TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202302765

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202302765
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202302765
Data del deposito : 18 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2023

N. 02765/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03225/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avvocato M B, in Palermo, Cap 90139, Via Isidoro La Lumia n. 7.



contro

- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Albo nazionale dei gestori ambientali – Sezione regionale per la Sicilia), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Libero consorzio comunale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Costa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.



nei confronti

della ditta individuale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata difesa dagli avvocati Luigi Borgia e Michele Dell'Arte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’avv. Claudio Vinci in Palermo via Nunzio Morello, n. 40.



per l'annullamento:

- della deliberazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali (Sezione regionale per la Sicilia) del 7 settembre 2016, allegata alla nota -OMISSIS- del 19 settembre 2016, con la quale il suddetto Albo ha chiuso senza sanzioni il procedimento disciplinare avviato nei confronti della ditta controinteressata;

- del verbale di accertamento del Libero intimato, -OMISSIS-del 15 aprile 2016;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;

nonché per conseguente condanna

dell'intimata Amministrazione al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato, incluso il danno da ritardo ex art. 2- bis , L. n. 241/1990.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della resistente Amministrazione e della ditta controinteressata;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, co. 4- bis ¸c.p.a.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con l'odierno ricorso la ricorrente ha impugnato:

- la deliberazione dell'albo nazionale gestori ambientali del 7 settembre 2016 con la quale è stato chiuso senza sanzioni il procedimento disciplinare avviato nei confronti della ditta -OMISSIS-

- il verbale di accertamento del Libero consorzio dei comuni di Siracusa -OMISSIS- del 15 aprile 2016, quale atto presupposto dell'anzidetta deliberazione.

1.1. Parte ricorrente ha, in sintesi, esposto quanto segue:

- di avere presentato all'Albo intimato un’istanza per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti della ditta controinteressata;

- che tale istanza è stata motivata in ordine alla non corretta gestione, da parte di quest'ultima, dei rifiuti prodotti dai bagni mobili dati in locazione a imprese ed enti;

- che il procedimento disciplinare si è protratto oltre il termine di 120 giorni all'uopo previsto.

1.2. Parte ricorrente ha quindi articolato le seguenti censure.

1.2.1. Violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990; artt. 19 e 20, D.M. 120/2014) ed eccesso di potere sotto vari profili, in quanto la determinazione di concludere il procedimento disciplinare è stata resa dall’Albo intimato all'esito di un'istruttoria incompleta e con motivazione insufficiente.

1.2.2. Violazione di legge (art. 6, D.M. n. 120/2014) ed eccesso di potere sotto vari profili, ivi compresa la mancata applicazione della circolare del Ministero dell'ambiente -OMISSIS- del 28 giugno 1999.

Secondo parte ricorrente, l'intimata Amministrazione non ha tenuto in debito conto la circostanza che la ditta -OMISSIS- si fosse indebitamente qualificata come " produttore " dei rifiuti dei bagni mobili.

1.2.3. Violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990; artt. 19 e 20, D.M. n. 120/2014), eccesso di potere sotto altri profili, nonché " inesistenza ed in subordine inidoneità quale atto presupposto del verbale del Libero Consorzio Comunale (Ex Provincia Regionale di Siracusa) -OMISSIS- ", in quanto la decisione di non irrogare alcuna sanzione è stata motivata sulla base del menzionato verbale di accertamento che, tuttavia, non avrebbe dovuto essere considerato per le seguenti ragioni:

- il Libero consorzio comunale di Siracusa ha riferito al ricorrente, con nota -OMISSIS- del 21 ottobre 2016, di non aver riscontrato nei propri archivi il verbale in questione;

- in ogni caso " gli atti e documenti che sarebbero stati esaminati dal Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa, che non è dato sapere quali fossero (e se ci fossero) sono sicuramente diversi da quelli che erano stati prodotti dalla ricorrente ".

1.2.4. Violazione di legge (art. 2- bis , L. n. 241/1990) per l'eccessiva durata del procedimento disciplinare, con conseguente diritto di parte ricorrente al danno da mero ritardo.

1.2.5. Violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990) con specifico riguardo al succitato verbale e, in via derivata, della deliberazione qui impugnata in quanto tale verbale sarebbe, in tesi, carente in merito alla rendicontazione delle attività esperite e non ha dato contezza degli atti e dei documenti acquisiti alla base del giudizio di conformità.

1.2.6. Parte ricorrente, inoltre, ha chiesto:

- la rifusione del danno da ritardo;

- il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a causa della mancata adozione del provvedimento di sospensione o di cancellazione dall'albo della ditta -OMISSIS-.

2. Si è costituita la ditta -OMISSIS-, che:

- in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse;

- nel merito, ne ha chiesto il rigetto;

- ha, infine, chiesto di condannare la ricorrente per lite temeraria.

3. Si è parimenti costituito il Ministero intimato con atto di mera forma.

4. La ricorrente, con successive memorie:

- ha contestato l'eccezione di carenza di interesse, richiamando la sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale, a sé favorevole;

- ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

5. Si è costituito il Libero consorzio comunale di Siracusa, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

6. La ricorrente, con successiva memoria, ha contestato quanto affermato dal Libero consorzio comunale di Siracusa.

7. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- del 10 febbraio 2017 è stata respinta l'istanza cautelare di parte ricorrente.

8. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha:

- precisato il primo motivo di ricorso, evidenziando

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