TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-02-10, n. 202300369

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza breve 2023-02-10, n. 202300369
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300369
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/02/2023

N. 00369/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03108/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex articolo 74 del codice del processo amministrativo;

sul ricorso numero di registro generale 3108 del 2022, proposto da
A F, rappresentato e difeso dall’avvocato M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Paleocapa, 1;

contro

Comune di Melegnano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vivaio, 22;

per l’accertamento

dell’infruttuoso decorso del termine, previsto dall’articolo 56 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, per la conclusione del procedimento di rinnovo delle concessioni d’uso di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche e per la conseguente declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Melegnano;

nonché per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Melegnano di provvedere, con conseguente ordine di adozione di un provvedimento espresso sull’istanza presentata dal ricorrente per ottenere il rinnovo della concessione d’uso di suolo pubblico.

Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Melegnano;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli articoli 31 e 117 del codice del processo amministrativo;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 la dott.ssa Rosanna Perilli e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

In data 7 giugno 2011 il Comune di Melegnano ha rilasciato al signor A F una concessione d’uso di un posteggio in via Monte Suello, limitatamente alla mattina della domenica, per l’esercizio del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari, con scadenza al 23 agosto 2017.

La durata della concessione d’uso veniva dapprima prorogata - in virtù dell’articolo 6, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito nella legge 27 febbraio 2017 n. 19 - sino al 31 dicembre 2018 e successivamente - in virtù dell’articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 - sino al 31 dicembre 2020, per poi essere ancora prorogata - in virtù dell’articolo 26-bis del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021 n. 69 - sino al 29 giugno 2022.

In data 23 novembre 2016 il signor F inoltrava al Comune di Melegnano una richiesta di inclusione del posteggio attribuitogli in uso tra gli spazi oggetto della procedura di selezione per le assegnazioni delle concessioni di mercato e di posteggio isolato, avviata con l’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 28 settembre 2016 n. 39.

Con nota del 9 dicembre 2016 il Comune di Melegnano comunicava al signor F che la procedura di gara per l’assegnazione dei posteggi di mercato e dei posteggi isolati non avrebbe riguardato l’area di via Monte Suello, dal momento che <<
nelle aree fino a 500 metri di distanza (come individuate nella planimetria allegata al vigente regolamento) dal mercato stesso non sono ammesse attività di commercio itinerante >>.

In data 29 dicembre 2020 il Comune di Melegnano ha pubblicato sul sito istituzionale e sull’albo pretorio la comunicazione di avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni d’uso di suolo pubblico per il commercio su aree pubbliche in posteggi già esistenti nei mercati nonché delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, con scadenza al 31 dicembre 2020.

In data 9 febbraio 2021 il signor F ha presentato osservazioni procedimentali, con le quali invitava il Comune ad includere la propria concessione del posteggio tra quelle oggetto di rinnovo e chiedeva, in ogni caso, di conoscere le modalità alternative attraverso le quali il Comune avrebbe provveduto al rinnovo della concessione d’uso allo stesso intestata.

Il Comune non ha riscontrato le predette osservazioni.

Con istanza del 29 giugno 2022 il signor F ha sollecitato il Comune di Melegnano a riscontrare le predette osservazioni e ad includere la concessione d’uso, ormai pervenuta a naturale scadenza, tra quelle oggetto del procedimento di rinnovo per il commercio su aree pubbliche ovvero a chiarirne le differenti modalità di rinnovo.

Il Comune di Melegnano non ha riscontrato neppure la predetta istanza.

Con ricorso notificato il 14 novembre 2022 e depositato il 17 novembre 2022, il signor A F ha domandato l’accertamento dell’infruttuoso decorso del termine di conclusione del procedimento officioso per il rinnovo delle concessioni di suolo pubblico per il commercio, fissato dall’articolo 56 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106, nonché dell’illegittimità dell’inerzia serbata dal Comune di Melegnano nella sua conclusione.

Il ricorrente ha altresì domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Melegnano sulle istanze dallo stesso presentate in data 9 febbraio 2021 e 29 giugno 2022, di sollecitazione alla definizione del predetto procedimento, e la conseguente condanna del Comune alla sua conclusione, con un provvedimento espresso, entro il termine massimo di novanta giorni.

Ha resistito al ricorso il Comune di Melegnano ed ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni per la proposizione dell’azione avverso il silenzio.

In vista della trattazione del ricorso, le parti hanno depositato memorie e memorie di replica.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il Collegio deve innanzitutto esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse alla sua decisione, formulata dal Comune di Melegnano.

Essa deve essere disattesa.

La circostanza che il ricorrente non abbia partecipato alla procedura selettiva, indetta in data 29 dicembre 2020 dal Comune di Melegnano per l’assegnazione dei posteggi già esistenti nell’area mercatale e di altri spazi pubblici per l’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, non incide sul suo interesse sostanziale, che è quello di ottenere il rinnovo della concessione del posteggio isolato per l’esercizio del commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Comune di Melegnano, l’interesse vantato dal ricorrente non è infatti quello di ottenere la conclusione di una procedura selettiva alla quale non ha partecipato ma quello di ottenere che il procedimento officioso per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, previsto dall’articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, per tutte le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2020, venga concluso entro il relativo termine di durata, fissato dall’articolo 56 bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni nella legge 23 luglio 2021 n. 106.

Parimenti infondata è la tesi del Comune per cui il ricorrente non avrebbe comunque un interesse qualificato, concreto ed attuale ad ottenere il rinnovo della concessione del posteggio, ai sensi del citato articolo 181, comma 4-bis, atteso che la stessa sarebbe scaduta in data 31 dicembre 2020 e che non avrebbe potuto comunque essere rinnovata per le ragioni già spiegate con la nota del 9 dicembre 2016.

Il ricorrente, in virtù delle proroghe legali della durata delle concessioni d’uso sopra indicate, risultava infatti, al momento della presentazione delle istanze rimaste inevase, titolare di una concessione di posteggio in corso di validità.

La nota del 9 dicembre 2016 non può inoltre ritenersi satisfattiva dell’obbligo di provvedere, posto che essa è anteriore alla presentazione delle istanze rimaste inevase e persino all’entrata in vigore della norma dalla quale discende - come appresso si dirà - l’obbligo di provvedere invocato dal ricorrente, quale presupposto del ricorso avverso la mancata conclusione del procedimento entro il termine di legge.

Il ricorrente è dunque legittimato e vanta un interesse qualificato, concreto ed attuale ad ottenere la tempestiva conclusione del procedimento di rinnovo della propria concessione di posteggio.

Nel merito il ricorso è fondato.

Ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in scadenza al 31 dicembre 2020, ove non siano state già riassegnate, sono rinnovate per ulteriori dodici anni, secondo le linee guida adottate la Ministero dello sviluppo economico e secondo le modalità stabilite dalle Regioni.

Con l’Allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 27 novembre 2020, sono state adottate le linee guida per i procedimenti di rinnovo o di attribuzione delle concessioni per l’esercizio del commercio, le quali hanno ad oggetto anche i posteggi isolati, come quello in uso al ricorrente (punto 2), con esclusione dei soli posteggi che siano stati già riassegnati, con efficacia differita, ai sensi dell’Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 5 luglio 2012 (punto 7).

Con deliberazione di Giunta XI/4054 del 14 dicembre 2020 la Regione Lombardia ha definito le disposizioni attuative per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio, la cui disciplina è stata espressamente ritenuta applicabile, in forza all’articolo 6, comma 1, dell’Allegato A, anche alle concessioni per i posteggi isolati.

Dal quadro normativo sopra delineato, si evince pertanto l’obbligo del Comune di concludere i procedimenti per il rinnovo di tutte le concessioni per l’esercizio del commercio in corso di validità, entro il termine fissato dall’articolo 56-bis del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, introdotto in sede di conversione con la legge 23 luglio 2021 n. 106, il quale dispone che, entro il termine di cui all’articolo 26-bis del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021 n. 69 (coincidente con il termine di validità delle concessioni di posteggio, il quale, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio, è fissato in novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19), <<… i comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020 …>>.

La circostanza che la proroga del termine di durata delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche coincida con il termine per la conclusione dei relativi procedimenti officiosi di rinnovo integra una misura di promozione della ripresa delle attività commerciali danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, finalizzata a garantirne la continuità di esercizio.

Dalla lettura delle disposizioni che precedono, si evince pertanto che è stato imposto ai comuni l’obbligo di concludere i procedimenti officiosi per il rinnovo di tutte le concessioni d’uso in corso di validità, entro novanta giorni dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sicché il Comune di Melegnano era tenuto a prendere in esame la possibilità di rinnovo della concessione d’uso intestata al ricorrente, mediante l’avvio e la definizione del relativo procedimento officioso.

Il termine finale bivalente del 29 giugno 2022, fissato sia per la validità delle concessioni d’uso che per la conclusione dei relativi procedimenti di rinnovo, è stato calcolato sommando novanta giorni alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prorogato, dall’articolo 1 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito nella legge 19 maggio 2022 n. 52, sino al 31 marzo 2022.

A quella data il Comune di Melegnano non aveva neppure avviato il procedimento officioso per il rinnovo della concessione di posteggio isolato intestata al ricorrente, sebbene l’avvio del procedimento fosse stato dallo stesso puntualmente sollecitato con le istanze del 9 febbraio 2021 e del 29 giugno 2022.

Il Collegio ritiene pertanto che l’inerzia serbata dal Comune di Melegnano nella conclusione del procedimento officioso di rinnovo della concessione di posteggio isolato intestata al ricorrente, entro il termine di conclusione fissato alla data del 29 giugno 2022, sia ingiustificata.

Il Collegio deve dunque dichiarare l’obbligo del Comune di Melegnano di concludere il procedimento per il rinnovo della concessione di posteggio isolato intestata al ricorrente, ai sensi dell’articolo 181, comma 4-bis, del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, nonché delle linee guida di cui all’Allegato A al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2020 e dell’Allegato A della deliberazione di Giunta della Regione Lombardia n. XI/4054 del 14 dicembre 2020, adottando le determinazioni conseguenti con un provvedimento espresso e motivato, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.

Il Collegio ritiene che l’assegnazione di un termine per provvedere pari a novanta giorni, equivalente al termine di conclusione del procedimento fissato dall’articolo 26-bis del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito nella legge 21 maggio 2021 n. 69, si renda necessaria per consentire al Comune di esperire un’istruttoria adeguata e di assicurare la partecipazione del ricorrente al procedimento di rinnovo della concessione d’uso allo stesso intestata.

Il ricorso avverso il silenzio deve dunque essere accolto e, per l’effetto, deve essere ordinato al Comune di Melegnano di concludere, con un provvedimento espresso e motivato, il procedimento officioso per il rinnovo della concessione di suolo pubblico per l’esercizio del commercio intestata al ricorrente, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, ove anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Comune di Melegnano e sono liquidate, in favore del ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al decreto del Ministero della Giustizia del 10 marzo 2014 n. 55 e dei criteri di cui all’articolo 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.

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