 6 novembre 2009 prot. n. 0263343/09 del Comando Guardia di Finanza di Massa (che aveva concluso per la distrazione delle unità abitative dal vincolo alberghiero e portato all’instaurazione di un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva), la mancanza di una serie di requisiti necessari per il rilascio del certificato di prevenzione incendi ed una serie di manchevolezze sotto il profilo igienico-sanitario (come la presenza di alcune barriere architettoniche).
Il provvedimento era impugnato dalla GRTA s.r.l. per: 1) violazione di legge (art. 10, 11 e 86 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, art. 27 e 41 l.r. 23 marzo 2000 n. 42), eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, sviamento; 2) violazione di legge (art. 10, 11 e 86 del r.d. 18 giugno 1931 n. 773, art. 27 e 41 l.r. 23 marzo 2000 n. 42), eccesso di potere per difetto dei presupposti, contraddittorietà, travisamento dei fatti, sviamento; con il ricorso, era altresì richiesto il risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione comunale di Massa, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezione preliminare d’inammissibilità del gravame.
Con ordinanza 30 settembre 2010 n. 876, la Sezione rigettava l’istanza di tutela cautelare proposta con il ricorso, rilevando la mancanza degli <<estremi del danno grave ed irreparabile, tenuto conto della possibilità della ricorrente di regolarizzare la struttura>>; il diniego di tutela cautelare era successivamente confermato dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato che, con l’ordinanza 24 novembre 2010 n. 5389, rigettava l’appello proposto dalla società ricorrente, sulla base di analoghe considerazioni.
In data 1° aprile 2011, la società ricorrente presentava, all’Amministrazione comunale di