TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-28, n. 202400577

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2024-06-28, n. 202400577
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400577
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 00577/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2024, proposto da R D S, rappresentata e difesa dagli avvocati G C e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia

per l'ottemperanza

- alla sentenza del Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro n. 734/2022, pubblicata il 14 marzo 2023 e notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 1° novembre 2023, che ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001, condannando il Ministero al pagamento, a favore della ricorrente, delle differenze stipendiali, pari a € 1.349,47, incrementate degli interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, oltre alle spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 la dott.ssa Marilena Di Paolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La prof.ssa R D S, odierna ricorrente, è una docente precaria di scuola primaria e dell’infanzia, inserita nelle graduatorie di circolo e di istituto del Ministero dell'Istruzione e del Merito.



2. Nel corso dell’anno scolastico 2018-2019 e in virtù di plurimi contratti a termine, ha svolto supplenze in modo saltuario nei periodi compresi tra il 16.10.2018 e l’11.12.2018, tra il 12.12.2018 ed il 10.03.2019, tra l’11.03.2019 e il 09.04.2019, tra il 10.04.2019 e il 17.04.2019, tra il 29.04.2019 e il 30.04.2019, tra il 02.05.2019 e il 05.05.2019, tra il 06.05.2019 e il 07.05.2019, tra l’8.05.2019 e il 09.05.2019, tra il 10.06.2019 ed il 15.06.2019, nonché nella giornata del 26.04.2019;
ed ha svolto l’ultimo incarico presso l’Istituto di Passirano (BS).



3. Per questi contratti di supplenza la ricorrente non ha mai percepito la retribuzione professionale docenti (RPD) di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per il comparto della scuola, pari ad un importo mensile – da riproporzionare in base ai giorni di servizio effettivamente prestati – di euro 164,00 sino al 28.02.2018 e di euro 174,50 a decorrere dal 01.03.2018, e pertanto ha maturato nei confronti del Ministero convenuto, per i periodi lavorativi sopra indicati, un credito retributivo totale pari a € 1.349,47, oltre interessi e rivalutazione. Questa voce retributiva è riservata dall’art. 25 del CCNL del 31 agosto 1999 agli assunti a tempo indeterminato e al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l’intera durata dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.



4. Il Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro, con sentenza n. 734/2022, ha accertato il diritto della ricorrente a percepire la RPD, facendo applicazione del principio di non discriminazione tra assunti a tempo determinato e indeterminato di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 28 giugno 1999 n. 1999/70/CE.

Più in dettaglio, la sentenza n. 734/2022 ha condannato il Ministero a corrispondere alla prof.ssa D S le differenze stipendiali, pari a € 1.349,47, oltre accessori come da motivazione, e le spese di lite liquidate in complessivi € 1.000,00, con rimborso delle spese generali e degli accessori fiscali e previdenziali, da distrarsi a favore dei difensori antistatari.

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